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News from Associazione per i Militari Democratici
Il Governo impiega le Forze Armate per l'emergenza rifiuti in Campania
(pubblicata il Giovedì 22 Maggio 2008 21:26)
Il Consiglio dei Ministri del neo Governo Berlusconi si è riunito per la prima volta a Napoli ed ha adottato, tra l'altro, alcuni provvedimenti sulla sicurezza che coinvolgono anche le Forze Armate. Contrasti tra i Ministri La Russa e Maroni per le competenze e le modalità d'impiego delle Forze Armate. Berlusconi fa da paciere.
Di particolare rilievo il provvedimento che dispone l'assunzione di 3.917 addetti per le cinque forze dell'ordine. A quanto si apprende il Governo trarrebbe tali unità tra i Volontari in Ferma Prefissata che hanno prestato servizio nell'Esercito e che hanno già vinto il concorso per entrare a far parte delle varie Forze di Polizia. Un provvedimento che va nella direzione giusta per tentare di dare risposte concrete al grave fenomeno del precariato tra i Volontari.
Dal pacchetto sicurezza scompare, invece, l'ipotesi di pattugliamenti congiunti tra militari e forze di polizia ai fini di prevenzione della criminalità. La misura, infatti, non compare né nel decreto legge né nei disegni di legge approvati dal Consiglio dei Ministri tenutosi a Napoli. Non è detto, tuttavia, che la misura sia tramontata definitivamente in quanto potrebbe tornare d'attualità in sede di conversione del decreto legge varato oggi dal Governo.
Sempre nell'ambito delle decisioni prese nel corso del Consiglio dei Ministri, sono emersi forti contrasti tra il Ministro della Difesa Ignazio La Russa ed il Ministro dell'Interno Roberto Maroni. L'oggetto della controversia è stato la gestione dell'Esercito nella già delicata questione rifiuti campani; chi fa che cosa e chi ne ha le competenze in termini di delega? "I militari li gestisco io, occorre chiarezza sul ruolo dell'Esercito" ha ribadito Ignazio La Russa. "No, la sicurezza la garantisco io, questo è il ruolo che compete al Ministero dell'Interno" ha risposto Roberto Maroni. I due ministri hanno continuato a discutere sulle competenze dei propri ministeri riguardo al pacchetto sicurezza. Confronto tanto acceso che Silvio Berlusconi, racconta più di un partecipante alla riunione, è stato costretto ad intervenire: "Basta liti, io sono venuto qui per risolvere i problemi non certo per aumentarli". Nel merito della discussione La Russa ha precisato più volte il suo punto di vista: "Avevamo concordato - è stato il suo ragionamento - pattuglie miste Polizia-Forze Armate. C'è un difetto di comunicazione, non capisco qual'è il ruolo dei militari". Il 'reggente' di An dice comunque di essere riuscito "a migliorare il decreto legge" riguardante l'emergenza rifiuti: "Sembrava - osserva - che solo ai militari toccasse l'opera di controllo dei siti. Ma le Forze Armate per esempio non hanno potere di controllo nelle manifestazioni, è necessario che ci sia un concorso di azione tra i due ministeri". Il Presidente del Consiglio ha comunque smussato gli angoli ribadendo che la necessità al momento è "risolvere al più presto" la questione dei rifiuti. "Il tempo è scaduto", ha sentenziato il cavaliere.
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Il sottosegretario Crosetti informa il Parlamento
(pubblicata il Giovedì 22 Maggio 2008 23:09)
Attentato a Kabul: il Ministro La Russa in visita al militare ferito ricoverato al Celio.
Il 20 maggio scorso la Camera ha discusso dell'attentato subito dai nostri militari a Kabul. Sull'argomento posto all'ordine del giorno ha relazionato il Sottosegretario per la difesa, Guido Crosetto (Pdl). Oggetto della informativa urgente l'attentato ai militari italiani subito a Kabul che ha causato il ferimento grave e la successiva amputazione dell'arto al militare italiano Tomasello.
Il sottosegretario alla Difesa dopo aver descritto sinteticamente l'accaduto, si è soffermato in conclusione del suo intervento sul fatto che: "i familiari del militare sono stati immediatamente informati cosi come anche la magistratura ordinaria e quella militare di Roma, nonché le autorità militari competenti." Inoltre "si sta procedendo ai rilievi e agli accertamenti tramite gli organi di Polizia militare presenti in teatro per ricostruire l'esatta e particolareggiata dinamica dei fatti". Ha poi concluso formulando un "doveroso augurio di pronta guarigione al 1° Caporal Maggiore Tomasello, rimasto gravemente ferito nell'adempimento del proprio dovere di militare al servizio della Repubblica, unendomi alle analoghe espressioni di solidarietà a lui unanimemente rivolte da tutte le istituzioni, e in particolare dal Presidente della Repubblica, Napolitano, e dal Ministro della difesa, onorevole La Russa, che questa mattina lo hanno voluto incontrare presso l'Ospedale militare del Celio".
Il Presidente della Camera Fini ha poi concesso 5 minuti di intervento per ogni forza politica rappresentata in parlamento. Sono intervenuti, nell'ordine:
- l'on. Paglia (Pdl) il quale ha dichiarato (da ufficiale dell'esercito): "Per quanto riguarda noi, in questo momento abbiamo tutti il dovere sacrosanto di dimostrare che chi mette le bombe e fa saltare in aria i nostri uomini non può intimorirci: abbiamo il dovere di tutelare i nostri uomini e i nostri soldati. Se dovesse essere discusso anche un cambiamento delle regole di ingaggio, mi auguro che ciò possa avvenire indipendentemente dal fatto che la proposta provenga dal Governo o dall'opposizione";
- l'on. Garofani (Pd): "Crediamo che l'obiettivo principale sia e resti quello di ridare credibilità alla missione internazionale e di rafforzare la leadership afgana, senza la quale sarà impossibile stabilizzare il Paese e intensificare e completare l'azione di ricostruzione democratica dello stesso, ridare credibilità e forza alla missione non significa soltanto incrementare la presenza militare ma significa, da un lato, rafforzare e incrementare l'azione civile e di assistenza come è stato deciso, del resto, in occasione del recente vertice NATO di Bucarest e dall'altro sviluppare l'iniziativa politica";
- l'on. Dussin (lnp): "La nostra posizione sarà sempre quella di appoggiare le richieste di chi sta operando per la pace e la ricostruzione, rischiando in prima persona la propria vita per il bene comune anche in altri Paesi";
- l'on. Bosi (Udc) ha espresso le proprie riserve dichiarando: "oggi sulle Forze armate grava una grande questione: il Governo deve dire cosa intende fare delle nostre Forze armate. Oggi queste ultime, segnatamente l'esercito, sono fortemente falcidiate da tagli al bilancio, che non consentono più né il reclutamento né l'addestramento. In tal modo vi è il rischio di disporre di Forze armate più vecchie, meno qualificate e meno adatte a stare sul campo".
- l'on. Evangelisti (Idv), sulla stessa linea, ha affermato: "Per questo motivo diventa di fondamentale importanza non sottoporre le donne e gli uomini impegnati in tali missioni ad un continuo quanto controproducente «tira e molla» sul proseguimento delle missioni o sulle regole di ingaggio, come incautamente aveva azzardato all'inizio il neoministro La Russa. È necessario che in questa sede e, più in generale, nell'agone politico, i momenti di crisi e di particolare tensione vengano affrontati con massima lucidità e freddezza, evitando di lanciare ai militari in missione segnali di instabilità, di frammentazione o addirittura di avversione. Men che meno possiamo giustificare le contraddizioni interne che nell'attuale maggioranza si sono già registrate tra il Ministro Frattini e l'onorevole Martino, ex titolare della Difesa nell'ultimo Governo Berlusconi, secondo il quale addirittura si sarebbe dovuto lasciare il Libano per ritornare nel pantano iracheno"
- l'on. Iannacone (Mpa) ha concluso gli interventi dichiarando: "In questa sede voglio subito ribadire, a nome di tutto il Movimento per l'Autonomia, il sincero ringraziamento e tutta l'ammirazione possibile per l'opera svolta da queste donne e questi uomini in situazioni di grande difficoltà, molto spesso, anzi troppo spesso, mettendo a rischio la loro vita".
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Uranio impoverito, dopo un anno di inchiesta la commissione sblocca gli indennizzi.
(pubblicata il Giovedì 22 Maggio 2008 23:54)
«Anche se non è provato un nesso di causalità rispetto alla patologia, come osservato dall'Istituto superiore di Sanità, che non conferma tale ipotesi ma neppure la smentisce, i militari colpiti da malattie probabilmente collegate al loro lavoro potranno ora richiedere il risarcimento». Molte cautele nella scelta delle parole,
ma in poco più di un anno di lavoro la commissione parlamentare d'inchiesta sulla torbida questione uranio impoverito ha prodotto un risultato... Continua a leggere...
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I Ministri e Sottosegretari del Governo Berlusconi IV
(pubblicata il Venerdì 23 Maggio 2008 00:36)
Presidente del Consiglio
Silvio
Berlusconi
Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio
Gianni
Letta
Paolo
Bonaiuti (Editoria)
Gianfranco
Miccichè (CIPE)
Carlo
Giovanardi (Famiglia, Droga, Servizio civile)
Michela
Vittoria Brambilla (Turismo)
Aldo
Brancher (Federalismo)
Rocco
Crimi (Sport)
Maurizio
Balocchi (Semplificazione normativa)
Ministri senza portafoglio
Rapporti con le Regioni
Ministro: Raffaele
Fitto
Sottosegretario:
Attuazione del Programma
Ministro: Gianfranco
Rotondi
Pubblica amministrazione e l'Innovazione
Ministro: Renato
Brunetta
Sottosegretari:
Pari opportunità
Ministro: Mara
Carfagna
Sottosegretario:
Politiche Comunitarie
Ministro: Andrea
Ronchi
Rapporti con il Parlamento
Ministro: Elio
Vito
Sottosegretari:
Riforme per il Federalismo
Ministro: Umberto
Bossi
Sottosegretario:
Politiche per i Giovani
Ministro: Giorgia
Meloni
Sottosegretari:
Semplificazione Normativa
Ministro: Roberto
Calderoli
Sottosegretari:
Ministri con portafoglio
Affari Esteri
Ministro: Franco
Frattini
Sottosegretari: Stefania Gabriella Anastasia Craxi, Alfredo
Mantica, Enzo Scotti
Interno
Ministro: Roberto
Maroni
Sottosegretari: Michelino
Davico, Alfredo
Mantovano, Nitto
Francesco Palma
Giustizia
Ministro: Angelino
Alfano
Sottosegretari: Maria
Elisabetta Alberti Casellati, Giacomo
Caliendo
Economia e Finanze
Ministro: Giulio
Tremonti
Sottosegretari: Alberto
Giorgetti, Daniele
Molgora, Nicola
Cosentino, Luigi
Casero, Giuseppe
Vegas
Sviluppo Economico
Ministro: Claudio
Scajola
Sottosegretari:Ugo
Martinat, Paolo
Romani, Adolfo
Urso
Istruzione Università e Ricerca
Ministro: Mariastella
Gelmini
Sottosegretari: Giuseppe Pizza
Lavoro Salute e Politiche sociali
Ministro: Maurizio
Sacconi
Sottosegretari: Pasquale
Viespoli, Ferruccio Fazio, Francesca Martini, Eugenia Maria Roccella
Difesa
Ministro: Ignazio
La Russa
Sottosegretari: Giuseppe Cossiga, Guido Crosetto,
Politiche Agricole e Forestali
Ministro: Luca
Zaia
Sottosegretari: Antonio Bonfiglio
Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
Ministro: Stefania
Prestigiacomo
Sottosegretari: Roberto Menia
Infrastrutture e Trasporti
Ministro: Altero
Matteoli
Sottosegretari: Roberto Castelli,
Bartolomeo Giachino, Mario Mantovani, Giuseppe Maria Reina
Beni e Attività Culturali
Ministro: Sandro
Bondi
Sottosegretari: Francesco Maria
Giro
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Che succederà per i mutui a tasso variabile
(pubblicata il Venerdì 23 Maggio 2008 09:01)
Sarà definito entro 30 giorni il testo della convenzione sulla rinegoziazione dei mutui in base all'accordo siglato il 21 maggio tra l'Associazione Bancaria (ABI) ed il Ministero dell'Economia. La convenzione individua le modalità di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile, stipulati prima del 1° gennaio 2007 in modo da ridurre e stabilizzare l'importo delle rate da corrispondere fino alla data di originaria scadenza del prestito. La rinegoziazione comporta la riduzione dell'importo delle rate del mutuo a cominciare da quelle che andranno a scadere dopo 90 giorni decorrenti dalla data della rinegoziazione. La nuova rata sarà calcolata applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse contrattuale medio del 2006. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso IRS a dieci anni, riferito alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50. Non ci sarà bisogno di ulteriori garanzie da parte del cliente oltre quelle già previste per il mutuo oggetto di rinegoziazione. Se nel tempo che va dal momento della rinegoziazione alla scadenza i tassi di interesse sono mediamente saliti o non sufficientemente diminuiti,la durata del mutuo verrà automaticamente estesa - sempre con la medesima rata fissa - per il periodo sufficiente a rimborsare l'eventuale finanziamento accessorio.
Se invece durante la vita del mutuo così rinegoziato i tassi di interesse scendono in misura superiore al beneficio già acquisito con il passaggio alla rata fissa, il beneficio legato al nuovo tasso verrà riconosciuto attraverso il ritorno ad una inferiore rata variabile come prevista dal mutuo originario. L'iniziativa viene incontro a quelle famiglie che si sono trovate in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo dopo i rialzi dei tassi di interesse decisi dalla Bce dalla fine del 2005. Con questo intervento innovativo sarà possibile estendere ad una più ampia platea di famiglie l'opportunità di ricorrere alla rinegoziazione con un'unica procedura, semplice e trasparente. Riepilogando chi accederà alla rinegoziazione del mutuo potrà ottenere che:
- il mutuo diventa a rata fissa;
- l'importo della rata (fissa) è in media quello pagato nel 2006;
- la durata resta inizialmente invariata e il suo eventuale allungamento dipenderà all'andamento dei tassi di interesse.
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Sicurezza: Il ministro La Russa prevede pattuglie miste Esercito-Polizia
(pubblicata il Venerdì 23 Maggio 2008 09:33)
Il Ministro della Difesa La Russa anuncia che il d.d.l sulla sicurezza prevederà anche le pattuglie per il controllo del territorio composte da personale misto dell'Esercito e della Polizia.
«La mia previsione, fortissima, è che è che nel disegno di legge le pattuglie miste Polizia-Forze Armate ci saranno. Abbiamo discusso con Maroni, ma con cui ho un ottimo rapporto, d'altronde ogni tanto si deve far convincere da me... Come si è convinto sul reato di immigrazione clandestina, che è una proposta antica di Alleanza Nazionale». Il ministro della Difesa, Ignazio La Russa in una intervista ad "Affaritaliani.it" spiega che a suo parere ci saranno pattuglie miste Polizia-Forze Armate per garantire la sicurezza. La Russa conferma che ieri a Napoli ha avuto un diverbio con Maroni: «Sì, perchè Maroni ha sollevato delle questioni formali, non lo so... forse tecnicamente può avere anche ragione. Devo dire comunque che ha fatto un ottimo lavoro, per altro condiviso e discusso insieme. Maroni ha avuto qualche problema di conclusione logica nel chiudere questa nostra proposta sui pattugliamenti misti. Tant'è che a quel punto ho detto rinviamolà, ma non credo che Maroni possa immaginare che su un tema come questo non vi possa essere l'apporto di tutto il consiglio dei ministri». Il ministro, poi, sul reato di immigrazione clandestina osserva: «Non significa che domani partiranno squadre di carabinieri a cercare le badanti clandestine, questa norma andrà a colpire in particolare chi vive nella strada, chi spaccia droga e chi la notte si aggira senza fissa dimora. Però può anche capitare che tocchi qualche badante vera, non quelle finte» ma «se il padrone di casa si fa garante della sua permanenza in Italia e se decide di metterla in regola, magari retroattivamente di qualche mese dal punto di vista fiscale senza incorrere in sanzioni o solo in leggere sanzioni, in quel caso non viene espulsa, però rimane la condanna. Lieve, uno o due mesi di carcere da non scontare perchè essendo la prima volta ci sarebbe la condizionale».
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Esercito: arriva la Polizia Stradale Militare
(pubblicata il Venerdì 23 Maggio 2008 09:46)
L'Esercito costituisce la Polizia Stradale Militare prevista dal nuovo Codice della Strada per l'assolvimento di scorte e servizi propri della forza armata
Per la prima volta motociclisti dell'Esercito svolgono servizi di polizia stradale nella scorta dei convogli militari. Sono finora 12 i «motociclisti movieri» che hanno conseguito l'apposito patentino presso il ministero dell'Interno. La novità è emersa oggi a margine della festa dell'Arma Trasporti e Materiali, che si è celebrata a Roma alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il Generale Fabrizio Castagnetti. Si tratta di una possibilità prevista dal Codice della Strada, secondo cui «la scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta» anche «agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati». A questo scopo l'Esercito ha appositamente formato i primi motociclisti (tutti dell'8° Reggimento Trasporti "Casilina" di Roma) che, a bordo di moto enduro 350, sono ora pienamente "operativi". Ai primi 12 ne seguiranno presto altri, di diversi reggimenti. «Si tratta di un'attività importante - spiega il Generale Vincenzo De Luca, Capo dell'Arma Trasporti e Materiali - che consentirà tra l'altro a Polstrada e Carabinieri di risparmiare personale e risorse da destinare ad altri incarichi». I motociclisti dell'Esercito naturalmente non potranno fare contravvenzioni: segnaleranno però eventuali infrazioni alle forze di polizia competenti.
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Abolito il segreto di Stato eterno
(pubblicata il Venerdì 23 Maggio 2008 10:10)
Non più segreti i documenti con più di 30 anni
Finisce l'era dei segreti di Stato eterni. Dal 1° maggio prossimo dovranno essere "a termine" e potranno durare al massimo quindici anni rinnovabili di altri quindici, per un totale massimo di trent'anni. Quindi, saranno cancellati gli omissis vecchi di almeno tre decenni su notizie, informazioni, documenti, atti, attività, cose e luoghi bollati come top secret. Per questo potranno essere accessibili gli archivi che custodiscono tanti misteri della nostra storia, più o meno recente, e si potrà fare più luce su molti misteri over 30. Basti pensare al sequestro di Aldo Moro, presidente della DC rapito dalle Brigate Rosse il 16 marzo 1978 ed ucciso dopo 55 giorni di prigionia, od alle stragi dell'Italicus, l'espresso Roma-Monaco di Baviera che fu fatto esplodere la notte del 4 agosto 1974 con un triste bilancio di dodici morti e quarantaquattro feriti, e di Piazza Fontana a Milano, dove il pomeriggio del 12 dicembre 1969 persero la vita diciassette persone e ne rimasero ferite altre ottantuno. Grazie, infatti, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri uscente Prodi, datato 8 aprile 2008 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16 aprile scorso, finalmente cadrà la cortina del segreto di Stato. Questo decreto, in realtà, è incentrato sui criteri per individuare ciò che può essere oggetto di segreto di Stato e si basa su quanto stabilito dalla legge sulla nuova disciplina del segreto, la n. 124/2007. Contiene in allegato un elenco di "materie" di riferimento, cioè di tipologie di "cose" che possono essere classificate come segretissime. In tale elenco, ad esempio, compaiono i dati di riconoscimento autentici o di copertura, nonché le posizioni documentali, degli 007 civili e militari, oppure l'ordinamento e la dislocazione delle Forze armate, sia in pace sia in guerra, od anche l'armamento, l'equipaggiamento, i veicoli, i mezzi ed i materiali speciali in dotazione al personale appartenente ai servizi. Tutto questo, precisa in decreto, ferma restando la necessità di valutare in concreto ogni singolo caso. Per quanto concerne, invece, l'accesso alla documentazione non più secretata, il provvedimento stabilisce che, Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'amministrazione interessata, dovrà valutare in via preliminare il reale interesse diretto, concreto ed attuale collegato all'oggetto dell'accesso da parte del richiedente, oltre che il fondamento giuridico circa la qualità soggettiva del richiedente stesso e a finalità per la quale l'accesso sarà richiesto. Inoltre, è stabilito che, una volta cessato il vincolo del segreto di Stato, "in nessun caso può esservi esclusione del diritto di accesso motivata con ragioni di segretezza".
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 2008
Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124 ed in particolaregli articoli 1,commi 1 e 2; 4, comma 5; 9, commi 1 e 2; 39, 42 e 43 [1];
Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 [2] recante: «Norme relative al segreto militare" e successive modificazioni;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 1985 in materia di tutela del segreto di Stato nel settore degli organismi di informazione e sicurezza;
Visto il parere n. 4247/2007 reso dal Consiglio di Stato - adunanza della Commissione speciale del 5 dicembre 2007, richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale;
Ritenuta la necessità di disciplinare con regolamento i criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;
Ritenuta la necessità di individuare con regolamento gli Uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Acquisito il parere favorevole del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, reso in data 24 gennaio 2008;
Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1. Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art.39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, disciplina i criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, nonché individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articolo 2. Segreto di Stato e classifiche di segretezza
1. Il segreto di Stato è finalizzato alla salvaguardia dei supremi ed imprescindibili interessi dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento, che attengono all'esistenza stessa della Repubblica democratica.
2. Il segreto di Stato è distinto dalle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, che sono attribuite dalle singole amministrazioni per circoscrivere la conoscenza di notizie, informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
Articolo 3. Criteri
1. Possono costituire oggetto di segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attività, i luoghi ed ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare un danno grave ad uno o più dei seguenti supremi interessi dello Stato:
a) l'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali;
b) la difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento;
c) l'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e le relazioni con essi;
d) la preparazione e la difesa militare dello Stato.
2. Ai fini della valutazione della idoneità a recare il danno grave di cui al comma 1, si tiene conto delle conseguenze dirette ed indirette della conoscenza dell'oggetto del segreto da parte di soggetti non autorizzati, sempre che da essa derivi un pericolo attuale per lo Stato.
Articolo 4. Limiti
1. In sede di applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, si osservano i divieti di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ed all'articolo 204, comma 1-bis, del codice di procedura penale [3].
Articolo 5. Materie di riferimento
1. Ferma restando la necessità di valutare in concreto ogni singolo caso sulla base di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento, sono suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attività, i luoghi e le cose attinenti alle materie di riferimento esemplificativamente elencate in allegato.
Articolo 6. Apposizione
1. L'apposizione del segreto di Stato è disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri autonomamente ovvero su richiesta dell'amministrazione competente, tramite il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
2. Le determinazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sono comunicate, per il tramite del direttore generale del DIS, alla amministrazione competente. In caso di esito positivo della richiesta, l'amministrazione, ove possibile, annota sull'oggetto dell'apposizione la dicitura «segreto di Stato» in modo che non si confonda con la eventuale stampigliatura della classifica di segretezza.
3. Gli adempimenti istruttori di cui ai commi 1 e 2 sono curati dall'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Anche prima del decorso dei termini di cui all'articolo 39, commi 7 e 8, della legge n. 124 del 2007, il Presidente del Consiglio dei Ministri se ritiene che siano venute meno le condizioni che determinarono l'apposizione del segreto di Stato, dispone la cessazione del vincolo, anche su richiesta della amministrazione competente, nei modi indicati nei commi 1 e 2.
Articolo 7. Conservazione del segreto di Stato
1. Le notizie, le informazioni, i documenti, gli atti, i luoghi, le attività ed ogni altra cosa coperti dal vincolo del segreto di Stato sono conservati nell'esclusiva disponibilità dei vertici delle amministrazioni originatrici ovvero detentrici con modalità di trattazione e di conservazione tali da impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione, fissate nelle norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate ovvero coperte dal segreto di Stato.
2. La cessazione del vincolo del segreto di Stato non comporta l'automatica decadenza del regime della classifica e della vietata divulgazione.
Articolo 8. Stati esteri ed organizzazioni internazionali
1. Nell'espletamento della procedura di cui all'articolo 39, comma 10, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
Articolo 9. Funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Nei luoghi coperti dal segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono svolte da autonomi uffici di controllo collocati a livello centrale dalle amministrazioni interessate che li costituiscono con proprio provvedimento. Nell'esercizio delle funzioni di controllo svolte presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), ai fini dell'adempimento da parte del personale di cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124 [4], dell'obbligo di denuncia di fatti costituenti reato o per le comunicazioni concernenti informazioni ed elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, si applicano i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto2007, n. 124 [5].
2. Gli uffici di cui al comma 1 sono costituiti da almeno due esperti per ogni singolo settore di attività che possono essere individuati nel personale medico appartenente ad amministrazioni dello Stato e nel personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da altri soggetti muniti di adeguate competenze tecniche. Tutti i componenti dell'ufficio devono essere muniti del nulla osta di sicurezza al massimo livello.
3. In relazione ai luoghi coperti dal segreto di Stato, le amministrazioni non sono tenute agli obblighi di comunicazione verso le aziende sanitarie locali ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco a cui hanno, comunque, facoltà di rivolgersi per ausilio o consultazione.
Articolo 10. Accesso
1. Qualora il diritto di accesso di cui all'art. 39, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sia esercitato con riferimento a informazioni, notizie, documenti, atti, attività, cose o luoghi che, all'atto dell'entrata in vigore della medesima legge, siano già coperti dal segreto di Stato, i termini di quindici e trenta anni previsti, rispettivamente, dai commi 7 e 8 del citato art. 39 si computano a decorrere dalla apposizione del vincolo o, in mancanza di essa, dalla conferma della sua opposizione secondo le norme previgenti.
2. Ai fini della richiesta di accesso di cui all'art. 39, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'amministrazione interessata, valuta preliminarmente la sussistenza in capo al richiedente di un interesse diretto, concreto ed attuale collegato all'oggetto dell'accesso, nonché meritevole di giuridico apprezzamento in relazione alla qualità soggettiva del richiedente ed alla finalità per la quale l'accesso sia richiesto.
3. Una volta cessato il vincolo del segreto di Stato in nessun caso può esservi esclusione del diritto di accesso motivata con ragioni di segretezza.
Articolo 11. Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Ogni richiamo contenuto nel presente regolamento alle materie disciplinate dai regolamenti di cui agli articoli 42, comma 7, e 44, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, si intende riferito, fino all'entrata in vigore dei suddetti regolamenti, alle disposizioni vigenti.
Roma, 8 aprile 2008
Il Presidente: Prodi
Allegato:
1. La tutela di interessi economici, finanziari, industriali, scientifici, tecnologici, sanitari ed ambientali;
2. la tutela della sovranità popolare, dell'unità ed indivisibilità della Repubblica;
3. la tutela da qualsiasi forma di eversione o di terrorismo, nonché di spionaggio, proveniente dall'esterno o dall'interno del territorio nazionale e le relative misure ed apparati di prevenzione e contrasto, nonché la cooperazione in ambito internazionale ai fini di sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo, della criminalità organizzata e dello spionaggio;
4. le sedi e gli apparati predisposti per la tutela e la operatività di Organi istituzionali in situazioni di emergenza;
5. le misure di qualsiasi tipo intese a proteggere personalità nazionali ed estere la cui tutela assume rilevanza per gli interessi di cui all'art. 3 del presente regolamento;
6. i compiti, le attribuzioni, la programmazione, la pianificazione, la costituzione, la dislocazione, l'impiego, gli organici e le strutture del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e delle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonché la difesa civile e la protezione civile, nonché di altre amministrazioni ed enti nei casi in cui le rispettive attività attengono agli interessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento;
7. i dati di riconoscimento autentici o di copertura, nonché le posizioni documentali degli appartenenti al DIS, all'AISE ed all' AISI e quelli di copertura degli stessi Organismi;
8. l'addestramento e la preparazione professionale di tipo specialistico per lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché le aree ed i settori di impiego, le operazioni e le attività informative, le modalità e le tecniche operative del DIS, dell'AISE e dell'AISI, oltre che delle amministrazioni aventi come compito istituzionale l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
9. le relazioni con Organi informativi di altri Stati;
10. le infrastrutture ed i poli operativi e logistici, l'assetto ed il funzionamento degli impianti, dei sistemi e delle reti di telecomunicazione, radiogoniometriche, radar e cripto nonché di elaborazione dati, appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI, nonché appartenenti ad altre amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
11. l'armamento, l'equipaggiamento, i veicoli i mezzi e i materiali speciali in dotazione al personale appartenente al DIS, all'AISE ed all'AISI, nonché alle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
12. il materiale o gli avvenimenti interessanti l'efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari in progetto o in atto;
13. l'ordinamento e la dislocazione delle Forze armate, sia in pace sia in guerra;
14. l'efficienza, l'impiego e la preparazione delle Forze armate;
15. i metodi e gli impianti di comunicazione ed i sistemi di ricetrasmissione ed elaborazione dei segnali per le Forze armate;
16. i mezzi e l'organizzazione dei trasporti, nonché le dotazioni, le scorte e le commesse di materiale delle Forze armate;
17. gli stabilimenti civili di produzione bellica e gli impianti civili per produzione di energia ed altre infrastrutture critiche;
18. la mobilitazione militare e civile.
NOTE:
[1] La legge 3 agosto 2007, n. 124 reca "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto " ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007. Agli articoli 1, commi 1 e 2; 4, comma 5; 9, commi 1 e 2; 39, 42 e 43 stabilisce quanto segue: "Art. 1. (Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri) 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva: a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento; b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato; c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato; d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza; e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza; f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30. 2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri determina i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza. Art. 4. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) 5. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento. Art. 9. (Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza) 1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato e alle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42. 2. Competono all'UCSe: a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato; b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale; c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e, ove necessario, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno; d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS. Art. 39. (Segreto di Stato) 1. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. 2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione. 3. Sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità di cui al comma 1. 4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato. 6. Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 7. Decorsi quindici anni dall'apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato. 8. Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dispone una o più proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, dispone la cessazione del vincolo quando sono venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione. 10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti. 11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale. Art. 42. (Classifiche di segretezza) 1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali. 2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose. 3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali. 4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte. 5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica. 6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica. 8. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia. 9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Art. 43. (Procedura per l'adozione dei regolamenti) 1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR. 2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti.".
[2] Il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.257 del 30 ottobre 1941.
[3] L'articolo 204, comma 1-bis del codice di procedura penale stabilisce quanto segue: "Articolo 204 (Esclusione del segreto) 1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione.".
[4] L'articolo 21 della citata legge n.124/2007 stabilisce quanto segue: "Art. 21. (Contingente speciale del personale) 1. Con apposito regolamento è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale garantendone l'unitarietà della gestione, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso. 2. Il regolamento determina, in particolare: a) l'istituzione di un ruolo unico del personale dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche; b) la definizione di adeguate modalità concorsuali e selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per la scelta del personale; c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro che, ai sensi della lettera e), non vengono assunti tramite concorso; d) l'individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, la cui permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori; e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie all'operatività del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza; f) le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza economica con dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza o del DIS, salvo che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinità o di convivenza o di cointeressenza economica riguardi il direttore generale del DIS o i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, l'incompatibilità è assoluta; g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di informazione per la sicurezza; h) i criteri per la progressione di carriera; i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio della percentuale minima dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a); l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni; m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite e degli avanzamenti di carriera conseguiti; n) i criteri e le modalità per il trasferimento del personale del ruolo di cui alla lettera a) ad altra amministrazione. 3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. 4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte. 5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale della Segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera a). 6. Il regolamento definisce, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e fermo restando quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 29 della presente legge, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all'AISE e all'AISI, costituito dallo stipendio, dall'indennità integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una indennità di funzione, da attribuire in relazione al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte. 7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza o di trasferimento presso altra pubblica amministrazione, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale e accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di informazione per la sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2. 8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo. 9. Il regolamento stabilisce le incompatibilità preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di informazione per la sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni. 10. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione. 11. In nessun caso il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza possono, nemmeno saltuariamente, avere alle loro dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati, ministri di confessioni religiose e giornalisti professionisti o pubblicisti. 12. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.".
[5] I commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della citata legge 3 agosto 2007, n. 124 stabiliscono quanto segue: "Art. 23. (Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza) 6. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all'articolo 21 ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorità delegata, ove istituita. 7. I direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono. 8. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 7 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.".
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Ricongiunzione, riscatti e versamenti volontari
(pubblicata il Venerdì 23 Maggio 2008 10:29)
Il DLgs 30 aprile 1997, n. 184, contiene disposizioni in materia di ricongiunzione di periodi assicurativi, di riscatto e di prosecuzione volontaria. Più precisamente: - con l'art. 1, per i lavoratori assunti per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva a tale data, è stato previsto che, in caso di iscrizione a due o più fondi, possano conseguire il diritto alla pensione sulla base del cumulo dei periodi assicurativi maturati presso tutti i fondi e senza trasferimento di contributi ottenendo da ogni singolo fondo, con il così detto sistema del pro-rata, la liquidazione di una quota di pensione corrispondente all'anzianità vantata presso lo stesso fondo - con gli articoli da 2 a 4: per gli iscritti alle gestione INPS e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'AGO, è stata prevista una normativa uniforme in materia di riscatto dei periodi dei corsi legale universitari per il conseguimento del diploma di laurea e dei titoli di studio indicati dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1990, n. 341; ai lavoratori iscritti alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'AGO è stata data la possibilità di riscattare i periodi di aspettativa fruiti per accompagnare il coniuge che lavora all'estero ed è stata estesa la facoltà di riscattare i periodi di attività lavorativa prestati all'estero e non coperti da assicurazione sociale riconosciuta in Italia. È stato inoltre stabilito, in via generale, che nei casi in cui per il riscatto viene richiamato l'art. 13 della legge n. 1338/1962, se la pensione deve essere liquidata secondo il sistema di calcolo retributivo il relativo onere si determina con la riserva matematica, mentre se la pensione deve essere liquidata secondo il sistema di calcolo contributivo, l'onere si determina mediante l'applicazione dell'aliquota di finanziamento alla retribuzione imponibile individuata per il periodo da riscattare; - con gli articoli da 5 a 8, ai lavoratori iscritti alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'AGO, è stata estesa la normativa sulla contribuzione volontaria.
Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (agg.legge 247/2007)
Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
Art. 1. Cumulo di periodi assicurativi.
I. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, [che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale], è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme. ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.
Ndr. Le parole «che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale» sono state soppresse dall'articolo 1, comma 76 lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
2. Il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.
3. Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione.
4. Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento.
5. Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA Dl RISCATTO
Art. 2. Corsi universitari di studio.
1. La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 [1], convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 [2].
Ndr. Con la sentenza 9-15 febbraio 2000, n. 52, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionalmente del combinato disposto dell'art. 13, primo comma, del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'art. 2 del DLgs 30 aprile 1997, n. 184, nella parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l'Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio, per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.
3. L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo [3] o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335/1995.
4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle [4] emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali.
4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1º gennaio 2008.
Ndr. Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 77 lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.
5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990 n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.
Ndr. Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 77 lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.
Ndr. Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 77 lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Art. 3. Riscatto di periodi di lavoro all'estero e di aspettativa.
1. La facoltà di riscatto, prevista dall'art. 51, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153 [5], come modificato dall'articolo 2-octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è estesa a tutti gli iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed il relativo onere è dovuto dall'assicurato nella misura intera.
2. Ai lavoratori, collocati in aspettativa ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 26 [6], come integrata dalla legge 25 giugno 1985, n. 333 [7], è data facoltà di procedere al riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di fruizione dell'aspettativa medesima che non siano coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.
Art. 4. Modalità dei riscatti.
1. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA Dl PROSECUZIONE VOLONTARIA
Art. 5. Estensione del regime della prosecuzione volontaria INPS alle altre forme di previdenza.
1. Le disposizioni di cui al DPR 31 dicembre 1971, n. 1432 [8], e alla legge 18 febbraio 1983, n. 47 [9], e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dal presente capo, sono estese agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa se l'assicurato nel quinquennio precedente la domanda può far valere, nell'assicurazione Generale Obbligatoria ovvero nel Fondo sostitutivo o esclusivo della medesima presso il quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, anche non continuativa:
a) 36 contributi mensili;
b) 156 contributi settimanali;
c) 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini;
d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i giovani;
e) 65 settimane per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui agli articoli 40, n. 9, e 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.
Resta fermo il requisito di anzianità contributiva ridotta previsto dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che trova applicazione anche per i casi di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335/1995.
2-bis. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47 [9].
Comma aggiunto dall'art. 69, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ndr.
3. Ai fini del computo del quinquennio di cui al comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1432 [8], e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6. Presupposti di ammissione.
1. La contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
2. La contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.
Art. 7. Modalità di determinazione della contribuzione.
1. L'importo del contributo volontario è pari all'aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica, applicata all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda.
2. L'importo minimo di retribuzione sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore alla retribuzione settimanale, determinata ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 [10], convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al comma 2, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato a mese. Rimane ferma, se esistente, l'applicazione del minimale retributivo per gli iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria nel caso di minimi retributivi superiori a quelli indicati nel presente comma.
4. Per i prosecutori volontari autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni speciali per gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233 [11].
5. Le retribuzioni sulle quali è calcolato l'importo del coÿÿÿÿntributo volontario sono rivalutate annualmente con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in base alla variazione dell'indice del costo della vita determinato dall'ISTAT nell'anno precedente.
6. L'assicurato, il quale riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, può ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo è calcolato sulla base della media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa dei versamenti stessi. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
7. Per gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'importo del contributo è commisurato alla retribuzione media della classe precedentemente assegnata.
8. Gli assicurati, ai quali è stata assegnata anteriormente alla data di cui al comma 7, l'ultima classe, vigente pro-tempore, hanno facoltà di richiedere, entro un anno dalla medesima data, l'assegnazione della retribuzione corrispondente a quella media, percepita in costanza di rapporto di lavoro nell'anno precedente la data di decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Art. 8. Modalità di versamento.
1. Il versamento deve effettuarsi entro il trimestre successivo a quello solare cui è riferita la contribuzione, secondo le modalità stabilite da ciascun ente interessato.
2. La contribuzione volontaria relativa al trimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione e quella riferita a periodi precedenti devono essere versate entro il trimestre successivo a tale data.
3. I termini di cui al presente articolo sono perentori e le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione a richiesta dell'interessato al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento.
Capo lV
NORME FINALI
Art. 9. Norme transitorie e finali.
1. Nelle materie regolate dal presente decreto legislativo continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni relativamente alle domande esercitate dagli interessati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto medesimo.
Art. 10. Abrogazioni.
1. È abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare in contrasto o incompatibile con quelle recate dal presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare NOTE
[1] DL 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito, con modificazioni, in legge 16 aprile 1974, n. 114.
Art. 2-novies. (introdotto dalla legge di conversione) Riscatto laurea.
Il periodo di corso di laurea è riscattabile con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. L'onere del riscatto è ridotto del cinquanta per cento.
L'art. 2 del DL 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 1982, n. 881, ha stabilito che 'Per il riscatto del periodo di corso legale di laurea è soppressa la riduzione del 50 per cento ('.)'.
[2] Legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari).
Art. 1. Titoli universitari.
1. Le università rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma universitario (DU);
b) diploma di laurea (DL);
c) diploma di specializzazione (DS);
d) dottorato di ricerca (DR).
[3] Legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del DL 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980).
Art. 4.
Per i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e degli altri fondi o casse, indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che chiedano la ricongiunzione di periodi assicurativi presso gli ordinamenti stessi, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge stessa, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964. A tal fine la quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, arrotondati ad anni e mesi interi, è determinata, per ogni anno da ricongiungere, applicando, sulla retribuzione annua pensionabile riferita alla data di presentazione della domanda, l'aliquota del due per cento.
La retribuzione pensionabile di cui al precedente comma è costituita dagli emolumenti spettanti in attività di servizio, considerati ai fini della determinazione della pensione, ivi compresa la tredicesima mensilità, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.
Ai fini della eventuale rateazione a carico del richiedente la ricongiunzione, si applicano le norme previste, per i riscatti di periodi e servizi, dai singoli ordinamenti di cui al primo comma, anche per quanto concerne le modalità di pagamento.
Per l'iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro che richieda la ricongiunzione dei periodi assicurativi e che cessi dal servizio senza aver provveduto all'integrale pagamento dell'onere a suo carico, il complessivo debito residuo può essere trasformato, previa accettazione dell'interessato, in quota vitalizia passiva, l'importo della quale non può eccedere, in ogni caso, la metà del beneficio derivante dal trattamento pensionistico della ricongiunzione.
[4] D.M. 27 gennaio 1964 (Determinazione delle tariffe per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ed approvazione delle relative istruzioni).
D.M. 19 febbraio 1981 (Sostituzione delle tabelle per il calcolo della riserva matematica nei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti).
[5] Legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale).
Art. 51.
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2. La facoltà di riscatto, da esercitarsi nei modi previsti dal citato articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è estesa a tutti i cittadini italiani che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero, nel territorio libico o delle ex colonie italiane, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana.
Art. 2-octies (Riscatto di periodi di lavoro all'estero) del DL n. 30/1974, ha stabilito che 'Nei casi previsti dall'art. 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'onere del riscatto, determinato con le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è ridotto del cinquanta per cento.'
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[6] Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero).
Art. 1.
L'impiegato dello Stato, il cui coniuge - dipendente civile o militare della pubblica amministrazione - presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
Art. 2.
L'aspettativa, concessa sulla base dell'art. 1 della presente legge, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. L'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.
Art. 3.
Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi dell'art. 1 della presente legge non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
Art. 4.
Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa - ove non vi siano vacanze disponibili - un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.
[7] Legge 25 giugno 1985, n. 333 (Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali).
Articolo unico.
Il dipendente statale, il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali, può chiedere il collocamento in aspettativa a norma della legge 11 febbraio 1980, n. 26.
[8] DPR 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi).
Art. 1.
L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'obbligo delle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi, ai sensi dell'art. 37 del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni, può rispettivamente conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni predette o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi volontari base e a percentuale nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e nell'assicurazione contro la tubercolosi.
A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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Art. 3.
Sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dal precedente art. 1 ai fini dell'autorizzazione al versamento dei contributi volontari:
i periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui all'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
i periodi di malattia, di cui all'art. 56, lettera a), n. 2 del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché quelli eccedenti i limiti stabiliti dal predetto articolo, purché risultanti da certificazione rilasciata da un ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera;
i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio di cui alla legge sulla tutela delle lavoratrici madri, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'art. 56, lettera a), n. 3, del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827;
i periodi considerati dall'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e ogni altro periodo di contribuzione figurativa prevista da disposizioni di legge;
i periodi di lavoro subordinato autonomo - che avrebbero comportato in Italia l'obbligo assicurativo ai sensi, rispettivamente, del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, della legge 4 luglio 1959, n. 463, della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni - compiuti all'estero e non protetti, per qualsiasi motivo, agli effetti delle assicurazioni interessate in base ad accordi o convenzioni internazionali;
i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da un fondo di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa, o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, in applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, e dell'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153, o in altre disposizioni legislative, e la data di notifica all'interessato dell'effettivo trasferimento dei contributi stessi all'assicurazione predetta;
i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da una assicurazione estera in applicazione di trattati, convenzioni o accordi internazionali e la data dell'effettivo trasferimento dei contributi stessi all'assicurazione predetta;
i periodi occorsi per il recupero dei contributi obbligatori omessi che risultino determinati ai fini del perfezionamento dei requisiti previsti per l'autorizzazione ai versamenti volontari;
i periodi durante i quali sono rimasti pendenti procedimenti giudiziari attinenti il rapporto assicurativo;
i periodi durante i quali il richiedente ha goduto di pensione di invalidità poi revocata per cessazione dello stato invalidante;
i periodi intercorrenti tra la data dell'ultimo contributo di riscatto versato a norma degli artt. 50 e 51, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e la data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 5.
L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo alla esclusione o all'esonero dall'assicurazione predetta ovvero alle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi.
Parimenti, non possono essere versati contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti oppure a carico delle forme di previdenza o delle gestioni sopra indicate.
Non è consentito il versamento di contributi volontari nelle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi - disciplinate, rispettivamente, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni - in corrispondenza dei periodi di iscrizione o di pensionamento a carico di una delle gestioni stesse o dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle forme di previdenza esonerative o sostitutive dell'assicurazione predetta.
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[9] Legge 18 febbraio 1983, n. 47 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti).
Art. 1. Requisiti per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, può rispettivamente conservare i diritti derivanti dall'assicurazione predetta o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
L'autorizzazione è concessa se l'assicurato può far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità ed i superstiti uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi:
a) 60 contributi mensili;
b) 260 contributi settimanali;
c) 465 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;
d) 310 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;
e) 125 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
L'autorizzazione di cui ai commi precedenti viene altresì concessa se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato può far valere, nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione :
36 contributi mensili;
156 contributi settimanali;
279 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;
186 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;
65 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
Le tabelle che individuano i lavoratori stagionali agli effetti di cui ai commi precedenti sono aggiornate ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Ai fini del computo del quinquennio di cui al quarto comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.
Nel caso di assicurati a favore dei quali risultino versati, o accreditati qualora si tratti di lavoratori agricoli, contributi mensili, settimanali e giornalieri, i requisiti contributivi per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione predetta sono determinati ragguagliando i contributi settimanali in base ai seguenti rapporti: 4,333 per i contributi mensili; 0,56 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore degli uomini; 0,84 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore delle donne e dei giovani.
Il requisito di contribuzione di cui al comma precedente si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è abrogato.
L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 n. 1432, è abrogato a partire dal giorno in cui si compiono i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
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Art. 3. Incompatibilità della prosecuzione volontaria con l'iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nelle gestioni previdenziali dei liberi professionisti.
L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto in una delle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori autonomi o in casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti.
Il divieto di cui al precedente comma non opera nei confronti degli assicurati che alla data di pubblicazione della presente legge siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta.
Non possono essere versati contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle forme di previdenza o delle gestioni di cui al primo comma.
Il divieto di cui al comma precedente non opera nei confronti dei pensionati a carico delle casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti che, alla data di pubblicazione della presente legge, siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta.
[10] DL 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge, con modificazioni, con l'art. unico della legge 11 novembre 1983, n. 638.
Art.7.
1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 7,50 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
2. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione di cui al comma precedente. I contributi così determinati, ferma restando l'anzianità assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane retribuite, e che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo, per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell'anno.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per i periodi successivi al 31 dicembre 1983 ai fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche per le quali è previsto un requisito contributivo a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
4. Per l'anno in cui cade la decorrenza della pensione, il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori per il periodo compreso tra il primo giorno dell'anno stesso e la data di decorrenza della pensione si determina applicando le norme di cui ai precedenti commi limitatamente alle settimane comprese nel periodo considerato per le quali sia stata prestata attività lavorativa o che abbiano dato luogo all'accreditamento figurativo. Lo stesso criterio si applica per le altre prestazioni previdenziali e assistenziali.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.
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DL 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 7 dicembre 1989, n. 389
Art. 1. Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile.
1. ''''''.omissis'''''..
2. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è fissata a 9,50.
DLgs 25 febbraio 2000 n. 61
Art. 9. Disciplina previdenziale.
1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
[11] Legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi).
Art. 3. Prosecuzione volontaria.
1. A decorrere dal 1° luglio 1990 gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono inseriti, ai fini dei versamenti volontari, nella tabella A allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione, ai senÿÿÿÿÿÿÿÿsi dell'articolo 1, negli ultimi tre anni di Lavoro. Per i periodi di contribuzione volontaria anteriori al 1° luglio 1990 si tiene conto dei redditi di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 5.
2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è pari al risultato che si ottiene applicando al reddito medio imponibile di cui al comma 1 le aliquote previste all'articolo 1. I redditi di cui alla citata tabella A sono rivalutati annualmente, e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, con riferimento al valore aggiornato del livello minimo imponibile, di cui al comma 3 dell'articolo 1, e al valore aggiornato del limite massimo di retribuzione annua pensionabile, cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. Le sei classi di reddito intermedie tra i suddetti valori sono costruite con conseguenti adeguamenti di pari ampiezza.
Art. 10. Prosecuzione volontaria.
1. A decorrere dal 1° luglio 1990 i coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono iscritti ai fini dei versamenti volontari nella tabella E allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro determinati ai sensi dell'articolo 7. Ai fini della determinazione della predetta media, per i periodi anteriori al 1° luglio 1988, si tiene conto dei redditi di cui al comma 5 dell'articolo 8.
2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è determinato applicando al reddito medio della classe stessa l'aliquota contributiva in misura intera vigente per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nella gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7. L'importo del contributo volontario minimo non può, comunque, essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni, ragguagliato a mese.
3. Gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 1° luglio 1990 sono inseriti nella prima classe di reddito della citata tabella E.
4. A decorrere dall'anno 1991 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno i redditi di cui alla citata tabella E sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'Istat per l'anno precedente ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.
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Come portare in detrazione fiscale le spese sostenute per realizzare gli interventi di risparmio energetico nelle case
(pubblicata il Venerdì 23 Maggio 2008 10:45)
Sono in vigore le nuove norme in materia di risparmio energetico previste dalla legge finanziaria. E' stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile il decreto che dà attuazione alle norme che consentono di avere la detrazione anche nel caso si sostituzione di caldaie con pompe di calore ad alta efficienza, purché, però, sia rispettato il limite della riduzione del 20% del fabbisogno energetico. Inoltre nel caso di lavori effettuati a cavallo di più anni il decreto precisa che ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. Il decreto conferma anche l'abolizione della necessità della certificazione energetica per l'installazione degli infissi e dei pannelli solari. Nel decreto è anche prevista la possibilità di rateizzare la detrazione in 10 anni invece che in tre.(29 aprile 2008)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 7 aprile 2008 (GU n. 97 del 24-4-2008 )
Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Visto l'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n.296[1], recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in forza dei quali spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti;
Visto l'articolo 1, comma 349, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347;
Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali. Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On. Prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 recante "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007;
Visto l'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007 n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in forza del quale le disposizioni di cui al citato articolo 1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006 si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010;
Visto l'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 244 del 2007, con il quale si dispone la sostituzione, con efficacia dal 1° gennaio 2007, della "Tabella 3" allegata alla citata legge n. 296 del 2006 la quale alle colonne delle "strutture opache orizzontali" riportava un'inversione di valori relativi alle trasmittanze termiche delle "coperture" e dei "pavimenti";
Visto l'articolo 1, comma 24, della citata legge n. 244 del 2007[2], con il quale sono modificate talune modalità applicative delle disposizioni di cui al citato articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66, del 18 marzo 2008;
Visto l'articolo 1, comma 286, della citata legge n. 244 del 2007, in base al quale le disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 347 della legge n. 296 del 2006, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernali con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
Vista la decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas; Considerato che in sede di predisposizione del citato decreto 19 febbraio 2007 si è ritenuto opportuno rinviare l'individuazione delle modalità di attuazione della disposizione di cui al citato articolo 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006 per la parte relativa agli interventi sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) in attesa della correzione dei valori relativi alle trasmittanze termiche delle "coperture" e dei "pavimenti";
Ritenuta la necessità di emanare le disposizioni attuative del citato articolo 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006, relativamente agli interventi su strutture opache orizzontali, al fine di consentire a coloro che si trovano nelle condizioni richieste dalla legge di usufruire della detrazione di cui al medesimo articolo 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006 nonché di apportare modifiche al predetto decreto 19 febbraio 2007 a seguito della proroga disposta dall'articolo 1, comma 20 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
DECRETA
Articolo 1
1. Nell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 recante "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 47, del 26 febbraio 2007, (di seguito denominato: decreto), sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008."; b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per interventi sull'involucro di edifici esistenti realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008."; c) al comma 5, le parole "del sistema di distribuzione" sono sostituite dalle seguenti: "del sistema di distribuzione, nonché, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008"; d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: "6 bis. Per coefficiente di prestazione di una pompa di calore (COP), si intende il rapporto tra il calore fornito e l'elettricità o il gas consumati, per una fonte e per una uscita determinate così come definito dalla decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas. 6 ter. Per indice di efficienza energetica di una pompa di calore (EER), si intende il rapporto tra la produzione di freddo e l'elettricità o il gas consumati, per una fonte e per una uscita determinate così come definito dalla medesima decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007.".
Articolo 2
1. All'articolo 2, comma 3 del decreto, le parole: "nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007", sono sostituite dalle seguenti: "entro il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. Nel caso in cui uno degli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, consista nella mera prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti".
Articolo 3
1. Nell'articolo 3, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto, le parole "a condensazione." sono sostituite dalle seguenti: "a condensazione, nonché, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, ovvero, con impianti di climatizzazione invernale di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008".
Articolo 4
1. Nell'articolo 4 del decreto, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 1-bis. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettere a), c) e d), sono tenuti a: a) acquisire l'attestato di certificazione energetica, ovvero l'attestato di qualificazione energetica nei casi e con le modalità di cui all'articolo 5; b) trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica: 1. i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, ovvero nell'attestato di qualificazione energetica avvalendosi dello schema di cui all'allegato A al presente decreto, prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione di cui al comma 1, lettera a); 2. la scheda informativa di cui all'allegato E relativa agli interventi realizzati ovvero, per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e comma 4, concernente l'installazione di pannelli solari, la scheda informativa di cui all'allegato F al presente decreto. 1-ter. Esclusivamente nei casi in cui la scadenza del termine di trasmissione sia precedente al 30 aprile 2008, ovvero qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA ai sensi del comma 1-bis, lettera b), la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica. 1-quater. Il contribuente che non è in possesso della documentazione di cui al presente articolo, in quanto l'intervento è ancora in corso di realizzazione, può usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati.
Articolo 5
1. Nell'articolo 5 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'attestato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, è prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005."; b) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 laddove richiesto, e comma 5, limitatamente all'installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare ovvero una potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, per la determinazione dell'indice di prestazione energetica ai fini dell'attestato di qualificazione energetica, in alternativa al calcolo di cui al comma 3, si può applicare la metodologia di cui all'allegato G al presente decreto."; e) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: "4- bis. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 le attestazioni di cui al presente articolo non sono richieste per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e comma 4 concernente l'installazione di pannelli solari.".
Articolo 6
1. Nell'articolo 6 del decreto, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: "1- bis. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui all'articolo 1, comma 2, realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'asseverazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), specifica che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.".
Articolo 7
1. Nell'articolo 7 del decreto, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: "1- bis. Per gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, di cui all'articolo 1, comma 3, realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'asseverazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), riporta una stima dei valori delle trasmittanze originarie dei componenti su cui si interviene nonché i valori delle trasmittanze dei medesimi componenti a seguito dell'intervento; detti valori devono in ogni caso essere inferiori o uguali ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.".
Articolo 8
1. Nell'articolo 9 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "climatizzazione invernale", sono aggiunte le seguenti: "con impianti dotati di caldaie a condensazione"; b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia, di cui all'articolo 1, comma 5, l'asseverazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), specifica che: a) per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato H e riferiti agli anni 2008-2009; b) per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sono installate pompe di calore che, oltre al rispetto dei requisiti di cui alla decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007, hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato H e riferiti all'anno 2010; c) che il sistema di distribuzione è messo a punto e equilibrato in relazione alle portate. 2-ter. Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 2-bis, qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato H sono ridotti del 5%."; c) nel comma 4 le parole "inferiore a" sono sostituite dalle parole: "ovvero di potenza elettrica nominale non superiore a"; d) nel comma 4 dopo le parole "a bassa inerzia termica" sono inserite le seguenti parole: "ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia".
Articolo 9
1. Dopo l'articolo 9 del decreto sono aggiunti i seguenti: "Articolo 9-bis (Ripartizione della detrazione e trasferimento delle quote residue) - 1. Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione, spettante, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta. 2. In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. In tali casi l'acquirente, ovvero gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua. Articolo 9-ter - (Interventi sulle strutture opache orizzontali realizzati nell'anno 2007) -1. I soggetti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, hanno sostenuto spese per interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), nel rispetto dei requisiti di trasmittanza termica individuati nella tabella 3 allegata alla legge n. 296, del 2006, come modificata dall'articolo 1, comma 23, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono usufruire della detrazione di cui all'art. 1, comma 345, della citata legge n. 296, del 2006, fermi restando gli altri adempimenti richiesti, a condizione che inviino la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) numeri 1 e 2, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta.".
Articolo 10
1. Nell'articolo 11, comma 1, del decreto dopo parole: "di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2", sono inserite le parole: "e comma 1-bis, numeri 1 e 2", e le parole: "entro il 31 dicembre 2008", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 2008". 2. Dopo l'articolo 11 del decreto è aggiunto il seguente articolo: "Articolo 11-bis. (Disposizioni finali) - 1. I parametri di risparmio energetico rilevanti ai fini della detrazione per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. Per i lavori iniziati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 si applicano i parametri previsti all'articolo 1, commi 344 e 345 della citata legge n. 296, del 2006. Per i lavori iniziati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 si applicano i parametri di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.".
Articolo 11
1. Al punto 3, dell'allegato E del decreto, nel paragrafo "Climatizzazione invernale": a) dopo le parole "caldaia tradizionale" sono aggiunte le seguenti: "pompa di calore/impianto geotermico"; b) dopo le parole "Potenza nominale al focolare del nuovo generatore termico kW" sono aggiunte le seguenti: "potenza elettrica assorbita/potenza termica nominale". 2. Dopo l'allegato E del decreto, sono aggiunti gli allegati F, G e H riportati in calce al presente provvedimento. NOTE
[1] Commi da 344 a 347, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296: "344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. 345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge. 346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. 347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. "
[2] Comma 24 dell'articolo 1 della legge legge n. 244 del 2007: "24. Ai fini di quanto disposto al comma 20: a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008; b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione; c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296."
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Dalle stellette al Parlamento
(pubblicata il Venerdì 23 Maggio 2008 12:11)
Dalle stellette al Transatlantico, i neo deputati del PDL provenienti dal mondo militare.
L'ex comandante della Guardia di Finanza il Generale Roberto SPECIALE: "Continuerò a servire la Nazione"
Dal grigioverde alla grisaglia parlamentare. La nuova legislatura vede l'esordio alla Camera di diverse "matricole" del Pdl provenienti dal mondo militare. Dalle stellette al Transatlantico di Montecitorio è stato ad esempio il percorso di Roberto Speciale, ex comandante generale della Guardia di Finanza: "Emozionato? Solo un po', d'altra parte ho varcato questo portone tante volte in tutt'altra veste...", dice Speciale nel suo "primo giorno di scuola" da deputato, per sottolineare di essere abituato a frequentare le sedi istituzionali fin da quando ricopriva la carica di comandante delle Fiamme Gialle italiane. Il suo nuovo incarico politico "rafforza l'intento a continuare a servire la nazione, come ho sempre fatto per tutta la mia vita. Metto a disposizione il mio impegno incondizionato, la mia esperienza nel campo della sicurezza. Mi spenderò -assicura Roberto Speciale- senza limiti nello svolgimento del mio mandato parlamentare".
PAGLIA il parà : impegno per le Forze Armate e contro le barriere architettoniche
Da oggi c'è anche un parà in Parlamento. Gianfranco PAGLIA, ufficiale della Folgore eletto alla Camera, "promuove" i lavori effettuati a Montecitorio per l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche. Ferito in Somalia il 2 luglio del 1993 nel furioso scontro a fuoco al check point Pasta di Mogadiscio tra i militari italiani e i miliziani del "signore della guerra" somalo Aidid, PAGLIA è costretto da allora a vivere su una carrozzina ma in questi anni, prima dell'approdo in Parlamento, non ha mai abbandonato l'attività operativa. In Transatlantico sfoggia uno zainetto militare appeso alla carrozzina. "E' comodo, ci metto le mie cose", osserva. "Nel palazzo mi muovo senza problemi" -dice Gianfranco PAGLIA- "so che sono stati eseguiti altri lavori di adeguamento nei giorni scorsi ma per la verità era andato tutto bene già nel corso di un sopralluogo effettuato due settimane fa. In Parlamento" -annuncia- "mi impegnerò affinché non venga mai a mancare la necessaria attenzione verso i problemi e le esigenze di chi veste l'uniforme militare". Tra gli altri obiettivi, "far sì che la legge del 1984 contro le barriere architettoniche sia finalmente applicata in pieno. Mi piacerebbe" -osserva Paglia- "se da questo punto di vista tutta l'Italia diventasse come il Palazzo di Montecitorio".
Non proviene direttamente dall'ambiente con le stellette ma ha lavorato spesso a stretto contatto con i militari il neodeputato Maurizio SCELLI, già Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana. La sua missione, fa capire, non cambierà con l'approdo a Montecitorio: "mi impegnerò per dare risposte alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione, in continuità con quanto ho fatto in passato. Politica e volontariato sociale non sono in antitesi e l'unico modo per sconfiggere l'antipolitica è realizzare fatti concreti". "Per questo motivo, prima ancora che emozionato, mi sento fortemente determinato ad agire. Per non rimanere invischiato nella casta bisogna darsi da fare. E questo vale a Baghdad come in Italia", osserva Scelli, che agì da mediatore per la liberazione degli italiani sequestrati in Iraq.
Un'altra "matricola" parlamentare che negli anni scorsi ha avuto a che fare con i militari è Giuseppe MOLES, tra il 2001 e il 2006 portavoce dell'allora ministro della Difesa Antonio Martino. Oggi, nel giorno di insediamento dei nuovi deputati, i due si sono ritrovati nel ruolo di "colleghi" tra gli scranni del Pdl a Montecitorio.
Il "veterano" ASCIERTO: dieci proposte di legge in un giorno
Il passaggio dall'ambiente militare al mondo politico è stato sperimentato in passato da Filippo ASCIERTO, alle ultime politiche riconfermato deputato, che nella giornata inaugurale dei lavori parlamentari ha già presentato ben dieci proposte di legge. "Tutte sul tema della sicurezza, in continuità con l'impegno di sempre e per corrispondere a quanto annunciato in campagna elettorale", spiega. "Abbiamo il dovere di rispondere alla domanda di sicurezza che viene dai cittadini, queste proposte" -continua- "potrebbero essere una base di partenza per dare presto concretezza agli impegni assunti con i cittadini". I progetti di legge, che ASCIERTO si augura "siano presto calendarizzati", riguardano il ripristino del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, l'istituzione il 12 novembre (ricorrenza della strage di Nassiriya del 2003) come "Giorno della memoria" per i militari caduti per la pace, il riordino delle carriere delle forze di polizia e delle forze armate, una nuova normativa per le polizie locali, un progetto su sicurezza sussidiaria ed istituti di vigilanza, l'anticipo della buonuscita a militari e forze dell'ordine per l'acquisto della prima casa, l'istituzione della libera università di studi investigativi e criminologici ("sarà la Bocconi dei detective", annuncia), incentivi al personale destinato alle sedi disagiate, disposizioni in materia di banche ed istituti di credito e infine disposizioni per la destinazione dei beni confiscati alla criminalità
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Il Governo impiega l'Esercito per l'emergenza rifiuti in Campania
(pubblicata il Sabato 24 Maggio 2008 17:01)
AMID: senza regole è un intervento di facciata. Bertolaso: ordine pubblico compito della polizia. Vincenzo Frallicciardi, Presidente di AMID, denuncia l'indeterminatezza del ruolo affidato alle Forze Armate. Forti i dubbi sulle competenze: «Ogni azione dei militari può essere svolta soltanto in concorso con le Forze di Polizia». Per quanto riguarda l'ordine pubblico: «Se ai militari non vengono conferiti poteri straordinari quali "Agente di P.S.", è necessario realizzare pattuglie e posti di controllo misti». Le prime direttive del neo-sottosegretario Bertolaso.
(di Valerio Perogio da www.agenziami.it * Ascolta l'audio intervista.)
«Oggi non c'è una soluzione per la questione dei rifiuti. E' stata promessa la cosa più facile da fare, impiegare personale abituato ad obbedire, i militari delle Forze Armate, e dire genericamente: presidierete le discariche, impedirete l'avvicinarsi della popolazione, quindi le discariche sono aperte e ci sarà lo stoccaggio dei rifiuti». E' il commento critico di Vincenzo Frallicciardi, Presidente dell'Associazione per i Militari Democratici (Amid), alla decisione del Governo di impiegare l'Esercito nella gestione dell'emergenza rifiuti in Campania. E' stato il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi mercoledì a Napoli, nel
presentare il nuovo decreto in materia approvato dal Consiglio dei Ministri, ad annunciare le misure straordinarie: le aree di discarica e degli... Continua a leggere...
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Sicurezza: Decreto Legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
(pubblicata il Martedì 27 Maggio 2008 09:37)
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92 contenente misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.
Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri la settimana scorsa a Napoli. Il decreto legge, formato da 13 articoli e che entra in vigore da domani, contiene alcune delle novità in tema di sicurezza varate dal consiglio dei ministri:
• ESPULSIONI PIÙ FACILI PER STRANIERI Si ampliano i casi di espulsione su ordine del giudice per gli stranieri condannati. Sarà espulso chi è condannato a più di due anni dei reclusione (prima era 10 anni).
• CONFISCA CASE AFFITTATE A CLANDESTINI Prevista la confisca della casa affittata a clandestini. Per il proprietario pene fino a tre anni e multe fino a 50.000 euro.
• STRETTA CONTRO UBRIACHI AL VOLANTE Modifiche al codice penale con la previsione di una pena da 3 a 10 anni di reclusione per l'automobilista ubriaco o drogato che causa incidenti mortali, con revoca della patente. Prevista anche la confisca del veicolo.
• AGGRAVANTE DELLA CLANDESTINITÀ Pene aggravate di un terzo se a compiere un reato è un soggetto presente illegalmente in Italia.
• SINDACI-SCERIFFI Il sindaco potrà adottare provvedimenti «contingibili e urgenti» nei casi in cui si renda necessario prevenire ed eliminare gravi pericoli.
• STOP PATTEGGIAMENTO PER REATI MAFIA Si stabilisce il divieto di patteggiamento in appello per i reati di mafia.
• LOTTA A CONTRAFFAZIONE Vengono introdotte specifiche norme in materia di distruzione delle merci contraffate sequestrate.
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