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Modifiche in materia di trattamento economico del personale in aspettativa per infermità PDF Stampa E-mail

INFERMITÀ ASPETTATIVE.

DPR 11 settembre 2007, n. 170 concernente il recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)

L’art. 12 comma 3 del DPR 170/07 ha introdotto sostanziali modifiche in materia di trattamento economico del personale in aspettativa per infermità ed in attesa del riconoscimento della dipendenza della stessa da causa di servizio.

Tali innovative modifiche hanno sanato alcune anomalie presenti nella normativa previgente che arrecavano danni ai lavoratori di polizia.

Infatti, la norma introdotta scaturisce dall’analisi e dalla considerazione sulle lungaggini da parte delle Commissioni Mediche Ospedaliere circa il riconoscimento delle cause di servizio, che, nonostante i termini fissati dalla legge, continuano ancora ad avere tempi lunghi sulla definizione delle istanze.

Nella bozza di circolare predisposta dal Dipartimento della P.S., inviata alle OO.SS per le opportune osservazioni, viene descritta ed illustrata la norma introdotta con il contratto, lasciando, però, alcuni dubbi sull’esatta applicazione delle nuove disposizioni.

Al riguardo, occorre far presente e ribadire che la norma contrattuale ha previsto la corresponsione dell’intero trattamento economico durante il periodo trascorso in aspettativa per infermità per la quale è stata avanzata istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con eventuale ripetizione delle somme percepite nel caso che l’istanza si concluda con il non riconoscimento e, comunque, soltanto se la pronuncia definitiva avviene entro 24 mesi dalla presentazione della richiesta.

La norma, inoltre, trae origine, oltre che dalle lungaggini sul riconoscimento della causa di servizio, anche dalla anomala situazione che si creava per coloro che erano stati riformati in forma parziale ed in maniera permanente, ma erano in attesa del definitivo riconoscimento della causa di servizio. In tale situazione i dipendenti interessati non potevano prestare servizio ed erano nelle condizioni di subire una riduzione dello stipendio dopo 12 e 18 mesi di aspettativa.

Le due questioni delle lungaggini nel riconoscimento e dell’aspettativa per coloro che erano stati riformati in forma parziale, sono stati alla base dell’introduzione della norma contrattuale.

Ebbene, nella consapevolezza delle succitate ragioni, siamo oggi a segnalare che in alcune uffici territoriali la norma in questione si sta applicando soltanto per coloro che si trovano nelle condizioni di non idoneità in forma parziale al servizio e, non anche, per tutti i dipendenti che si trovano nelle condizioni di aspettativa per una infermità per la quale hanno avanzato istanza di riconoscimento, ma il cui esito non è stato definito. Ciò, a parere del SILP e per le ragioni sopra indicate, non è in linea con la ratio dell’art. 12, comma 3 del DPR 170/07, la quale ha voluto sanare una evidente disfunzione e sperequazione nei confronti del personale di Polizia.

Nello specifico, si segnala già un caso avvenuto presso la Questura di Roma, dove il Dirigente dell’Ufficio Personale ha comunicato al dipendente interessato, che aveva prodotto istanza per i benefici previsti dall’art. 12, comma 3 del DPR 170/07, la non applicabilità della norma richiesta poiché la stessa ha valore, a suo dire, soltanto “nei confronti del personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale”. Ciò, oltre a rappresentare una difforme interpretazione della norma introdotta con il contratto, apre una seria problematica sull’applicazione della stessa, che non può e non deve essere lasciata agli uffici territoriali, con la conseguenza di trovarci di fronte ad una giungla applicativa della disposizione.

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