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Natura giuridica dell Osservatorio permanente sulla tutela dei diritti dei lavoratori delle forze armate e forze di polizia. PDF Stampa E-mail
Ai militari la legge 11 luglio 1978, n. 382 recante «Norme di principio sulla disciplina militare», attribuisce i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce a tutti i cittadini. Tuttavia, per garantire l assolvimento dei compiti propri delle Forze Armate, la stessa legge impone ai militari limitazioni nell esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l osservanza di particolari doveri nell ambito dei principi costituzionali. In particolare, per quanto attiene alla problematica in esame, con l articolo 8 della citata legge viene esclusa la possibilità di esercitare il diritto di sciopero, di costituire associazioni professionali a carattere sindacale e di aderire ad altre associazioni sindacali. Inoltre, viene vincolata la costituzione di associazioni o circoli fra militari al preventivo assenso del Ministro della difesa. Contestualmente, l articolo 18 individua in un articolato organismo di rappresentanza, collocato all interno delle Forze Armate, lo strumento attraverso il quale le istanze dei militari possono essere portate all attenzione dei vertici istituzionali, senza che ciò possa in qualche modo incidere sull efficacia dell organizzazione militare, né sul rapporto gerarchico che ne è il fulcro. Tale normativa, peraltro, è in corso di attualizzazione proprio presso questa Commissione che ha all esame numerose iniziative legislative confluite in un testo unico recante «Nuove norme sulla rappresentanza militare» (A.C. n. 932 ed abbinate). Le scelte del legislatore del 1978 sono state condivise dalla Corte Costituzionale che, proprio con la sentenza 449 del 1999, citata dall onorevole interrogante, ha sottolineato come i caratteri di coesione interna e di neutralità propri dell ordinamento militare siano incompatibili con le attività sindacali. L alveo corretto in cui i militari possono esprimere le loro istanze, quindi, è, e rimane, quello della rappresentanza militare i cui organi, in quanto elettivi, recepiscono pienamente lo spirito di democraticità e di libertà di pensiero che pervade la nostra Costituzione. Non sarebbe corretto, invece, consentire al militare di svolgere attività sindacale propriamente detta o di associarsi a sodalizi che perseguono tali fini in quanto quelle specifiche forme di espressione, ancorché consolidate da una storica tradizione che tanto ha significato per il Paese in termini di progresso sociale, non risultano compatibili con i vincoli propri dello status dei militari che devono essere sempre al di sopra delle parti. Ciò premesso, occorre osservare che negli oltre venti anni di vigenza della richiamata normativa si è registrato il crescente fenomeno dell associazionismo libero e democratico tra cittadini, per i più svariati scopi, a volte coinvolgente anche militari. Al riguardo, non vi è alcuna preclusione a meno che le attività dei sodalizi non siano in contrasto con la richiamata normativa sulla disciplina militare. Naturalmente l attività dei sodalizi si può evincere solo dall esame dello statuto e dall attività concretamente svolta. Pertanto, poiché l amministrazione militare ha il dovere di tutelare il proprio personale e se stessa da situazioni che in qualche modo possono incidere su quella coesione interna e quella neutralità sottolineata dalla Corte Costituzionale, nei casi dubbi la stessa si è rivolta all Avvocatura dello Stato per un parere dirimente. Ebbene, talvolta, tale organismo, a prescindere dai contenuti dello Statuto associativo, è giunto alla conclusione che il sodalizio svolgesse, di fatto, attività configurabili come sindacali, rendendo così applicabili, per i militari che vi avevano aderito, le previsioni dell articolo 8 della legge di principio. In tale quadro, si deve subito sottolineare che l Osservatorio Permanente sulla tutela dei diritti dei lavoratori delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non risulta svolga attività a carattere sindacale, né si nutre alcun pregiudizio nei suoi confronti. Infatti, questa Amministrazione non ha mai intrapreso le descritte verifiche. Ciò detto, l episodio oggetto dell interrogazione è stato in gran parte la conseguenza di una comunicazione diramata dagli organi centrali verso la periferia, il cui oggetto, non perfettamente rispondente ai reali contenuti della comunicazione stessa, ha prodotto iniziative condizionate da un equivoco di fondo. Infatti, con il foglio citato dall onorevole interrogante, il Comando logistico dell aeronautica militare ha diramato nel proprio ambito una comunicazione proveniente da organi sovraordinati con la quale si informava che taluni sodalizi, tra i quali l Osservatorio in argomento, risultavano privi di atti autorizzativi ai sensi dell articolo 8 della legge dì principio, relativamente a quanto attiene alle associazioni tra militari. Questo era il contenuto del documento, che, si ribadisce, intendeva solo informare i dipendenti di tale situazione. Tuttavia, nell oggetto della comunicazione è stato erroneamente fatto cenno ad «associazioni professionali a carattere sindacale», ingenerando una conseguente impropria interpretazione della nota. In questo contesto, l ufficiale citato dall onorevole interrogante, pur avendo effettivamente chiesto ai dipendenti se avessero ricevuto notizie sui sodalizi indicati nella comunicazione ed eventuali proposte di adesione, intendeva, eseguendo disposizioni superiori, portare a conoscenza del proprio personale solo quanto indicato nella comunicazione, ritenendolo doveroso sia per informare i dipendenti, sia per prevenire comportamenti potenzialmente censurabili: ciò nell ambito delle prerogative del comandante sulla tutela del proprio personale, al fine di renderlo più consapevole dei vincoli derivanti dalle norme contenute nell articolo 8 della legge di principio sulla disciplina militare. Pertanto, nel ribadire che l episodio in argomento è riconducibile solo alla erronea formulazione dell oggetto di una comunicazione che, enucleato dal contesto dell intera materia, ha indotto a equivoche interpretazioni, si esclude nella maniera più assoluta che lo stesso possa essere associato a pregiudizi di questa amministrazione sull Osservatorio o ad un atteggiamento volutamente lesivo dei diritti dei militari da parte dell ufficiale interessato. Naturalmente, proprio alla luce di questo episodio, l amministrazione militare intende rivisitare le disposizioni a suo tempo impartite sull intera materia dell associazionismo, a chiarimento di quanto possa sembrare di dubbia interpretazione.

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