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Riforma della Rappresentanza Militare: Il Senato propone un - sindacato giallo -! PDF Stampa E-mail
Riforma della Rappresentanza Militare:
Il Senato propone un "sindacato giallo"!


Le prime impressioni sono senza alcuna ombra di dubbio di grande delusione.
Come tanti altri settori della società italiana, anche il personale militare si sta rendendo conto che, sul piano delle riforme, questo Parlamento non è assolutamente in grado di recepire le aspettative dei cittadini.
Ci troviamo di fronte ad una classe politica che pur di galleggiare e perpetuarsi è disposta a realizzare spregiudicate mediazioni sulla pelle della gente vanificando ogni legittima richiesta di affermare diritti, tutela e giustizia sociale.
Per quanto riguarda le responsabilità politiche del Governo, queste sono gravi perché non rispettano gli impegni elettorali dei pur scarni programmi che comunque non lasciavano presagire un tale offensivo voltafaccia nei riguardi del proprio elettorato.
Per ritornare al pessimo tentativo di riforma della R.M. forse è meglio che questo Parlamento non approvi niente, almeno non si renderà responsabile della costituzione di un "sindacato giallo" capace solo determinare un ulteriore peggioramento della condizione sociale e professionale del personale militare.
Chi ha la responsabilitĂ  di legiferare farebbe bene a riflettere sull'opportunitĂ  di evitare un ulteriore e umiliante peggioramento della condizione militare, se non si vuol rischiare di provocare una esasperante reazione che potrebbe sfociare in clamorose forme di protesta stile anni settanta.
Infine la mancata realizzazione di una reale riforma, se pur moderata, determinerĂ  una netta contrapposizione di tutti gli scontenti costringendoli ad optare verso la scelta sindacale.
Considerato che il testo di riforma della R.M. elaborato dal Senato non consentirĂ 
al personale militare di esercitare qualsiasi forma del diritto di associazione, AMID parteciperĂ  attivamente al dibatito politico e sociale dichiarando la propria ferma contrarietĂ  alla sua approvazione!

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Le droghe sono cari, è per questo che alcuni pazienti non possono comprare le medicine di cui hanno bisogno. Tutti i farmaci di sconto risparmiare denaro, ma a volte le aziende offrono condizioni migliori rispetto ad altri. Circa il venti per cento degli uomini di età compresa tra 40 e 70 non erano in grado di ottenere l'erezione durante il sesso. Ma non è una parte naturale dell'invecchiamento. Questioni come "Comprare kamagra oral jelly 100mg" o "Kamagra Oral Jelly" sono molto popolari per l'anno scorso. Quasi ogni adulto conosce "kamagra 100mg". Le questioni, come "Comprare kamagra 100mg", si riferiscono a tipi diversi di problemi di salute. In genere, avendo disordine ottenere un'erezione può essere difficile. Prima di prendere il Kamagra, informi il medico se si hanno problemi di sanguinamento. Ci auguriamo che le informazioni qui risponde ad alcune delle vostre domande, ma si prega di contattare il medico se si vuole sapere di più. personale professionale sono esperti, e non saranno scioccati da tutto ciò che dici.

DIFESA (4ÂŞ)

MERCOLEDĂŚ 3 OTTOBRE 2007

113ÂŞ Seduta

Presidenza del Presidente

DE GREGORIO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Casula.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(74) MALABARBA. - Riforma della rappresentanza militare e norme sul diritto di associazione del personale delle Forze armate e delega al Governo in materia di contrattazione collettiva del personale delle Forze armate

(428) RAMPONI. - Ordinamento della rappresentanza militare

(652) NIEDDU ed altri. - Riforma della rappresentanza militare

(1688) Giulio MARINI e GIULIANO. - Nuove disposizioni in materia di tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi del personale militare

(1683) GIAMBRONE ed altri. - Riforma del sistema della rappresentanza militare

- e petizioni nn. 477 e 520 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 settembre scorso.

Il presidente DE GREGORIO avverte che il Comitato ristretto costituito per l’esame dei disegni di legge in titolo ha concluso i propri lavori ed invita il relatore Marini a darne conto.

Il relatore Giulio MARINI (FI) illustra il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, evidenziandone brevemente gli aspetti salienti e dichiarando anticipatamente la propria disponibilità a prendere in considerazione proposte di affinamento del modello che esso sottende. Propone conclusivamente di assumere il testo unificato come base per il prosieguo dell’esame.

Il PRESIDENTE avverte che, in via informale, il testo è già stato sottoposto ai rappresentanti del COCER e ai Capi di Stato maggiore d’Arma, al fine di acquisirne eventuali integrazioni e osservazioni.

Dopo un breve intervento del senatore RAMPONI (AN) (concorda con il percorso di esame esposto dal Presidente), la Commissione, presente il prescritto numero di senatori, delibera di assumere il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto come base per l’ulteriore prosieguo dell’esame, cui andranno riferiti gli eventuali emendamenti, da presentare entro il 18 ottobre prossimo.

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TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

PER I DISEGNI DI LEGGE 74, 428, 652, 1683 E 1688

Art. 1

(Definizione giuridica)

1. La rappresentanza militare è l'istituto dell'ordinamento militare che concorre alla cura ed alla tutela degli interessi individuali e collettivi nonché al benessere degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Alla Rappresentanza Militare è riconosciuto il ruolo di parte sociale, valorizzandone l’operato e assegnando ad essa adeguata autonomia economica e gestionale nei limiti previsti dalla presente legge (succ. art. 5 comma 9).

2. A tale fine, agli organi collegiali di carattere elettivo ed autonomo che la compongono, compete un potere propositivo e consultivo, secondo quanto previsto dalla presente legge, che si esplica sull’intero ambito delle materie di interesse, in primo luogo tramite la presentazione di proposte, istanze e pareri su tematiche di interesse collettivo, anche relative ai singoli, nelle materie attinenti alla condizione, al benessere, al trattamento ed alla tutela economica, sociale, sanitaria, previdenziale, culturale e morale del personale militare.

3. Agli organi collegiali di carattere elettivo ed autonomo che la compongono, competono inoltre:

a) a livello nazionale le capacità negoziali e di contrattazione previste dalla presente legge relativamente agli aspetti economici normativi, previdenziali connessi al rapporto di impiego del personale militare nonché la vigilanza sull'applicazione degli accordi economici raggiunti a livello nazionale;

b) a livello intermedio e territoriale le capacità negoziali di cui rispettivamente, all'art. 3, comma 2 e all’art. 3, comma 3;

c) in relazione ai propri compiti istituzionali di cui all’art. 1 comma 1, particolare attenzione alla applicazione della legislazione concernente la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro nonché la salubrità degli stessi e la salute dei lavoratori.

4. La presente legge individua le autoritĂ  militari di riferimento degli organi della "rappresentanza militare e le possibilitĂ  e modalitĂ  di rapporto tra questi ultimi ed il Parlamento, il Governo, le autoritĂ  politiche ed amministrative nazionali e locali.

5. Sono esclusi dalla competenza della rappresentanza militare il rapporto gerarchico-funzionale, l'ordinamento, le operazioni e, fatti salvi i riflessi di carattere generale individuale e collettivo sulle condizioni morali e materiali del personale militare, l'addestramento, il settore logistico - operativo e l'impiego del personale militare.

Art. 2

(Categorie di personale militare).

1. Ai fini della rappresentanza il personale militare è ripartito nelle seguenti categorie:

a) categoria "A": ufficiali;

b) categoria "B": marescialli e ispettori;

c) categoria "C": sergenti, sovrintendenti e gradi corrispondenti;

d) categoria "D": volontari in servizio permanente e gradi corrispondenti;

e) categoria "E": personale volontario in ferma prefissata, rafferma annuale e assimilati;

f) categoria "F": ufficiali in ferma prefissata.

Art. 3

(Sistema della rappresentanza Militare)

1. A livello nazionale è istituito il «Consiglio centrale della rappresentanza militare» (COCER), che si articola in:

a) "consiglio interforze", costituito da tutti gli eletti al COCER dell' 'Esercito, dell'Aeronautica Militare,della Marina Militare, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza;

b) "sezioni" autonome per Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, ciascuna composta dagli eletti al COCER in rappresentanza del personale della relativa Forza armata o Corpo armato;

c) "comparto Difesa" e "comparto Sicurezza", rispettivamente composti dagli eletti al COCER appartenenti alle Forze armate e da quelli appartenenti all’Arma di carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza;

d) "commissioni di categoria", attivate a livello interforze, di sezione o di comparto, ciascuna composta dagli eletti al COCER in rappresentanza del personale appartenente alla rispettiva categoria.

2. A livello intermedio, Regionale, o Interregionale ove opportuno, sono costituiti i consigli intermedi della rappresentanza militare per ciascuna Forza Armata, per l'Arma dei Carabinieri, per il Corpo della Guardia di Finanza e per il Corpo delle Capitanerie di Porto. Il Consiglio Intermedio delle Capitanerie di Porto è eletto tra i delegati del COBAR delle Capitanerie di Porto.

Nell'ambito dei COIR viene costituito un Organismo Regionale o Interregionale ove opportuno, della Rappresentanza Militare composto dai Delegati di ciascuna Forza Armata, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di Porto, competenti a trattare, tramite una propria delegazione, direttamente con la Regione di riferimento le istanze del personale rappresentato nelle seguenti specifiche materie:

a) edilizia residenziale;

b) trasporti, formazione ed aggiornamento culturale e professionale;

c) igiene del lavoro ed antinfortunistica;

d)rapporti con enti pubblici;

e) promozione umana e benessere del personale.

Il presidente della giunta e del consiglio regionale competente per territorio è informato della costituzione dell'Organismo Regionale/Interregionale costituito dai COIR tramite una lettera del consiglio di rappresentanza militare entro venti giorni dalla avvenuta elezione.

I COIR sono consultati dal COCER durante l'attivitĂ  negoziale e di contrattazione.

3. A livello territoriale, nell'ambito di ciascuna Forza Armata, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza sono costituiti i COBAR - Consigli di Base della Rappresentanza Militare.

I COBAR possono essere consultati dal COIR durante l'attivitĂ  negoziale e di contrattazione prevista dalla presente legge; essi formulano pareri e proposte ai COIR.

Essi, d'intesa con l'Amministrazione Militare competente, curano i rapporti con le Amministrazioni Comunali e Provinciali nelle seguenti materie:

a) Alloggi;

b) Trasporti Pubblici;

c) Prestazioni sanitarie collettive ed individuali.

Ai COBAR compete in particolare formulare pareri e proposte riguardo:

- l’articolazione dell' orario di lavoro settimanale obbligatorio;

- l’igiene del lavoro;

- la qualità degli alimenti e degli alloggi nonché la funzionalità delle strutture dedicate alla protezione sociale;

- la sicurezza sul lavoro;

- le attivitĂ  assistenziali, culturali e ricreative;

- la promozione del benessere del personale rappresentato e dei familiari.

Il sistema della rappresentanza militare di cui al presente articolo è istituito nel rispetto del successivo art. 9 e del conseguente Regolamento di attuazione.

Art. 4

(Competenze e modalitĂ  operative del COCER)

1. Il COCER e le relative articolazioni, secondo quanto previsto dalla legge, partecipano alle attività negoziali e di contrattazione. A tal fine possono avvalersi della competenza tecnica dei rispettivi Stati Maggiori o dello Stato Maggiore della Difesa. Hanno competenza sulle materie attinenti alla condizione ed al trattamento del personale militare, nonché alla sua tutela giuridica, sociale, economica, sanitaria, previdenziale, culturale e morale. In particolare, essi hanno competenza in ordine ai seguenti argomenti:

a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;

b) articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio e criteri per l'articolazione dell' orario di lavoro giornaliero e dei turni di servizio;

c) criteri generali relativi ed all'impiego del personale in Patria che in Missioni Internazionali;

d) licenze, aspettativa e permessi;

e) disciplina generale della formazione e qualificazione professionale nonché alla elevazione culturale del personale militare;

f) disciplina generale in materia di alloggi;

g) attivitĂ  assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale e del benessere del personale e dei familiari;

h) vigilanza sulla applicazione delle norme relative alla sicurezza/prevenzione dagli infortuni ed alla tutela della salute;

i) criteri per la gestione e partecipazione del COCER negli enti di assistenza del personale;

j) informazione e consultazione con i vari livelli di Comando delle Forze Armate e Corpi Armati su tutte le materie di non precipua competenza che possono avere riflesso sul trattamento e la tutela del personale rappresentato;

k) incontri con gli Organismi Sindacali per approfondimento di tematiche di comune interesse riferibili alle materie di competenza del COCER anche in circostanze diverse dalla trattativa contrattuale.

2. Il COCER delibera:

a) tramite il consiglio interforze, per tutte le questioni di comune interesse per il personale militare;

b) tramite la relativa sezione, per le questioni che riguardano specificatamente l'Esercito, la Marina militare, l'Aeronautica militare, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza;

c) per comparti, per le questioni legate specificatamente all'attivitĂ  di contrattazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e successive modificazioni;

d) tramite l'apposita commissione, per le questioni di interesse di un'unica specifica categoria, a livello interforze o di sezione o di comparto.

3. Le autoritĂ  con le quali il COCER si rapporta sono:

a) per il consiglio interforze comprese le rispettive articolazioni e per le commissioni interforze di categoria, il Ministro della Difesa ed il Capo di Stato Maggiore della Difesa;

b) per le sezioni e le commissioni di categoria attivate a livello di sezione, i rispettivi Capi di stato maggiore e Comandanti generali, che informano il Capo di Stato Maggiore della difesa delle determinazioni assunte.

Art. 5

(Procedure di negoziazione)

1. All'apertura delle attivitĂ  negoziali e di contrattazione, per la definizione ed il rinnovo dei contenuti del rapporto di impiego del personale rappresentato, il COCER, presenta preliminarmente al Ministro per la Funzione Pubblica un documento riassuntivo delle richieste e delle proposte della rappresentanza militare in ordine alle materie di negoziazione e contrattazione.

2. Il comma 1, lettera b) dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è sostituito dal seguente:

"b) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di negoziazione fra i Ministri indicati alla lettera a) o i Sottosegretari di Stato delegati e l'articolazione competente del COCER in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.".

3. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è sostituito dal seguente:

"2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di negoziazione fra i Ministri della funzione pubblica, dell'economia e delle finanze e della difesa o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati e le articolazioni competenti del COCER in rappresentanza del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.".

4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è sostituito dal seguente:

"3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Per le attivitĂ  di cui al comma 1, lettera b) ed al comma 2, il COCER (Consiglio centrale della rappresentanza) opera per comparti rispettivamente in rappresentanza del personale dell' Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e di quello dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, assicurando il coinvolgimento di rappresentanti di tutte le categorie interessate, per ciascuna sezione.".

5. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro della funzione pubblica in qualità di presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell' ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5, e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti delle articolazioni competenti del COCER (Consiglio centrale della rappresentanza), nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo articolo 2.".

6. Il comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è sostituito dal seguente:

"5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si svolgono in riunioni cui partecipa la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento negoziato.".

7. Il comma 7 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è sostituito dal seguente:

"7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate di cui all'articolo 2, comma 2, si svolgono in riunioni a cui partecipa la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento negoziato.".

8. Dopo il comma 12 dell'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, aggiungere il seguente:

"12-bis. Relativamente alle Forze Armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare, la mancata accettazione da parte del COCER dei rispettivi comparti dello schema di provvedimento elaborato a conclusione della sessione di negoziazione è formalizzata con delibera motivata, votata a maggioranza qualificata, e viene trasmessa per il tramite del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

La negoziazione sullo schema di provvedimento di cui al presente decreto legislativo, è rinviata ad un’ulteriore sessione suppletiva della durata di quindici giorni da tenere non prima di tre mesi dalla data del rinvio.".

9. Entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente Legge, nell'ambito di un’apposita procedura di negoziazione, tra COCER e Ministri competenti saranno definiti i criteri e le modalità per l'autonomia economica e gestionale della Rappresentanza Militare. I contenuti dell’accordo saranno recepiti nel Regolamento di attuazione di cui al successivo art. 9.

Art. 6

(AttivitĂ  consultiva e propositiva del COCER)

1. Il Consiglio interforze e le sezioni del COCER, nelle materie di specifiche competenza, esprimono parere sugli schemi di disegni di legge del Governo, di decreti legislativi e di regolamenti in ordine alle materie di propria competenza. Tale parere è riportato nel preambolo di detti provvedimenti specificando se favorevole o contrario.

2. Il parere è preventivo ed obbligatorio e deve essere acquisito in occasione della predisposizione degli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1. Esso è espresso entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale si intende reso in senso favorevole.

3. In caso di urgenza, illustrata nella richiesta, il parere è espresso entro trenta giorni. In tali casi il Governo ed i Ministri competenti possono convocare d'urgenza il COCER per un 'immediata espressione del parere e definire lo schema di provvedimento anche prima di tale termine nel caso in cui l'urgenza sia tale da non consentire di attendere il suo decorso e il COCER non si sia potuto esprimere tempestivamente.

4. Il COCER e le sue articolazioni possono organizzare assemblee con il rispettivo personale rappresentato per l'approfondimento delle questioni sulle quali sono chiamati ad esprimere il parere d' intesa con l'AutoritĂ  militare corrispondente.

5. Il COCER è adeguatamente e formalmente informato dalle autorità militari corrispondenti in ordine agli intendimenti ed agli orientamenti dell'amministrazione concernenti le materie rientranti nella competenza dei consigli della rappresentanza. L'informazione di cui al presente comma è resa in appositi incontri e garantita inserendo il COCER tra i destinatari di ogni disposizione emanata dalle rispettive Autorità militari affiancate.

6. Nelle materie rientranti nella propria competenza il COCER, previe intese con le Autorità militari corrispondenti, può attivare scambi di informazioni con altri organismi rappresentativi, sindacali e professionali interessati alle attività di contrattazione e concertazione, partecipando ad incontri, convegni e seminari di studio organizzati da tali organismi.

7. I delegati eletti nel COCER possono partecipare ufficialmente alle attivitĂ  di cui al comma 7 previa delega dell'organismo rappresentato, secondo modalitĂ  stabilite dal regolamento di cui all'articolo 21, comma 1. Al di fuori di tali casi, i, delegati del COCER e gli altri delegati eletti ai consigli di rappresentanza, possono partecipare alle medesime attivitĂ , anche a titolo personale.

8. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi per conoscenza alle autoritĂ  militari corrispondenti.

9. Il COCER partecipa, secondo le modalitĂ  descritte nel previsto regolamento di attuazione, alle riunioni dei consigli di amministrazione degli enti di assistenza del personale militare nominati dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.

10.Per quanto attiene agli interessi individuali e collettivi del personale militare dei Reparti impiegati in missioni internazionali, le competenze generali di cui all'articolo 1 sono devolute in via esclusiva al consiglio interforze del COCER e sue articolazioni.

Art. 7

(Assemblea)

1. I COBAR, per la consultazione ed il confronto con la base rappresentata, convocano assemblee generali dei militari dell’unità di base almeno due volte l’anno, in orario di servizio.

2. L’assemblea di base può essere convocata anche su richiesta scritta di un quinto dei militari rappresentati, e può essere organizzata anche limitatamente al personale appartenente ad uno o più ruoli.

3. Le assemblee di base sono presiedute dal militare più elevato in grado presente alla riunione e coordinate dal segretario esecutivo, che relaziona sugli argomenti all’ordine del giorno o designa a tal fine uno o più delegati.

4. Le convocazioni delle assemblee di base sono comunicate con dieci giorni di anticipo, salvo che non ricorrano circostanze eccezionali, al presidente del COBAR competente dal rispettivo comando, il quale adotta le necessarie misure logistiche ed amministrative volte a garantirne il regolare svolgimento.

5. I COBAR e i COIR hanno facoltĂ  di richiedere, se lo ritengono utile, la presenza di delegati degli organi di rappresentanza di livello superiore alle proprie assemblee di base, previa comunicazione al comando competente.

6. I COIR, per la consultazione ed il confronto con la base rappresentata, convocano assemblee dei COBAR corrispondenti almeno una volta l’anno, in orario di servizio.

Art. 8

(Rapporti con il Parlamento e con il Governo)

l. Le autoritĂ  politiche di riferimento del COCER sono:

a) il Ministro della difesa, per tutte le questioni di rilievo generale e interforze od inerenti alle singole Forze armate;

b) Il Ministro dell'economia e delle finanze, per le questioni di specifico interesse del Corpo della Guardia di finanza.

2. Nelle materie di propria competenza, il Consiglio Interforze, le Sezioni o i Comparti del COCER possono chiedere, tramite l'autorità politica di riferimento competente, di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari competenti che, ove lo ritengano, vi provvedono secondo le procedure previste dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ovvero dagli altri Ministri sulle materie di rispettiva competenza; in particolare, per le questioni di specifico interesse per il Corpo delle capitanerie di porto, la Sezione COCER Marina può adire il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 9

(Regolamento di attuazione relativo alla composizione e al funzionamento dei consigli della rappresentanza)

1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della rappresentanza militare, predisposto in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge, d’intesa con l’organo centrale di rappresentanza militare e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il regolamento deve in particolare prevedere il numero di consigli di base in funzione della unità minima compatibile e la corrispondente autorità gerarchica, nonché la composizione dei consigli di rappresentanza, garantendo comunque l'elezione, a livello intermedio e centrale, di almeno un rappresentante donna. Il regolamento definisce i procedimenti elettorali, le dotazioni organiche ed il materiale necessario per il funzionamento dei consigli ai vari livelli.

2. La composizione numerica dei Consigli della Rappresentanza Militare dovrà essere prevista in misura proporzionale ponderale relativamente alle categorie rappresentate nonché determinare le cause di ineleggibilità e decadenza dal mandato del Delegato della Rappresentanza Militare. Il COCER della Marina Militare è composto dai delegati eletti della Marina Militare e da un delegato per ogni categoria eletto dai delegati del Corpo delle Capitanerie di Corpo.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, i COCER approvano il proprio statuto, con il quale si definiscono le norme di organizzazione e funzionamento dei vari livelli della rappresentanza militare.

4. Il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare, di cui al decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1985, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo.
Nel regolamento di cui al comma 1 sono altresì definiti:

- il trattamento dei delegati inviati fuori sede per assolvere al proprio mandato;

- gli strumenti di divulgazione degli atti dei consigli della rappresentanza;

- i criteri e le modalità per l'autonomia economica e gestionale della Rappresentanza Militare di cui all’art. 5, comma 9.

5. I membri dei Consigli della Rappresentanza Militare di qualunque livello possono essere rieletti.

Art. 10

(Propaganda elettorale)

Per la propaganda elettorale e la presentazione dei candidati e dei relativi programmi elettorali, a livello centrale, intermedio e locale, sono convocate, da parte del candidato delle categorie previste, apposite assemblee, organizzate nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato e per categorie di appartenenza previa intesa e conoscenza ai comandanti corrispondenti,. Le assemblee autorizzate si svolgono durante l'orario di servizio.

Art. 11

(FacoltĂ  e limiti del mandato)

1. I delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli della rappresentanza di cui fanno parte e devono essere messi nelle condizioni di svolgere le funzioni per le quali sono stati eletti.

2. Ai fini di cui al comma 1, le autoritĂ  corrispondenti curano che ai consigli della rappresentanza sia assicurata una adeguata disponibilitĂ  di personale, di infrastrutture e di servizi.

3. Fatte salve le particolari prerogative dei delegati eletti al COCER, l'attività della rappresentanza militare è svolta durante l'attività di servizio. La funzione di Delegato del COCER della Rappresentanza Militare è ad incarico esclusivo per tutta la durata del mandato. La documentazione caratteristica del Delegato del COCER è sospesa e la funzione ricoperta è considerata titolo complementare utile ai fini dell' avanzamento.

4. I singoli delegati, qualora lo ritengano necessario per il proficuo assolvimento del proprio mandato, possono richiedere all'autoritĂ  corrispondente di riunirsi anche oltre il normale orario di servizio usufruendo delle infrastrutture e degli strumenti messi a loro disposizione.

5. I delegati eletti al COCER rimangono in forza effettiva organica all'ente di appartenenza ed espletano le attivitĂ  relative al loro mandato senza limitazioni di tempo.

6. La partecipazione alle riunioni ed alle attivitĂ  dei consigli costituisce un diritto/dovere per tutti i delegati e le sue modalitĂ  sono disciplinate dal regolamento conseguente alla presente Legge.

7. I delegati ai COIR ed ai COBAR partecipano ai turni di servizio presso gli enti di appartenenza in modo proporzionale al tempo in cui sono presenti. I delegati eletti al COCER ne sono esentati.

8. I Delegati della Rappresentanza in tutte le sue articolazioni , previa informazione alle AutoritĂ  Militari affiancate, possono svolgere, in orario di servizio, delle Assemblee con il personale militare rappresentato. Tale richiesta dovrĂ  pervenire all'AutoritĂ  militare corrispondente con congruo anticipo per consentirne le modalitĂ  organizzative.

9. Al fine di assicurare l'efficace espletamento del proprio mandato, i delegati del COCER e dei COIR, d'intesa con le autoritĂ  corrispondenti, possono effettuare visite conoscitive presso le strutture del proprio ambito. Inoltre i predetti delegati, compatibilmente con l'orario di servizio e le locali esigenze operative, possono incontrare il personale e partecipare a riunioni e ad altre iniziative dei COBAR.

Tali incontri costituiscono, per i delegati che vi partecipano, attivitĂ  di servizio.

10. La durata del mandato varia a seconda delle categorie che i delegati rappresentano:

- il personale delle categorie "A","B","C" e "D" dura in carica 4 anni;

- il personale delle categorie "E" ed "F" dura in carica dalla loro nomina fino al congedamento.

Per il personale militare frequentatore delle Scuole, la durata del mandato coincide con quella del corso, e comunque non può superare l’anno.

Art. 12

(Tutela e diritti dei delegati)

1. Sono vietati gli atti diretti a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei consigli della rappresentanza del personale militare o dei loro singoli membri o di singoli delegati .Tali atti costituiscono grave mancanza disciplinare.

2. I militari eletti quali delegati nei consigli della rappresentanza di qualunque livello non sono perseguibili per le opinioni espresse durante l'esercizio del mandato, a meno che queste non si configurino come reato.

3. I delegati, all'atto della loro elezione, non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto senza il consenso del delegato interessato.

4. L'espletamento della funzione rappresentativa è riportato nella documentazione matricolare.

5. I delegati della Rappresentanza Militare possono manifestare il loro pensiero in ogni sede su tutte le questioni pertinenti le competenze attribuite alla rappresentanza Militare nonché partecipare a Convegni, Seminari promossi da Enti locali, associazioni di carattere culturale e sociale. Per la partecipazione a convegni organizzati da organizzazioni politiche devono osservare le norme previste dal Regolamento di disciplina Militare.

6. Ai delegati fuori sede per assolvere il mandato è applicabile il trattamento di missione previsto dalle vigenti normative. Per il Delegato non contrattualizzato è previsto il trattamento di missione uguale al personale in servizio permanente;

7. In base alle rispettive competenze, gli organi centrali, gli organi intermedi e gli organi di base sono legittimati a promuovere il ricorso davanti al giudice ordinario e al tribunale amministrativo regionale competenti per territorio, in difesa di prerogative dei delegati eletti o del consiglio di cui fanno parte.

Art. 13

(Organi dei consigli della rappresentanza)

1. Sono organi dei consigli della rappresentanza l'assemblea, il presidente, il segretario esecutivo e il Comitato di presidenza.

2. L'assemblea è composta dalla totalità dei delegati eletti nel relativo consiglio.

3. Il presidente è il delegato più elevato in grado, è responsabile della disciplina ed ha il compito di garantire che l'attività del consiglio si svolga secondo quanto previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione. A tale fine presiede l'assemblea e le riunioni dell'ufficio di presidenza, assicurandone il regolare svolgimento. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal più elevato in grado dei presenti.

4. Il segretario esecutivo è eletto dall'assemblea ed ha il compito di assicurare la continuità dell'attività del consiglio nonché funzioni di relazioni esterne all'Assemblea dei Delegati. Agisce su delega del consiglio della rispettiva Rappresentanza Militare. In particolare:

a) adotta, tenendone informato l'ufficio di presidenza, le iniziative conseguenti alle determinazioni del consiglio;

b) cura la verbalizzazione delle riunioni, avvalendosi della collaborazione del personale di cui all' art. 14, comma 2, e la predisposizione delle deliberazioni e dei comunicati;

c) procede, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento connesso alla presente Legge, alla convocazione dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza.

d) indica due Delegati per la formazione dell'Ufficio del Segretario Esecutivo per lo svolgimento delle attivitĂ  di relazioni esterne e cura i collegamenti con i Consigli delle altre articolazioni della Rappresentanza Militare.

5. In caso di assenza o impedimento, il segretario esecutivo è temporaneamente sostituito da un delegato eletto nella circostanza dall'assemblea.

6. Il Comitato di presidenza è costituito dal presidente, dal segretario esecutivo e da delegati eletti dall'assemblea in rappresentanza di ciascuna delle categorie non altrimenti rappresentate. Gli eletti nel Comitato di Presidenza durano in carica un anno e sono rieleggibili.

7. Il Comitato di Presidenza cura i contatti con l'autoritĂ  corrispondente e con le istituzioni secondo quanto previsto al comma 4 del presente articolo.

Art. 14

(Convocazione dei consigli della rappresentanza)

1. I consigli della rappresentanza sono convocati dal presidente, per il tramite del segretario esecutivo, quando il comitato di presidenza lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei delegati, mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno una settimana prima della riunione. In casi eccezionali il termine è ridotto a ventiquattro ore.

2. II COCER e i COIR possono riunirsi in sessioni congiunte con i COIR o con i COBAR rispettivamente confluenti, su richiesta degli stessi.

3. II consiglio è di norma convocato nella relativa sede istituzionale, salvo che il comitato di presidenza non decida, d'intesa con l'autorità corrispondente, che la riunione abbia luogo in altra sede.

4. II consiglio può costituire gruppi di lavoro per lo studio e l'approfondimento di problematiche specifiche, e può richiedere l'intervento di esperti delle materie da trattare, anche estranei all'Amministrazione.

5. Al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attivitĂ  di istituto di ciascun consiglio, le convocazioni e le attivitĂ  di cui al presente articolo sono concordate con le autoritĂ  corrispondenti.

Art. 15

(ValiditĂ  delle riunioni e delle deliberazioni. PubblicitĂ  delle deliberazioni e dei comunicati).

Le riunioni dei consigli della rappresentanza sono valide se è presente la maggioranza dei delegati componenti il consiglio.

Le deliberazioni di ciascun consiglio della rappresentanza sono affisse ad appositi albi dell' unitĂ  di base in esso confluenti e delle unitĂ  elementari in cui si articola l'unitĂ  di base.

Le deliberazioni e gli eventuali comunicati approvati dal COCER, possono essere resi pubblici dallo stesso consiglio o dai singoli delegati del COCER, anche attraverso i mezzi di informazione e gli organi di stampa.

Art. 16

(Disposizioni finali)

1. Il regolamento di cui all’articolo 9 si applica a titolo sperimentale a decorrere dalla data della sua entrata in vigore e sino alla conclusione del mandato in corso della rappresentanza militare, al termine del quale sono avviate le procedure per le nuove consultazioni elettorali e per il relativo rinnovo secondo quanto previsto dalla presente legge e dal citato regolamento.

 
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