Gazzetta Ufficiale N. 41
del 18 Febbraio 2008
MINISTERO PER LE RIFORME E
LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DIRETTIVA
6 dicembre 2007, n.8
Principi di valutazione dei comportamenti nelle pubbliche
amministrazioni -
responsabilità disciplinare.
Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
Alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo
Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario generale
Alla Corte dei conti - Ufficio del Segretario generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del Segretario generale
Alle Agenzie
All'ARAN
Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione - Roma
Agli Enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)
Agli Enti pubblici (ex art. 70 del decreto legislativo n. 165/01)
Agli Enti di ricerca (tramite i Ministeri vigilanti)
Alle Istituzioni universitarie (tramite il Ministero dell'istruzione
dell'Università
e della ricerca)
Alle Camere di commercio industria agricoltura e artigianato (tramite
il Ministero
dello sviluppo economico)
Alle Aziende del Servizio sanitario nazionale
Ai Nuclei di valutazione
Agli Organi di controllo interno
e, per conoscenza
Alla
Conferenza dei presidenti delle Regioni
All'ANCI
All'UPI
Alla CRUI
All'UNIONCAMERE
1.
Premessa.
L'attribuzione
all'area dirigenziale del ruolo e
dei poteri del datore di lavoro, impone una continua ed attenta
disamina in
merito alla condotta mantenuta dal personale assegnato alle varie
strutture, sia
sotto il profilo dell'esatto adempimento delle prescrizioni
contrattuali che
della conformità alle regole deontologiche previste per i
dipendenti pubblici.
Le prestazioni lavorative di tutti coloro che agiscono all'interno
degli
apparati pubblici devono garantire non il semplice ossequio alle
prescrizioni
contrattuali, ma una completa adesione ai valori che sormontano
l'azione delle
pubbliche amministrazioni.
Le
amministrazioni devono infatti perseguire
l'interesse pubblico, garantendo ai cittadini, nel contempo,
modalità di
comunicazioni che assicurino la comprensibilità e
l'affidabilità degli
atteggiamenti e dichiarazioni di ogni addetto. Si ricorda che con
decreto del Ministro
della funzione pubblica del 28 novembre 2000, è stato
approvato il Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e che e'
stata
successivamente adottata, dallo stesso Ministro la circolare 12 luglio
2001, n.
2198 inerente le norme sul comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni.
Le
prescrizioni contenute nel Codice di
comportamento tratteggiano i principi cui i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni devono conformarsi non solo in occasione
dell'adempimento della
prestazione lavorativa, ma anche con riguardo ai contatti sociali. Il
suddetto codice,
infatti, pone degli specifici vincoli con riferimento ai rapporti con
il pubblico
(art. 11 del Codice) nonché alle condotte da mantenere nella
vita sociale (art.
9).
E'
opportuno ricordare che tutte le prescrizioni
contenute nel Codice di condotta assumono, oltre che un valore etico,
uno
specifico rilievo giuridico, atteso che e' sulla base dello stesso che
possono essere
comminate le sanzioni di più tenute afflittività.
2.
La
valutazione delle condotte dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni alla luce del Codice di
comportamento.
Con
riferimento alle sanzioni del rimprovero
verbale o scritto (censura) o della multa di importo pari a quattro ore
di retribuzione,
i contratti collettivi associano, generalmente, tale misura alla
«a)
inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze
per
malattia, nonché dell'orario di lavoro; b) condotta non
conforme ai principi di
correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico; c)
negligenza
nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o
sui quali,
in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione
di vigilanza; d)
inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia
derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi
dell'amministrazione o di
terzi; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela
del
patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 6
della legge 20 maggio 1970, n. 300; f) insufficiente
rendimento» (così l'art.
13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
del
comparto ministeri per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio
economico 2002-2003).
I
dirigenti delle varie strutture destinatarie
della presente direttiva sono tenuti a verificare che le condotte dei
dipendenti
siano conformi a tali indicazioni. In particolare,
l'«inosservanza delle
disposizioni di servizio», presuppone che i dirigenti
assegnino specifiche responsabilità
in capo ai dipendenti.
L'art.
11 del Codice di comportamento prescrive
che ciascun «dipendente in diretto rapporto con il pubblico
presti adeguata attenzione
alle domande di ciascuno e fornisca le spiegazioni che gli siano
richieste in
ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio.
Nella
trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non
rifiuta
prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la
quantità di lavoro
da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli
appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro
reclami».
Se
si combina quanto previsto nel Codice di
comportamento con quanto prescritto nei vari C.C.N.L. si evince che i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono tenuti ad una condotta
improntata alla sollecitudine e correttezza dell'azione amministrativa,
diretta
ad impedire generiche quanto, molto spesso, pretestuose giustificazioni
all'inazione
o ai ritardi. La regola comportamentale, infatti, qualifica come
indebito il
rinvio della trattazione delle questioni d'ufficio, in ragione di un
indimostrato
(ed indimostrabile) eccessivo carico di lavoro. Devono quindi
censurarsi quelle
amministrazioni che giustificano il mancato rispetto dei termini
procedimentali
in considerazione della mole di lavoro ovvero con la
difficoltà nel reperimento
della documentazione istruttoria.
Tali
comportamenti, peraltro, comportano censure
di illegittimità da parte dell'autorità
giurisdizionale amministrativa, in
tutti quei casi in cui il trascorrere del termine per la conclusione
del procedimento,
equivale a provvedimento di diniego. Così la giurisprudenza
amministrativa ha
qualificato come illegittimo il rigetto dell'istanza, ove
ciò sia ricondotto ad
una «difficoltà di reperimento del
fascicolo» (TAR Lazio, sentenza 14 ottobre
2003, n. 8356).
3.
In
particolare, l'«insufficiente
rendimento».
L'insufficienza
del rendimento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, integra il presupposto per
l'applicazione di sanzioni
disciplinari di vario livello, in ragione della gravità e
continuità della
condotta mantenuta (in genere dal semplice rimprovero verbale o scritto
alla
multa di importo pari a 4 ore di retribuzione fino al licenziamento con
preavviso).
Il
parametro cui occorre fare riferimento, deve
rinvenirsi nell'art. 2104 del codice civile, secondo cui «il
prestatore di lavoro
deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione
dovuta,
dall'interesse dell'impresa». Presupposto per l'applicazione
della sanzione
disciplinare è l'imputabilità' della condotta
negligente e non il semplice
mancato raggiungimento delle prestazioni attese. La mancata
realizzazione delle
prestazioni attese potrebbe, infatti, essere addebitabile a ragioni
oggettive,
non imputabili in quanto connesse alle condizioni psico-fisiche del
dipendente.
L'esigenza
di commisurare la condotta del
personale addetto alle varie strutture pone a carico dei responsabili
degli
uffici, l'onere di precisare la qualità della prestazione
attesa da ciascuno.
Con
riferimento all'intestazione della qualità di
responsabile del procedimento, appare opportuno precisare
l'inderogabilità' del
rispetto delle prescrizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241
e
successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di
procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Le
modifiche apportate alla legge n. 241 del
1990, hanno introdotto nuovi adempimenti a carico dell'amministrazione
procedente, quali l'obbligo di disporre la comunicazione di avvio del
procedimento anche nei confronti del soggetto che ha presentato
l'istanza sulla
cui base si e' avviato lo stesso procedimento (art. 8, comma 2 c-ter
della
legge n. 24l del 1990), ovvero la comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza (art. 10-bis della legge n. 241 del
1990).
Suddetti adempimenti, in quanto previsti da fonte legislativa e
finalizzati a
favorire la partecipazione al procedimento da parte dei destinatari del
provvedimento finale, appaiono strumentali al perseguimento dei valori
della
trasparenza ed imparzialità dell'amministrazione.
Le
amministrazioni destinatarie della presente
direttiva, sono tenute ad avviare l'azione disciplinare ove i
dipendenti
responsabili dei procedimenti violino le suddette prescrizioni, ovvero
adempiano secondo modalità inadeguate e/o incomplete (ad
esempio: omettendo di indicare
tutte le informazioni previste come contenuto necessario della
comunicazione di
avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241 del
1990).
Le
violazioni di prescrizioni formali previste
dal legislatore, integra una condotta palesemente negligente,
talché non
possono tollerarsi ritardi o approssimazioni. Si consideri
altresì che le suddette
violazioni espongono l'amministrazione al rischio di subire
l'annullamento dei
provvedimenti in sede giurisdizionale, in considerazione della
violazione del
principio del contraddittorio, nonché un sicuro detrimento
alla propria
immagine.
4.
I
controlli sulle assenze per motivi di
salute.
I
dirigenti delle amministrazioni destinatarie
della presente direttiva sono tenuti ad assicurare il rispetto, da
parte dei dipendenti
assenti per ragioni di salute, delle prescrizioni contrattuali in tema
di
produzione dei certificati medici.
Con
riferimento alle assenze di un solo giorno
lavorativo, per ragioni di salute, si precisa che l'amministrazione e'
comunque
tenuta a pretendere la produzione della certificazione sanitaria,
sussistendo,
come riconosciuto dalla giurisprudenza, il potere di verificare la
legittimità
delle cause di assenza del dipendente dal servizio, a fortiori per le
assenze
(brevi) per malattia, che, per la loro imprevedibilità,
sfuggono al controllo
dell'amministrazione e costituiscono, tra quelle consentite, la
più ricorrente
ed onerosa forma di assenza dal servizio.
I
dirigenti delle strutture pubbliche sono altresì
invitati a concludere, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241,
accordi con le competenti strutture sanitarie, allo scopo di assicurare
che
ogni dipendente assente per ragioni di salute, venga sottoposto, nella
stessa
giornata, a visita fiscale. Si precisa altresì che ove la
competente struttura
sanitaria non sia nelle condizioni di assicurare, nella stessa
giornata, la
visita fiscale per ogni dipendente assente, le amministrazioni possono
comunque
concludere accordi, ai sensi dell'art. l7 della legge n. 241 del 1990
con altre
strutture pubbliche, allo scopo di conseguire la necessaria valutazione
sanitaria.
Al
fine di favorire le attività di controllo da
parte dei medici fiscali, si invitano i dirigenti delle amministrazioni
destinatarie della presente direttiva, a predisporre adeguati mezzi di
comunicazione
affinché i dipendenti che abbiano la legittima esigenza di
allontanarsi dal
proprio domicilio, possano informare l'amministrazione di tale
circostanza. A
tal fine appare proporzionata la predisposizione di un numero
telefonico/fax
ovvero di un indirizzo di posta elettronica, esclusivamente destinato a
ricevere
le comunicazioni relative ad eventuali allontanamenti dal domicilio, da
parte
dei dipendenti assenti per ragioni di salute.
L'inosservanza
delle prescrizioni inerenti la tempestività
ed adeguatezza della produzione dei documenti sanitari diretti ad
attestare la legittimità
dell'assenza, ovvero l'allontanamento dal domicilio durante le fasce di
reperibilità,
senza previa comunicazione all'amministrazione, integrano condotte
meritevoli
di sanzioni disciplinari, secondo quanto previsto dai rispettivi
Contratti
collettivi nazionali di lavoro.
5.
L'omessa
attivazione delle procedure
sanzionatorie come danno all'immagine dell'amministrazione.
Le
pubbliche amministrazioni, oltre ad assicurare
il perseguimento del proprio fine istituzionale, sono anche tenute a
mantenere un'immagine
positiva della propria organizzazione. L'immagine dell'amministrazione
e'
oramai entrata tra i valori immateriali di ogni apparato pubblico. La
Corte dei
conti ha ricondotto fra i valori degli apparati pubblici, l'immagine
delle
pubbliche amministrazioni, ossia «la tutela della propria
identità, del buon
nome, della reputazione e credibilità, nonché
l'interesse che le competenze individuate
siano rispettate, le funzioni assegnate siano esercitate, le
responsabilità dei
funzionari attivate» (così Corte dei conti,
Sezioni riunite, Sentenza del 23
aprile 2003, n. 10/2003/QM).
Il
perfezionamento delle procedure sanzionatorie
integra il presupposto per diffondere un'immagine di efficienza
dell'apparato.
La
stessa Corte dei conti, in sede di controllo
sulla gestione delle amministrazioni statali, con riferimento all'avvio
dell'azione disciplinare in conseguenza di azioni penali ha registrato
una condotta
protesa a «minimizzare le sanzioni, in modo da prevenire i
ricorsi degli
interessati» (Corte dei conti, Sez. gestione contr. Stato,
Relazione approvata
con delibera 7/06/G).
Tale
atteggiamento appare ancora più diffuso
rispetto alle fattispecie disciplinari di ancor più ridotta
afflittività, talché
appare indifferibile una più rigorosa applicazione delle
prescrizioni vigenti,
allo scopo di ricostruire l'immagine di efficienza ed efficacia degli
apparati pubblici.
6.
Funzioni
di monitoraggio dell'Ispettorato
della funzione pubblica.
L'ispettorato
per la funzione pubblica, ai sensi
dell'art. 60, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. l65, e'
tenuto
ad espletare un'attività' di monitoraggio rispetto
all'esercizio dell'azione
disciplinare. A tal fine si invitano tutte le amministrazioni
destinatarie
della presente direttiva ad inviare all'indirizzo di posta elettronica
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i dati relativi all'avvio dei procedimenti disciplinari ed agli esiti
degli
stessi. In particolare dovranno essere inviati, entro cinque giorni, le
contestazioni mosse al dipendente, con specifico riferimento alla
violazione
imputata al medesimo nonché il successivo esito del
procedimento.
Al
fine di tutelare la riservatezza dei soggetti
sottoposti a procedimento disciplinare, stante la funzione di mero
monitoraggio
dell'attività' espletata dall'Ispettorato della funzione
pubblica, appare
proporzionato l'invio dei documenti suddetti previa rimozione del
nominativo
del dipendente. Sarà cura dell'amministrazione che avvia il
procedimento
disciplinare, individuare sistemi di riconoscimento degli atti, al fine
di
consentire che i documenti richiesti (contestazioni ed esito
dell'azione
disciplinare) possano essere riconosciuti dall'Ispettorato. A tal fine
può
giovare la sostituzione del nominativo del dipendente con un codice
pedissequamente
riportato in occasione di tutte le seguenti comunicazioni rese
all'Ispettorato.
Roma,
6 dicembre 2007
Il
Ministro: Nicolais
Registrato
alla Corte dei conti il 15 gennaio 2008
Uffici
istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1,
foglio 120
Le droghe sono cari, è per questo che alcuni pazienti non possono comprare le medicine di cui hanno bisogno. Tutti i farmaci di sconto risparmiare denaro, ma a volte le aziende offrono condizioni migliori rispetto ad altri. Circa il venti per cento degli uomini di età compresa tra 40 e 70 non erano in grado di ottenere l'erezione durante il sesso. Ma non è una parte naturale dell'invecchiamento. Questioni come "Comprare kamagra oral jelly 100mg" o "Kamagra Oral Jelly" sono molto popolari per l'anno scorso. Quasi ogni adulto conosce "kamagra 100mg". Le questioni, come "Comprare kamagra 100mg", si riferiscono a tipi diversi di problemi di salute. In genere, avendo disordine ottenere un'erezione può essere difficile. Prima di prendere il Kamagra, informi il medico se si hanno problemi di sanguinamento. Ci auguriamo che le informazioni qui risponde ad alcune delle vostre domande, ma si prega di contattare il medico se si vuole sapere di più. personale professionale sono esperti, e non saranno scioccati da tutto ciò che dici.
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