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la manovra finanziaria del Governo ed i finti emendamenti PDF Stampa E-mail

La sen. del Pdl Maria Ida Germontani ha presentato un emendamento alla manovra finanziaria del Governo comprendente tutta una serie di misure concernenti l'Amministrazione della Difesa.

L'iniziativa è sicuramente legittima perché ogni parlamentare è liberissimo di presentare quello che vuole anche perché ne dovrebbe rispondere politicamente agli elettori, ma ci ha lasciato alquanto perplessi constatare che una "giurista d'impresa", finora completamente assente dalle cronache politiche della Difesa, si improvvisasse esperta di queste tematiche facendosi promotrice di un emendamento molto articolato e complesso che, se fosse stato approvato, avrebbe provocato effetti dirompenti sul piano giuridico ed economico per gran parte del personale civile e militare della Difesa.

Naturalmente le reazioni sono state diffuse e veementi e la proponente, visto il clamore creato, ha pensato bene di ritirare l'emendamento.

A questo punto è legittimo porsi qualche domanda:

  • quale poteva essere l'interesse politico della maggioranza di presentare un emendamento peggiorativo rispetto al decreto legislativo che ha introdotto la manovra finanziaria del Governo?
  • perché poi è stato ritirato?
  • chi è stato l'estensore materiale dell'emendamento considerate le competenze necessarie per trattare dovutamente la materia?
  • come mai è stato presentato da una senatrice finora estranea a tali tematiche che, tra l'altro, non fa parte della Commissione Difesa?

Ovviamente non abbiamo certezze, ma l'esperienza e l'intuito che ci appartiene in quanto "vecchie volpi" avvezze ai mezzucci della politica visti in tanti anni, ci autorizza ad immaginare una sorta di "strategia della tensione" o a forme di "terrorismo psicologico" nei confronti del personale della Difesa quasi a volerli intimidire delle possibili penalizzazioni che avrebbero potuto subire se l'emendamento fosse stato approvato e, pertanto, riconsiderare le misure introdotte con la manovra finanziaria come un male minore grazie alla benevole protezione del Governo (sic!).

Altra interpretazione, analoga, potrebbe essere quella di aver fatto ventilare con l'emendamento tutta una serie di misure peggiorative, salvo poi inserirle solo alcune nel maxi emendamento governativo che sicuramente verrà approvato dalla maggioranza con voto di fiducia. In tal modo si darebbe l'impressione di aver limitato i danni portando a casa, invece, quelle misure che fin dall'inizio erano state prefisse.

E' il caso, ad esempio, del comma 10 dell'art. 9 bis che introduce una procedura killer che introduce canoni di mercato insostenibili agli utenti di alloggi demaniali della difesa con lo scopo di costringerli ad abbandonare spontaneamente conseguendo, quindi, una sorta di nuova e sottile forma di "sfratto coatto".

Anche in questa misura si intravede la vera politica che l'attuale Governo sta attuando in tutte le forme: l'assalto alla diligenza dello Stato per depredare e lucrare ogni risorsa disponibile a favore della "cricca politica affaristica" di turno.

Le cronache quotidiane ne sono un esempio costante ed è forse per questo che intendono far passare la "legge bavaglio" a tutti i costi!

AMID

Si riporta di seguito l'emendamento proposto e ritirato dalla sen. Germontani.

9.0.1

GERMONTANI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Misure concernenti l'Amministrazione della difesa)

1. Nell'ambito delle misure per iI contenimento della spesa pubblica, in coerenza con le riduzioni disposte dall'articolo 65 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di riallocare e ottimizzare le risorse finanziarie disponibili e conseguire ulteriori risparmi di spesa, la dotazione organica complessiva del personale militare dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica è diminuita da 190.000 a 180.000 unità, a decorrere dal 1º gennaio 2013 e a 177.000 unità entro il 31 dicembre 2020.

2. Al fine di conseguire la dotazione organica di cui al comma 1:

a) sono prioritariamente ridotte, entro l'anno 2013, le consistenze organiche dei gradi di colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, nelle misure, arrotondate all'unità, del dieci per cento dei colonnelli e gradi corrispondenti, del quindici per cento dei generali di brigata e di divisione e gradi corrispondenti, e del venti per cento dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti;

b) a decorrere dall'anno 2011 e fino all'anno 2015, per mantenere coerenti e adeguati tassi di avanzamento, con decreto del Ministro della difesa sono determinati, per ogni grado dei ruoli degli ufficiali del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, le relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, nel rispetto dei criteri previsti dagli articoli da 2233 a 2240 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

c) il comma 6 dell'articolo 2229 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente: ''Fino al 31 dicembre 2015, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.'';

d) il comma 1 dell'articolo 906 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

''1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente codice, salvo quanto disposto dall'articolo 908, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente codice. Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado»;

e) a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2015, è disposto d'ufficio il collocamento in congedo dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, all'atto del compimento del cinquantacinquesimo anno di età. I sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno un'età superiore a quella di cui al primo periodo sono collocati in congedo alla medesima data. In presenza di inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, l'Amministrazione della difesa può differire la cessazione dal servizio per un periodo massimo di sei mesi. Le cessazioni dal servizio di cui al presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di età e il personale ha diritto al trattamento pensionistico e all'indennità di buonuscita di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, e all'articolo 2229, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed è collocato in ausiliaria qualora manifesti, all'atto del collocamento nella predetta posizione, la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. Al personale collocato in ausiliaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, e agli articoli 993 e 995, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

f) è fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni statali, prima di procedere ad assunzioni tramite concorso pubblico, di chiedere al Ministero della difesa la disponibilità all'impiego di personale militare appartenente alla categoria dell'ausiliaria in possesso dell'esperienza professionale e del titolo di studio richiesti per ricoprire la posizione organica prevista presso l'amministrazione di destinazione, indicando la relativa sede di servizio. In presenza della disponibilità di personale, l'amministrazione richiedente è tenuta ad avvalersene, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498 e all'articolo 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le regioni e gli enti locali possono avanzare analoga richiesta al Ministero della difesa al fine di acquisire la disponibilità all'impiego di personale in ausiliaria;

g) fermi restando i vincoli di incompatibilità previsti dall'articolo 45 della legge 10 maggio 1983, n. 212, dall'articolo 55, comma 2, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'articolo 994 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il personale appartenente alla categoria dell'ausiliaria può altresì rendersi disponibile per l'impiego privato nell'ambito del comune, della provincia o della regione di residenza. I datori di lavoro privati possono richiedere al Ministero della difesa la disponibilità generica o nominativa di personale militare in ausiliaria indicando gli specifici requisiti;

h) al personale di cui alle lettere f) e g) continua a essere corrisposto il trattamento economico in godimento nella posizione di ausiliaria e la relativa spesa è ripartita in pari misura tra il Ministero della difesa e l'amministrazione o il soggetto privato presso il quale è impiegato, fatti salvi i contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato, che continuano a essere interamente versati dal Ministero della difesa, e l'eventuale trattamento economico accessorio, che rimane a carico dell'amministrazione o del soggetto privato presso il quale il personale è impiegato;

i) prima dell'eventuale messa a concorso di posti disponibili ai fini dell'alimentazione delle posizioni del personale civile del Ministero della difesa vacanti, si prevede, nel limite massimo del cinquanta per cento, il transito di personale militare appartenente alle categorie in esubero rispetto alle dotazione organiche, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

3. Al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa, congiuntamente all'ammodernamento ed efficientamento del sistema Difesa attraverso la sua riorganizzazione in senso riduttivo e interforze:

a) le dotazioni organiche del personale civile sono diminuite da 37.417 a 30.000 unità, a decorrere dal 1º gennaio 2015. Tale riduzione viene operata nella misura di 5.856 unità entro il 31 dicembre 2013, procedendo, nel contempo, all'inquadramento, secondo le effettive posizioni di impiego, del personale della prima Area nella fascia retributiva iniziale della seconda Area, e, per la restante quota, entro il 31 dicembre 2014. Con i risparmi di spesa conseguenti alle riduzioni di cui al presente comma sono individuati, in sede di contrattazione collettiva integrativa, incentivi economici, anche analoghi a quelli previsti per il personale militare, per favorire la mobilità e il reimpiego del personale civile degli enti dell'area industriale della Difesa interessati dai provvedimenti di riordino;

b) per le prioritarie esigenze degli arsenali e degli stabilimenti militari, onde consentire la funzionale attuazione dei processi di ristrutturazione, mediante l'effettiva copertura dei posti disponibili, nel triennio 2011-2013, in aggiunta alle assunzioni previste dalle disposizioni vigenti, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere un ulteriore contingente di personale civile nel limite di una spesa pari al dieci per cento delle unità cessate nell'anno precedente;

c) le amministrazioni pubbliche, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura dei posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, procedendo prioritariamente all'immissione in ruolo del personale civile dipendente del Ministero della difesa in esubero o previa istanza degli interessati, nel limite minimo del trenta per cento dei posti disponibili.

4. In relazione a quanto disposto dai commi 1 e 2, lettere a) e b), il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di assegnazione dei relativi schemi, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati, per la revisione delle disposizioni in materia di ruoli, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità e in aderenza alla specificità del ruolo delle Forze armate e del personale militare, informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la ripartizione della dotazione organica complessiva di cui al comma 1 tra le categorie del personale di ciascuna Forza armata, da conseguire alla data del 1º gennaio 2021;

b) stabilire le consistenze organiche dei gradi gerarchici dei singoli ruoli;

c) prevedere la riduzione del numero di promozioni annuali nei gradi in cui l'avanzamento avviene a scelta;

d) prevedere disposizioni transitorie per conseguire progressivamente la ripartizione della dotazione organica stabilita dal comma 1;

e) prevedere, in relazione alla riduzione dei volumi organici, l'eventuale riduzione dei ruoli secondo l'attuale criterio di omogeneità tra le Forze armate.

5. In coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti dal presente decreto e per le finalità di cui all'articolo 65, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

a) nell'ambito dei provvedimenti finalizzati all'interforzizzazione, alla ristrutturazione e al riordino in chiave riduttiva degli assetti militari, anche mediante soppressioni, accorpamenti, ridefinizioni dei compiti e delle dotazioni di personale:

1) su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore delle Forze armate e, quanto ai compiti militari, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa, con proprio decreto da adottare nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa le dotazioni complessive di personale degli Stati maggiori della difesa e di Forza armata;

2) il Capo di stato maggiore della difesa, entro il 31 dicembre 2013, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e, limitatamente ai compiti militari, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, previa approvazione del Ministro della difesa:

2.1 riorganizza le strutture di vertice, stabilendo le funzioni di esclusiva responsabilità dello Stato maggiore della difesa, rispetto alle quali le articolazioni organizzative degli stati maggiori di ciascuna Forza armata, deputate alle correlate attività, sono dimensionate nel limite del quaranta per cento delle dotazioni di personale definite per le corrispondenti strutture dello Stato maggiore della difesa;

2.2 definisce, per ripartizione, le dotazioni di personale delle articolazioni degli Stati maggiori di Forza armata deputate allo svolgimento di compiti peculiari delle singole Forze armate, ovvero affidati prioritariamente a una di esse;

2.3 riorganizza l'assetto territoriale delle Forze armate, attraverso la soppressione o l'accorpamento di strutture, ovvero mediante il trasferimento o l'accentramento di funzioni anche con criterio interforze;

2.4 riorganizza le strutture per la formazione e l'addestramento d'interesse delle Forze armate, nonché, quanto ai compiti militari, dell'Arma dei carabinieri, realizzando l'unificazione interforze delle capacità didattiche nei settori formativi comuni, anche attraverso l'ottimizzazione dei processi;

2.5 definisce e riorganizza la struttura logistica di sostegno, razionalizzandone i compiti e le funzioni attraverso l'ottimizzazione dei processi, nonché mediante la realizzazione di strutture organizzative interforze sostitutive di quelle di Forza armata;

b) a fini di razionalizzazione organizzativa e funzionale:

1) il Consiglio superiore delle Forze armate è soppressa e, conseguentemente, sono abrogati l'articolo 9 della legge 18 febbraio 1997 n. 25, e l'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

2) il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

''1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a sei, dipendenti dal Segretario generale della difesa.»;

3) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

''c) dipende direttamente dal Ministro della difesa e, anche per le funzioni di Direttore nazionale degli armamenti; si conforma alle direttive tecnico-operative del Capo di stato maggiore della difesa e si coordina con i Capi di stato maggiore di Forza armata in relazione alle esigenze di ciascuna di esse. Può delegare le funzioni di Direttore nazionale degli armamenti a un Vice segretario generale della difesa;»;

4) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

''b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle direttive impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, ai fini dell'integrazione interforze;»;

5) è soppresso l'ultimo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

6) can regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono appartate coerenti modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. ...., volte anche alla concentrazione e all'esercizio unitario delle funzioni nell'ambito delle articolazioni del Ministero della difesa, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

7) con decreto del Ministro della difesa, sono individuate le cariche vicarie dei Capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, corrispondenti a quelle del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante in seconda della Guardia di finanza.

6. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, il Ministero della difesa individua misure di ottimizzazione della spesa per il recupero di risorse da destinare al finanziamento del programma di razionalizzazione organizzativa del Dicastero, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 8, comma 5, anche mediante l'utilizzo di banche dati centralizzate certificate dal Ministero, nonché attraverso attività di verifica, analisi e valutazione condotte dallo Stato maggiore della difesa che, a tale scopo, sulla base degli indirizzi impartiti dal Ministro della difesa, individua le necessarie misure organizzative per il conseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel quadro delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In relazione allo stato di attuazione delle misure di cui al precedente periodo, il Ministro della difesa, ferma restando il divieto di utilizzare risorse di conto capitale per il finanziamento di spese correnti, è autorizzata a disporre, con propri decreti, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, variazioni compensative nell'ambito delle missioni di spesa di pertinenza del Dicastero.

7. Allo scopo di accelerare i tempi di attuazione del programma di razionalizzazione cui al comma 6, in via sperimentale per il triennio 2011-2013, gli stanziamenti non impegnati alla data del 31 dicembre di ciascun anno sono destinati al finanziamento del citato programma e a tale scopo confluiscono in apposita fondo istituita nell'ambito della stato di previsione del Ministero della difesa con una o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo sui pertinenti capitoli di bilancio.

8. Nell'ambito delle misure adottate per l'attuazione del programma di razionalizzazione di cui al comma 6, il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Ferma restando la classificazione delle spese di cui all'articolo 21, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le spese del Ministero della difesa si distinguono in spese di personale, comprendenti trattamenti economici a carattere fisso; continuativo e indennitario, di esercizio e di investimento. Tra le spese di esercizio del Dicastero sono ricomprese anche quelle direttamente destinate all'operatività dello strumento militare, non rimodulabili, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa.

10. Nell'ambito delle misure di cui al comma 6, con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della Rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1º gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero; in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione; le relative risorse affluiscono integralmente ai fondo di cui al comma 7, per essere destinate al finanziamento dei programma di razionalizzazione del Dicastero, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».


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