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Il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso collettivo avverso il mancato avvio della previdenza complementare ed il mantenimento del sistema retributivo, presentato da alcuni poliziotti, dichiarandolo inammissibile per difetto di giurisdizione PDF Stampa E-mail
Il 14 dicembre 2009 è stata depositata la sentenza del Tar Lazio nr. 12874/2009 del 18 novembre 2009, relativa al primo ricorso collettivo avverso il mancato avvio della previdenza complementare ed il mantenimento del sistema retributivo, presentato da circa 590 appartenenti alle forze di polizia. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto, secondo i giudici amministrativi, la questione è di competenza della Corte dei Conti in quanto, "giudice delle pensioni".

Il ricorso verteva sul riconoscimento del diritto a vedersi calcolare il trattamento pensionistico - sino all'effettiva attuazione delle previdenza complementare - secondo il sistema cosiddetto "retributivo", previa eventuale dichiarazione d'incostituzionalità della legge 335/1995 e degli artt. 2 d.lg. n. 124/1993 e 3, comma 2, d.lg. n. 252/2005.

Il ricorso era stato promosso dal personale che al 31/12/1995 avevano meno di 18 anni contributivi, e da quello assunto in servizio dopo il 1° gennaio 1996.

Leggi la sentenza del TAR del Lazio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

N. 12874/2009 REG.SEN.

N. 04738/2009 REG.RIC.

sul ricorso numero di registro generale 4738 del 2009, proposto dai signori

omissis

elettivamente domiciliati in Roma, via Paolo Emilio n.34, presso l'avv. Roberto Mandolesi, che li rappresenta e difende per mandato;

contro

  • il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
  • l'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica), elettivamente domiciliato in Roma, via S. Croce in Gerusalemme n.55, presso l'avv. Dario Marinuzzi, che lo rappresenta e difende per mandato;

per l'accertamento

del diritto a vedersi calcolare il trattamento pensionistico - sino all'effettiva attuazione delle previdenza complementare - secondo il sistema cosiddetto "retributivo", previa eventuale dichiarazione d'incostituzionalità della legge 335/1995 ("in parte qua") e degli artt. 2 d.lg. n. 124/1993 e 3, comma 2, d.lg. n. 252/2005 e, per la condanna, delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto: e della connessa e conseguente istituzione della previdenza complementare.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell'INPDAP;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2009, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi - per le parti - i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame, un considerevole numero di Carabinieri (assoggettati - in quanto assunti dopo il 31.12.'95: o in quanto privi, a questa data, della sufficiente anzianità di servizio - ai nuovi criteri di calcolo dell'ordinario trattamento di quiescenza) ha chiesto l'accertamento del diritto a che un tale calcolo, sino alla concreta attivazione della "previdenza complementare" (momento qualificante della complessiva riforma del sistema pensionistico), continui ad esser effettuato in base ai parametri vigenti all'atto della promulgazione della cosiddetta "legge Dini". (Della quale, se interpretata in modo diverso da quello prospettato, viene - del resto - dedotta la patente incostituzionalità).

All'esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 18.11.2009, il Collegio rigetta innanzi tutto l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalle Amministrazioni resistenti nella considerazione che, nella specie, non avrebbe potuto proporsi un ricorso collettivo.

E' infatti da considerare che un ricorso collettivo è da ritenere inammissibile allorquando l'eventuale accoglimento delle domande proposte da taluno dei ricorrenti si riveli logicamente incompatibile con la positiva valutazione di quelle proposte da altri; ipotesi che non ricorre nel caso, dato che tutti i ricorrenti tendono ad ottenere lo stesso risultato, senza che, all'evidenza, il risultato favorevole per uno qualsiasi di loro si trovi in conflitto con l'analogo risultato favorevole di un altro ricorrente.

Va rigettata anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'INPDAP, eccezione da questo Istituto sollevata, con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio, nella considerazione che esso sarebbe estraneo al thema decidendum.

E' da osservare che, attenendo la domanda dei ricorrenti, come chiaramente espressa nella epigrafe del ricorso e nelle conclusioni, alla determinazione del quantum pensionistico, l'INPDAP, al quale fanno carico le pensioni dei pubblici dipendenti, non potrebbe ritenersi esente dalle conseguenze di un eventuale accoglimento del ricorso; dal che, la sussistenza della sua legitimatio ad causam.

Passando alla trattazione del ricorso, va rilevato che lo stesso presenta profili di inammissibilità.

E invero.

La domanda, per come testualmente espressa nella epigrafe del ricorso e nelle conclusioni, attiene al quantum pensionistico; quantum evidentemente diverso, e maggiore, di quello ora prevedibile, ove si continuasse ad applicare i criteri dettati dal sistema retributivo in vigore ante "legge Dini" e tuttora validi per i dipendenti con oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995; cosicché, stabilire quale criterio utilizzare per la determinazione della entità pensionistica (anche, eventualmente, previa declaratoria di incostituzionalità di norme ostative) non è questione di cui possa occuparsi questo giudice amministrativo, ma è questione spettante alla Corte dei conti, giudice sulle pensioni.

Non risulta, poi, né sul punto c'è eventuale deduzione contraria, che, allo stato, i contributi versati dall'Amministrazione all'ente previdenziale di riferimento dei ricorrenti siano in misura percentuale inferiore rispetto al passato (rispetto cioè al sistema in vigore ante "legge Dini"), il che, ove fosse, radicherebbe la giurisdizione di questo giudice amministrativo, al quale spetta conoscere delle questioni che attengano allo svolgimento del rapporto di impiego, ivi comprese, pertanto, quelle relative al corretto versamento dei contributi previdenziali.

Quanto detto comporta la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adìto.

Ma il ricorso non sfuggirebbe a una declaratoria di inammissibilità neanche qualora, facendosi applicazione oltre misura, e in favore dei ricorrenti, del principio in base al quale spetta al giudice adìto interpretare la domanda del ricorrente al fine di ricavarne il petitum sostanziale e su questo poi pronunciarsi, si potesse ritenere che la presente controversia non attiene a questione propriamente pensionistica, ma a questione relativa alla mancata attivazione - in favore dei ricorrenti - di quello che è comunemente definito il secondo pilastro della previdenza; se, cioè, si potesse ritenere che la questione in argomento fosse quella relativa alla costituzione di una ulteriore, e in aggiunta a quella già in essere, posizione previdenziale, atta a compensare gli squilibri, di ordine patrimoniale, connessi all'applicazione dei nuovi criteri di calcolo delle pensioni.

Orbene, in tal caso sarebbe da ritenere che la costituzione di tale ulteriore posizione previdenziale non assurga al rango di diritto soggettivo, per il quale esercitare vittoriosamente una azione di accertamento e di condanna; per come, invero, è stata disciplinata l'istituzione di detto secondo pilastro sia nella legge fondamentale (legge Dini) che nella normativa di dettaglio, la previdenza integrativa può realizzarsi attraverso una complessa procedura, destinata a concludersi con un provvedimento autoritativo; cosicché i soggetti interessati a tale previdenza possono vantare soltanto un interesse legittimo, consistente nella pretesa a che l'Amministrazione eserciti il proprio potere in proposito.

Ma, giusta i princìpi, la pretesa affinché l'Amministrazione eserciti un potere non può essere portata direttamente alla cognizione del giudice, occorrendo transitare attraverso lo strumento previsto dall'art.2 della legge n.205 del 2000.

Da quanto detto deriva, poi, allo stato, il rigetto della domanda di risarcimento dei danni, avanzata con riferimento al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure per l'attivazione del predetto secondo pilastro.

Occorrerebbe, invero, al fine di affermare la responsabilità patrimoniale dell'Amministrazione, accertare un suo inadempimento colpevole; ma, perciò, necessiterebbe attivare e concludere la procedura di cui al predetto art.2, all'esito della quale soltanto potrebbe statuirsi su una ingiustificata inerzia.

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile nei sensi di cui sopra.

La novità e la complessità del tema trattato costituiscono ragione per disporre la integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando

  • dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe;
  • compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 18 novembre 2009, con l'intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore

Giuseppe Rotondo, Consigliere

L'ESTENSORE                                                                  IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il Silp per la Cgil ha promosso l'allegata petizione popolare da inviare al Presidente della Repubblica nonche' ai presidenti del senato e della camera per l'avvio della previdenza complementare per il personale del comparto sicurezza e difesa nella convinzione che in merito a tale materia per evitare tentativi di penalizzazioni nonché per garantire le tutele e gli interessi legittimi, la via prioritaria esperibile debba essere quella degli interventi normativi.

Invitiamo pertanto tutti gli appartenenti al comparto sicurezza e difesa a sottoscrivere la nostra petizione nella consapevolezza che, insieme ad altre forme di rivendicazione che cercheremo di condurre anche in forma congiunta sia in sede contrattuale che legislativa, riusciremmo a far intervenire il legislatore su questa importante materia previdenziale che riguarda tantissimi nostri colleghi!

La petizione popolare per la previdenza complementare per il Comparto Sicurezza e Difesa può essere sottoscritta da tutti i cittadini italiani al di sopra dei 18 anni. Firma anche tu la petizione del Silp al Presidente della Repubblica per l'avvio della previdenza complementare.

Rivolgiti alle strutture territoriali del Silp per la Cgil

Via delle Quattro Fontane, n. 109 - 00184 Roma - tel. 06.4927111 fax 06.44702297

e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PETIZIONE POPOLARE

ai sensi dell'art. 50 della Costituzione della Repubblica Italiana ai fini della trasmissione alla competente commissione parlamentare ai sensi degli artt. 140 e 141 del Regolamento del Senato ed ai sensi dell'art. 109 del Regolamento della Camera

PER L'AVVIO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I sottoscritti si rivolgono con la presente petizione popolare, promossa dalla Segreteria Nazionale del SILP per la CGIL ( Via delle Quattro Fontane 109 00184 Roma ) , Sindacato Italiano Lavoratori Polizia per la Cgil, ai sensi dell'art. 50 della Costituzione, al Presidente della Repubblica, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati affinché garantiscano interventi normativi volti ad avviare la previdenza complementare da attuarsi attraverso la costituzione dei fondi pensione.

Ill.mo Sig. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Giorgio NAPOLITANO

Ill.mo Sig. PRESIDENTE DEL SENATO

Renato SCHIFANI

Ill.mo Sig. PRESIDENTE DELLA CAMERA

Gianfranco FINI

noi sottoscritti, cittadini italiani

Premesso che

- per il personale della Polizia di Stato, le procedure di negoziazione e concertazione sul c.d. " secondo pilastro " riguardanti il trattamento di fine rapporto e la previdenza complementare non risultano concretamente avviate.

Confidando che

- per i delicati compiti affidati dallo Stato agli operatori del comparto sicurezza-difesa le istanze in premessa riceveranno particolare attenzione considerato anche il contenzioso costituzionale che si prefigura.

Chiediamo che

- cosi come previsto dal D.P.R 254/99 art.. 40 (trattamento di fine rapporto e previdenza complementare) vengano costituiti nel comparto sicurezza e difesa i fondi pensione nell'ambito della previdenza complementare con lo scopo di risolvere la sperequazione che si determinerà nel tempo e che riguarda, in particolare, i destinatari dei sistemi di calcolo pensionistico pro-rata e contributivo.

Ai sensi del D.Lgs nr. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali -. Le informazioni sono raccolte ai soli fini della presente petizione popolare promossa dalla Segreteria Nazionale del Silp per la Cgil tramite le rispettive segreterie provinciali. I firmatari che intendono richiedere di cancellare o aggiornare i loro dati dovranno comunicarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Per ulteriori informazioni: www.silp.cgil.it.

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