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Con il D.P.R. 3 agosto 2009 è stato approvato il nuovo regolamento recante l'organizzazione del Ministero della Difesa PDF Stampa E-mail
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare, gli articoli 4, comma 4, e 21, concernenti rispettivamente le modalità di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti nei Ministeri e l'articolazione ordinamentale del Ministero della difesa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416, ove e' stabilito che per razionalizzare e ottimizzare le spese e i costi delle pubbliche amministrazioni, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al dieci per cento di quelli di livello dirigenziale generale e del cinque per cento di quelli di livello dirigenziale non generale, nonché il comma 897, ove si prevede l'abrogazione degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, con conseguente ripristino della Direzione generale di commissariato e di servizi generali, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e in particolare l'articolo 2, commi 603, 604, 606 e 607, concernenti la riforma dell'ordinamento giudiziario militare; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 74, il quale dispone che, ad eccezione delle strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le amministrazioni pubbliche, tenendo conto dei rispettivi ordinamenti, devono provvedere a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti attraverso la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al venti e al quindici per cento di quelli esistenti; a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento; a rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, realizzando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, e successive modificazioni, recante la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico - industriale del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2005, e successive modificazioni, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2008, registro n. 9. Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 208, con cui, in attuazione dell'articolo 2, commi da 603 a 611, della legge n. 244 del 2007, è stato individuato il contingente di personale non dirigenziale della difesa in servizio presso gli uffici giudiziari militari, da transitare nei ruoli del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione dei ruoli del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 maggio 2006, e successive modificazioni, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2006, registro n. 9. Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 23, e, in particolare, l'annessa tabella 1, concernente l'individuazione dei posti di funzione dirigenziali civili della Difesa;
Visto il decreto del Ministro della difesa 17 luglio 2006, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2006, registro n. 10. Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 28, concernente la rideterminazione degli organici complessivi delle Direzioni generali: per il personale civile; degli armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti aeronautici; delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate; dei lavori e del demanio; della sanità militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 30 settembre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 9 novembre 1966, concernente costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa;
Visti i decreti del Ministro della difesa 26 gennaio 1998, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1998, adottati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 264 del 1997, concernenti le strutture ordinative e le competenze dell'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari del Ministero della difesa nonché delle Direzioni generali: per il personale militare; per il personale civile; degli armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti aeronautici; delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate; dei lavori e del demanio;
Visto il decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1998, concernente l'attuazione del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sulla riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Ministro della difesa 25 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1999, concernente l'istituzione dell'Ufficio generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459;
Visto il decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2001, recante modifiche alle strutture ordinative e alle competenze delle direzioni generali: per il personale militare; degli armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti aeronautici; delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate; dei lavori e del demanio; della sanità militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 27 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2002, recante l'articolazione in uffici delle strutture del Segretariato generale della difesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999;
Visto il decreto del Ministro della difesa 25 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2006, recante il riordino della struttura ordinativa dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative del Ministero della difesa;
Visti i decreti del Ministro della difesa 1° aprile 2006, adottati ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 264 del 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2006, concernenti le strutture ordinative e le competenze delle direzioni generali: per il personale militare; delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva;
Visto il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, recante la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale di commissariato e di servizi generali, istituita a decorrere dal 1° aprile 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della citata legge n. 296 del 2006;
Viste le linee guida emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2007 per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge n. 296 del 2006;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 592 del 2009, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 2 marzo 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1. Organizzazione del Ministero

1. Il Ministero della difesa, di seguito denominato «Ministero», si articola in un Segretariato generale e nove direzioni generali.
2. Sono direzioni generali del Ministero:
a) la direzione generale per il personale militare;
b) la direzione generale per il personale civile;
c) la direzione generale degli armamenti terrestri;
d) la direzione generale degli armamenti navali;
e) la direzione generale degli armamenti aeronautici;
f) la direzione generale dei lavori e del demanio;
g) la direzione generale di commissariato e di servizi generali;
h) la direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati;
i) la direzione generale della sanità militare.

3. Operano altresì nell'ambito del Ministero:

a) l'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari;
b) l'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale, in numero massimo di trecentodiciotto, e dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali e degli uffici centrali.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

  • Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
    «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
    a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
    b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
    c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
    d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
    e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
  • Si riportano i testi degli articoli 4, comma 4 e 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
    «4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.»;
  • «Art. 21 (Ordinamento).
    1. Il Ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate da un segretario generale.
    2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nel decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, nonché nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.».
  • Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
  • Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, recante «Riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1966, n. 11, supplemento ordinario.
  • La legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1997, n. 45.
  • Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1997, n. 185.
  • Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1997, n. 185.
  • Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico - industriale del Ministero della difesa, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1998, n. 1.
  • Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10 della citata legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114, supplemento ordinario.
  • Il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100.
  • Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2007, recante le linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 404 a 416, della legge n. 296 del 2006, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2007, n. 152.
    Nota all'art. 1:
  • Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.

testo in vigore dal: 5-11-2009

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