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Decreto Legge 20 gennaio 2003, n. 4 PDF Stampa E-mail

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, recante
disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a
operazioni militari internazionali;
Ritenuta la straordinaria necessita ed urgenza di emanare
disposizioni volte ad assicurare la continuazione della
partecipazione dei contingenti italiani alle operazioni
internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione
delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell area
balcanica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 gennaio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa e del
Ministro dell interno, di concerto con il Ministro dell economia e
delle finanze;


E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Termini relativi alla partecipazione militare italiana ad operazioni internazionali


1. Il termine previsto dall articolo 1, comma 1, del decreto-legge
16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale
militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei
territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed
Eritrea e differito al 30 giugno 2003. Alla stessa data e differito
il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato
alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo
1, comma 1, del citato decreto-legge n. 64 del 2002.
2. Il termine previsto dall articolo 1, comma 2, del decreto-legge
16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione militare italiana
alla missione internazionale di pace in Macedonia, e differito al
30 giugno 2003.
3. Il termine previsto dall articolo 1, comma 3, del decreto-legge
16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale
militare all operazione multinazionale denominata: "Enduring Freedom"
nell ambito degli impegni militari attualmente assunti, e differito
al 30 giugno 2003.
4. Il termine previsto dall articolo 1, comma 4, del decreto-legge
16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 116, relativo all intervento internazionale
denominato: "International Security Assistance Force" (ISAF), e
differito al 30 giugno 2003.
5. Il termine previsto dall articolo 1, comma 5, del decreto-legge
16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 116, relativo allo sviluppo di programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi
dell area balcanica, e differito al 30 giugno 2003.
6. Il termine previsto dall articolo 1, comma 6, del decreto-legge
16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione alla missione di
monitoraggio dell Unione europea nei territori della ex Jugoslavia
(EUMM), e differito al 30 giugno 2003.
7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
8. Per le finalita previste dal presente articolo e autorizzata
la spesa di euro 359.549.625.

Art. 2.
Partecipazione italiana alla missione di polizia
dell Unione europea in Bosnia-Erzegovina


1. E autorizzata, dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, la spesa
di euro 1.930.389 per la partecipazione di personale della Polizia di
Stato e dell Arma dei carabinieri alla missione di polizia
dell Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata: "EUPM",
prevista dall azione comune adottata l 11 marzo 2002 dal Consiglio
dell Unione europea.
2. Salvo quanto disposto dall articolo 3, al personale impiegato
nella missione e corrisposta l indennita di missione prevista
dall articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 3.
Trattamento economico


1. Ai fini della corresponsione dell indennita di missione di cui
all articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15,
non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma
1 dello stesso articolo 2.
2. Ai fini della corresponsione del trattamento economico
aggiuntivo di cui all articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 15, non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo
del comma 3 dello stesso articolo 14.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003 e fino al termine di cui
all articolo 1, comma 4, al personale dell Arma dei carabinieri in
servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in
Afghanistan l indennita di missione e corrisposta nella misura
prevista per il personale militare appartenente al contingente ISAF.

Art. 4.
Disposizioni in materia contabile


1. Le disposizioni in materia contabile previste dall articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applicano
entro il limite complessivo di euro 20.000.000, a valere sullo
stanziamento di cui all articolo 10.

Art. 5.
Compagnia di fanteria rumena


1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di
cui all articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15,
e autorizzata, nei limiti temporali previsti dall articolo 1, comma
1, la spesa di euro 685.664.

Art. 6.
Prosecuzione delle attivita di assistenza
alle Forze armate albanesi


1. Per la prosecuzione delle attivita di assistenza alle Forze
armate albanesi, di cui all articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, e autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di
euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e
servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e
l acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione,
secondo le disposizioni dell articolo 3, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 giugno 1997, n. 174.

Art. 7.
Cessione di materiali


1. Nell ambito delle finalita previste dalla risoluzione 1378
adottata dal Consiglio di sicurezza dell ONU il 14 novembre 2001 e
nei limiti temporali stabiliti dall articolo 1, comma 4, il Ministero
della difesa e autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze
armate afgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data
di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale
d armamento.

Art. 8.
Forze di completamento per l Arma dei carabinieri


1. Alle forze di completamento per l Arma dei carabinieri si
applica l articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 aprile 2002,
n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
116.
2. Per l anno 2003, fatto salvo il programma di arruolamento di
carabinieri in ferma quadriennale di cui all articolo 21 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, ed entro il limite di spesa di euro
17.731.462 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze,
puo essere richiamato ulteriore personale dell Arma dei carabinieri,
compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale
sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai
carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del
presente comma e corrisposto il trattamento economico pari a quello
previsto dall articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 451
del 2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002 e,
se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell anno 2002,
non inferiore ai sei mesi, durante il quale non hanno demeritato, si
applicano le disposizioni di cui all articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.
3. All onere derivante dal presente articolo si provvede mediante
riduzione dell autorizzazione di spesa, per l anno 2003, recata
dall articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 9.
Disposizioni di convalida


1. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita svolte e le
prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto.

Art. 10.
Copertura finanziaria


1. Agli oneri derivanti dall attuazione del presente decreto,
escluso l articolo 8, pari complessivamente a euro 367.330.678, si
provvede, per l anno 2003, mediante utilizzo del Fondo di riserva per
le spese impreviste, ai sensi dell articolo 1, comma 63, della legge
28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il Ministro dell economia e delle finanze e autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.


Dato a Roma, addi 20 gennaio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa
Pisanu, Ministro dell interno
Tremonti, Ministro dell economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

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