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Manovra finanziaria: Forze di Polizia e Forze Armate protestano in piazza contro i tagli al Comparto Difesa e Sicurezza (pubblicata il Mercoledì 30 Luglio 2008 06:54)
MANOVRA: POLIZIOTTI E MILITARI IN PIAZZA CONTRO TAGLI SICUREZZA
Una manifestazione nazionale dei sindacati delle forze di polizia a settembre o ad ottobre contro i tagli della finanziaria. Lo annuncia Eugenio Sarno, segretario generale della UIL PA-Penitenziari. "Ritengo che una grande manifestazione nazionale sia nell'ordine naturale delle cose", afferma Sarno. "E' la prima volta nella storia che i sindacati della polizia di stato, della penitenziaria, della forestale e di tutti i CoCeR di Finanza, Carabinieri e Forze Armate sono in piazza a protestare contro l'operato di un governo". Il 29 luglio sindacati e CoCeR hanno replicato davanti al Senato il volantinaggio del 17 luglio realizzato davanti alla Camera e a Palazzo Chigi.
"Chi sottovaluta queste iniziative e le relega alla routine non ha ben compreso la delusione e la rabbia dei circa 500mila operatori del Comparto Sicurezza e Difesa". Nel mirino dei sindacati sono finiti soprattutto i tagli alla sicurezza previsti nella manovra finanziaria e il blocco del turno over.
"Continuano a dire che non ci saranno tagli. Noi - continua Sarno - continuiamo a leggere nei testi del Governo tagli per 3,5 miliardi di euro nel triennio.
Questo Governo e questa maggioranza continua ad annunciare maggiori risorse umane ma blocca le assunzioni e determina l'uscita forzata dal servizio di circa 40mila unità ".
Il sindacato lamenta inoltre tagli del 55% dei fondi destinati all'edilizia penitenziaria. "Ricordo poi che il 61% dei poliziotti e militari vive con uno stipendio di 1.200 euro al mese, ovvero in condizioni di povertà . Nonostante questo - continua il segretario della UIL-Penitenziari - il governo non sblocca le trattative per il rinnovo e non rende disponibili i 200 milioni di euro stanziati dal governo Prodi in favore del Comparto Sicurezza per l'adeguamento del buono pasto e dell'ora di straordinario".
Emanata la circolare del Ministro Brunetta che chiarisce la nuova normativa introdotta dal D.L. 112-2008 nei confronti dei pubblici dipendenti che si assentano per malattia (pubblicata il Mercoledì 30 Luglio 2008 07:17)
Riportiamo la circolare emamata dal Ministro della Funzione Pubblica Brunetta, in merito all'interpretazione autentica delle norme emanate con il Decreto legge 112-2008 che instaurano una nuova disciplina delle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti.PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SERVIZIO TRATTAMENTO PERSONALE
Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001
CIRCOLARE N. 7/2008
Decreto legge n. 112 del 2008 - "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria" - art. 71 - assenze dal servizio dei pubblici dipendenti.Come noto, con il decreto legge n. 112 del 2008 sono state adottate delle misure normative finalizzate ad incrementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni anche mediante interventi in materia di trattamento del personale.
Considerato che sono pervenuti numerosi quesiti dalle amministrazioni per conoscere l'interpretazione delle norme soprattutto in relazione alle disposizioni di cui all'art. 71 del decreto (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), si ritiene opportuno fornire delle indicazioni anche nelle more della conversione in legge del provvedimento.
Il decreto legge, pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147, è entrato in vigore il 26 giugno scorso. Quindi, l'applicazione del regime legale si riferisce alle assenze che si verificano a decorrere da tale data.
In linea generale, la nuova disciplina trova applicazione nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato contrattualizzati e non contrattualizzati nonché, in quanto compatibile, anche ai dipendenti assunti con forme di impiego flessibile del personale.
1. Le assenze per malattia.Il provvedimento legislativo innanzi tutto contiene una nuova disciplina in materia di assenze per malattia.
La normativa stabilisce il trattamento economico spettante al dipendente in caso di assenza per malattia (comma 1), definisce le modalità per la presentazione della certificazione medica a giustificazione dell'assenza (comma 2) e per i controlli che le amministrazioni debbono disporre (comma 3).Quanto al trattamento economico, la disposizione stabilisce che "nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio", con le eccezioni previste nello stesso comma (trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day ospital o a terapie salvavita).
In proposito, si considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità , della retribuzione individuale di anzianità , ove acquisita, degli eventuali assegni ad personam per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti; inoltre, per il personale dell'area I si considerano lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione di parte fissa, la tredicesima mensilità , la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita, eventuali assegni ad personam e analoghe voci per il personale dirigenziale appartenente ad altre aree.
Per la qualificazione delle voci retributive, le amministrazioni dovranno comunque far riferimento alle eventuali definizioni fornite dai contratti collettivi per ciascun comparto o area di riferimento (art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001: "Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi").
La disciplina in esame, a mente dell'ultimo comma dell'art. 71, non può essere derogata dai contratti collettivi. Naturalmente, per le parti non incompatibili con il nuovo regime legale, continueranno ad applicarsi le clausole dei contratti collettivi e degli accordi negoziali di riferimento.
Si segnala che i risparmi conseguenti all'attuazione della norma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e per gli enti diversi dalle amministrazioni statali concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio. Secondo la norma tali risparmi "non possono essere utilizzati per incrementare i fondi destinati alla contrattazione collettiva".
Particolari problemi interpretativi si sono posti in riferimento al comma 2 dell'articolo in questione il quale stabilisce: "2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.".
La norma individua le modalità con cui i pubblici dipendenti debbono giustificare le assenze per malattia. Essa fa riferimento alternativamente alla giustificazione delle assenze che in generale si protraggono per un periodo superiore a dieci giorni e - a prescindere dalla durata - alla giustificazione delle assenze che riguardano il terzo episodio di assenza in ciascun anno solare.Quanto all'individuazione del "periodo superiore a dieci giorni", la fattispecie si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa ("malattia protratta").
Si chiarisce che, in base alla norma, nella nozione di "secondo evento" rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto "evento" di un solo giorno.
Nei casi sopra visti "l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.".
La norma sicuramente esclude che nelle ipotesi descritte la certificazione a giustificazione dell'assenza possa esse rilasciata da un medico libero professionista non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le amministrazioni pertanto non potranno considerare come assenze giustificate quelle avvenute per malattia per le quali il dipendente produca un certificato di un medico libero professionista non convenzionato.
Ciò detto, la lettura della disposizione va operata nel più ampio quadro delle norme costituzionali e dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria delineata dal d.lgs. n. 502 del 1992.
Tale ottica conduce ad un'interpretazione che supera il dato meramente testuale della disposizione, per cui deve ritenersi ugualmente ammissibile la certificazione rilasciata dalle persone fisiche che comunque fanno parte del Servizio in questione e, cioè, dai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992), i quali in base alla convenzione stipulata con le A.S.L. e all'Accordo collettivo nazionale vigente sono tenuti al rilascio della certificazione (Accordo del 23 marzo 2005, art. 45). Anche in questo caso la qualità del medico - ossia l'evidenza del rapporto con il Servizio sanitario nazionale - dovrà risultare dalla certificazione.
Si coglie l'occasione per ricordare in questa sede che, in osservanza dei principi della necessità e dell'indispensabilità che improntano la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, in linea generale (salvo specifiche previsioni) le pubbliche amministrazioni non possono chiedere che sui certificati prodotti a giustificazione dell'assenza per malattia sia indicata la diagnosi, essendo sufficiente l'enunciazione della prognosi (si veda in proposito anche la Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 14 giugno 2007, relativa a "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico.", pubblicata nel Supplemento ordinario della G.u. del 13 luglio 2007, n. 161.).
Si segnala all'attenzione la previsione del comma 3 dell'art. 71. La norma impone la richiesta della visita fiscale da parte delle amministrazioni anche nel caso in cui l'assenza sia
limitata ad un solo giorno e, innovando rispetto alle attuali previsioni negoziali, stabilisce un regime orario più ampio per la reperibilità al fine di agevolare i controlli. La norma specifica che la richiesta per l'attivazione della visita fiscale dovrà essere presentata "tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative". Ciò significa che la richiesta di visita fiscale è sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata.
2. L'incidenza delle assenze dal servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione collettiva.Il comma 5 dell'at. 71 in esame stabilisce che "5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità , compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità , le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
La norma vuole rispondere ad un criterio di efficienza ed economicità poiché impedisce che le amministrazioni possano considerare l'assenza dal servizio come presenza ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.
Essa riguarda in generale tutte le assenze, con esclusione delle assenze individuate nel medesimo comma 5, le quali - in ragione della causale - non possono tradursi in una penalizzazione per il dipendente (maternità , compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e paternità , permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i dipendenti portatori di handicap grave i permessi di cui all'
articolo 33, commi 6 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Nell'interpretazione della disposizione acquista un particolare significato la parola "distribuzione", dovendosi quindi far riferimento a quelle somme (il cui finanziamento avviene
mediante i fondi per la contrattazione collettiva) che sono destinate ad essere distribuite mediante contrattazione integrativa, vale a dire alle somme destinate a remunerare la produttività , l'incentivazione ed i risultati. In buona sostanza, la norma - che ha una forte valenza di principio - vincola le amministrazioni in sede negoziale e, in particolare, in sede di contrattazione integrativa impedendo di considerare allo stesso modo la presenza e l'assenza dal servizio ai fini dell'assegnazione di premi di produttività o altri incentivi comunque denominati, delle progressioni professionali ed economiche, dell'attribuzione della retribuzione di risultato per i dirigenti (la norma non riguarda invece la retribuzione di posizione, che non ha carattere di incentivo ma di corrispettivo connesso alle responsabilità derivanti dalla titolarità dell'incarico).
Quanto ai permessi "per citazione a testimoniare" si chiarisce che la disposizione non ha inteso disciplinare una nuova tipologia di permesso, ma solo attribuire rilievo alla particolare causale considerata, nell'ambito dell'utilizzo delle ordinarie forme di assenza giustificata dal lavoro già esistenti (permessi retribuiti per documentati motivi personali, ferie o permessi da recuperare o, se la testimonianza è resa a favore dell'amministrazione, permessi per motivi di servizio).
Restano comunque fermi gli ordinari principi in materia di premialità , cosicché è chiaro che la norma non intende in alcun modo introdurre degli automatismi legati alla presenza in servizio.La nuova previsione legislativa, infatti, non vuole derogare alla natura e ai contenuti dei progetti e dei programmi di produttività e alla conseguente necessità di valutare comunque l'effettivo apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi, attraverso l'introduzione di un nuovo criterio, automatico e generalizzato, di erogazione dei relativi compensi incentivanti, incentrato sulla sola presenza in servizio. Neppure tale criterio può ritenersi valido ed efficace per le sole tipologie di assenza considerate dal legislatore come assimilate alla presenza in servizio. Infatti, nelle suddette ipotesi di assenza, i lavoratori e le lavoratrici hanno titolo ad essere valutati per l'attività di servizio svolta e per i risultati effettivamente conseguiti ed hanno titolo a percepire i compensi diproduttività , secondo le previsioni dei contratti integrativi vigenti presso le amministrazioni, solo in
misura corrispondente alle attività effettivamente svolte ed ai risultati concretamente conseguiti dagli stessi, mentre l'assenza dal servizio non può riverberarsi in una penalizzazione rispetto agli altri dipendenti. In altri termini, e secondo i consolidati orientamenti della magistratura contabile (es.: Corte dei conti, Sez II centrale, sent. n. 44 del 2003), nell'erogazione dei compensi incentivanti deve essere esclusa ogni forma di automatica determinazione del compenso o di "erogazione a pioggia".
Resta inoltre fermo che le indennità o le retribuzioni connesse a determinate modalità della prestazione lavorativa (ad es. turno, reperibilità , rischio, disagio, trattamento per lavoro straordinario ecc.) possono essere erogate soltanto in quanto la prestazione sia stata effettivamente svolta.
3. Il calcolo ad ore dei permessi retribuiti.
Il comma 4 dell'art. 71 contiene dei criteri per la contrattazione collettiva. In particolare, si esprime la direttiva che i permessi retribuiti che possono essere fruiti a giorni o alternativamente ad ore debbano essere quantificati comunque ad ore. Inoltre, si stabilisce che "Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.".
La norma risponde all'evidente esigenza di impedire distorsioni nell'applicazione delle clausole e delle disposizioni che prevedono permessi retribuiti, evitando che i permessi siano chiesti e fruiti sempre nelle giornate in cui il dipendente dovrebbe recuperare l'orario. La norma è rivolta alle parti negoziali e sarà applicata in sede di contrattazione integrativa; tuttavia, lì dove i contratti collettivi vigenti prevedono l'alternatività tra la fruizione a giornate e quella ad ore dei permessi, fissando già il monte ore, le amministrazioni sono tenute ad applicare direttamente il secondo periodo del comma 4 in esame a partire dall'entrata in vigore del decreto legge.
Si segnala infine che, come previsto dal comma 6 dell'art. 71 in esame, le nuove norme assumono carattere imperativo non potendo essere derogate dai contratti o dagli accordi collettivi.
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
Renato BRUNETTA
Emanata la circolare del Ministro Brunetta che chiarisce la nuova normativa introdotta dal D.L. 112-2008 nei confronti dei pubblici dipendenti che si assentano per malattia (pubblicata il Mercoledì 30 Luglio 2008 07:17)
Riportiamo la circolare emamata dal Ministro della Funzione Pubblica Brunetta, in merito all'interpretazione autentica delle norme emanate con il Decreto legge 112-2008 che instaurano una nuova disciplina delle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti.PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SERVIZIO TRATTAMENTO PERSONALE
Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001
CIRCOLARE N. 7/2008
Decreto legge n. 112 del 2008 - "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria" - art. 71 - assenze dal servizio dei pubblici dipendenti.Come noto, con il decreto legge n. 112 del 2008 sono state adottate delle misure normative finalizzate ad incrementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni anche mediante interventi in materia di trattamento del personale.
Considerato che sono pervenuti numerosi quesiti dalle amministrazioni per conoscere l'interpretazione delle norme soprattutto in relazione alle disposizioni di cui all'art. 71 del decreto (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), si ritiene opportuno fornire delle indicazioni anche nelle more della conversione in legge del provvedimento.
Il decreto legge, pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147, è entrato in vigore il 26 giugno scorso. Quindi, l'applicazione del regime legale si riferisce alle assenze che si verificano a decorrere da tale data.
In linea generale, la nuova disciplina trova applicazione nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato contrattualizzati e non contrattualizzati nonché, in quanto compatibile, anche ai dipendenti assunti con forme di impiego flessibile del personale.
1. Le assenze per malattia.Il provvedimento legislativo innanzi tutto contiene una nuova disciplina in materia di assenze per malattia.
La normativa stabilisce il trattamento economico spettante al dipendente in caso di assenza per malattia (comma 1), definisce le modalità per la presentazione della certificazione medica a giustificazione dell'assenza (comma 2) e per i controlli che le amministrazioni debbono disporre (comma 3).Quanto al trattamento economico, la disposizione stabilisce che "nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio", con le eccezioni previste nello stesso comma (trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day ospital o a terapie salvavita).
In proposito, si considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità , della retribuzione individuale di anzianità , ove acquisita, degli eventuali assegni ad personam per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti; inoltre, per il personale dell'area I si considerano lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione di parte fissa, la tredicesima mensilità , la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita, eventuali assegni ad personam e analoghe voci per il personale dirigenziale appartenente ad altre aree.
Per la qualificazione delle voci retributive, le amministrazioni dovranno comunque far riferimento alle eventuali definizioni fornite dai contratti collettivi per ciascun comparto o area di riferimento (art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001: "Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi").
La disciplina in esame, a mente dell'ultimo comma dell'art. 71, non può essere derogata dai contratti collettivi. Naturalmente, per le parti non incompatibili con il nuovo regime legale, continueranno ad applicarsi le clausole dei contratti collettivi e degli accordi negoziali di riferimento.
Si segnala che i risparmi conseguenti all'attuazione della norma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e per gli enti diversi dalle amministrazioni statali concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio. Secondo la norma tali risparmi "non possono essere utilizzati per incrementare i fondi destinati alla contrattazione collettiva".
Particolari problemi interpretativi si sono posti in riferimento al comma 2 dell'articolo in questione il quale stabilisce: "2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.".
La norma individua le modalità con cui i pubblici dipendenti debbono giustificare le assenze per malattia. Essa fa riferimento alternativamente alla giustificazione delle assenze che in generale si protraggono per un periodo superiore a dieci giorni e - a prescindere dalla durata - alla giustificazione delle assenze che riguardano il terzo episodio di assenza in ciascun anno solare.Quanto all'individuazione del "periodo superiore a dieci giorni", la fattispecie si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa ("malattia protratta").
Si chiarisce che, in base alla norma, nella nozione di "secondo evento" rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto "evento" di un solo giorno.
Nei casi sopra visti "l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.".
La norma sicuramente esclude che nelle ipotesi descritte la certificazione a giustificazione dell'assenza possa esse rilasciata da un medico libero professionista non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le amministrazioni pertanto non potranno considerare come assenze giustificate quelle avvenute per malattia per le quali il dipendente produca un certificato di un medico libero professionista non convenzionato.
Ciò detto, la lettura della disposizione va operata nel più ampio quadro delle norme costituzionali e dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria delineata dal d.lgs. n. 502 del 1992.
Tale ottica conduce ad un'interpretazione che supera il dato meramente testuale della disposizione, per cui deve ritenersi ugualmente ammissibile la certificazione rilasciata dalle persone fisiche che comunque fanno parte del Servizio in questione e, cioè, dai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992), i quali in base alla convenzione stipulata con le A.S.L. e all'Accordo collettivo nazionale vigente sono tenuti al rilascio della certificazione (Accordo del 23 marzo 2005, art. 45). Anche in questo caso la qualità del medico - ossia l'evidenza del rapporto con il Servizio sanitario nazionale - dovrà risultare dalla certificazione.
Si coglie l'occasione per ricordare in questa sede che, in osservanza dei principi della necessità e dell'indispensabilità che improntano la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, in linea generale (salvo specifiche previsioni) le pubbliche amministrazioni non possono chiedere che sui certificati prodotti a giustificazione dell'assenza per malattia sia indicata la diagnosi, essendo sufficiente l'enunciazione della prognosi (si veda in proposito anche la Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 14 giugno 2007, relativa a "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico.", pubblicata nel Supplemento ordinario della G.u. del 13 luglio 2007, n. 161.).
Si segnala all'attenzione la previsione del comma 3 dell'art. 71. La norma impone la richiesta della visita fiscale da parte delle amministrazioni anche nel caso in cui l'assenza sia
limitata ad un solo giorno e, innovando rispetto alle attuali previsioni negoziali, stabilisce un regime orario più ampio per la reperibilità al fine di agevolare i controlli. La norma specifica che la richiesta per l'attivazione della visita fiscale dovrà essere presentata "tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative". Ciò significa che la richiesta di visita fiscale è sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata.
2. L'incidenza delle assenze dal servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione collettiva.Il comma 5 dell'at. 71 in esame stabilisce che "5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità , compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità , le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
La norma vuole rispondere ad un criterio di efficienza ed economicità poiché impedisce che le amministrazioni possano considerare l'assenza dal servizio come presenza ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.
Essa riguarda in generale tutte le assenze, con esclusione delle assenze individuate nel medesimo comma 5, le quali - in ragione della causale - non possono tradursi in una penalizzazione per il dipendente (maternità , compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e paternità , permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i dipendenti portatori di handicap grave i permessi di cui all'
articolo 33, commi 6 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Nell'interpretazione della disposizione acquista un particolare significato la parola "distribuzione", dovendosi quindi far riferimento a quelle somme (il cui finanziamento avviene
mediante i fondi per la contrattazione collettiva) che sono destinate ad essere distribuite mediante contrattazione integrativa, vale a dire alle somme destinate a remunerare la produttività , l'incentivazione ed i risultati. In buona sostanza, la norma - che ha una forte valenza di principio - vincola le amministrazioni in sede negoziale e, in particolare, in sede di contrattazione integrativa impedendo di considerare allo stesso modo la presenza e l'assenza dal servizio ai fini dell'assegnazione di premi di produttività o altri incentivi comunque denominati, delle progressioni professionali ed economiche, dell'attribuzione della retribuzione di risultato per i dirigenti (la norma non riguarda invece la retribuzione di posizione, che non ha carattere di incentivo ma di corrispettivo connesso alle responsabilità derivanti dalla titolarità dell'incarico).
Quanto ai permessi "per citazione a testimoniare" si chiarisce che la disposizione non ha inteso disciplinare una nuova tipologia di permesso, ma solo attribuire rilievo alla particolare causale considerata, nell'ambito dell'utilizzo delle ordinarie forme di assenza giustificata dal lavoro già esistenti (permessi retribuiti per documentati motivi personali, ferie o permessi da recuperare o, se la testimonianza è resa a favore dell'amministrazione, permessi per motivi di servizio).
Restano comunque fermi gli ordinari principi in materia di premialità , cosicché è chiaro che la norma non intende in alcun modo introdurre degli automatismi legati alla presenza in servizio.La nuova previsione legislativa, infatti, non vuole derogare alla natura e ai contenuti dei progetti e dei programmi di produttività e alla conseguente necessità di valutare comunque l'effettivo apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi, attraverso l'introduzione di un nuovo criterio, automatico e generalizzato, di erogazione dei relativi compensi incentivanti, incentrato sulla sola presenza in servizio. Neppure tale criterio può ritenersi valido ed efficace per le sole tipologie di assenza considerate dal legislatore come assimilate alla presenza in servizio. Infatti, nelle suddette ipotesi di assenza, i lavoratori e le lavoratrici hanno titolo ad essere valutati per l'attività di servizio svolta e per i risultati effettivamente conseguiti ed hanno titolo a percepire i compensi diproduttività , secondo le previsioni dei contratti integrativi vigenti presso le amministrazioni, solo in
misura corrispondente alle attività effettivamente svolte ed ai risultati concretamente conseguiti dagli stessi, mentre l'assenza dal servizio non può riverberarsi in una penalizzazione rispetto agli altri dipendenti. In altri termini, e secondo i consolidati orientamenti della magistratura contabile (es.: Corte dei conti, Sez II centrale, sent. n. 44 del 2003), nell'erogazione dei compensi incentivanti deve essere esclusa ogni forma di automatica determinazione del compenso o di "erogazione a pioggia".
Resta inoltre fermo che le indennità o le retribuzioni connesse a determinate modalità della prestazione lavorativa (ad es. turno, reperibilità , rischio, disagio, trattamento per lavoro straordinario ecc.) possono essere erogate soltanto in quanto la prestazione sia stata effettivamente svolta.
3. Il calcolo ad ore dei permessi retribuiti.
Il comma 4 dell'art. 71 contiene dei criteri per la contrattazione collettiva. In particolare, si esprime la direttiva che i permessi retribuiti che possono essere fruiti a giorni o alternativamente ad ore debbano essere quantificati comunque ad ore. Inoltre, si stabilisce che "Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.".
La norma risponde all'evidente esigenza di impedire distorsioni nell'applicazione delle clausole e delle disposizioni che prevedono permessi retribuiti, evitando che i permessi siano chiesti e fruiti sempre nelle giornate in cui il dipendente dovrebbe recuperare l'orario. La norma è rivolta alle parti negoziali e sarà applicata in sede di contrattazione integrativa; tuttavia, lì dove i contratti collettivi vigenti prevedono l'alternatività tra la fruizione a giornate e quella ad ore dei permessi, fissando già il monte ore, le amministrazioni sono tenute ad applicare direttamente il secondo periodo del comma 4 in esame a partire dall'entrata in vigore del decreto legge.
Si segnala infine che, come previsto dal comma 6 dell'art. 71 in esame, le nuove norme assumono carattere imperativo non potendo essere derogate dai contratti o dagli accordi collettivi.
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
Renato BRUNETTA
Firmato il decreto che consente l'impiego dei militari per il controllo dell'ordine pubblico nelle città (pubblicata il Mercoledì 30 Luglio 2008 08:35)
SICUREZZA: MILITARI IN CITTA' IN DIVISA MA SENZA MITRA
MARONI E LA RUSSA, INIZIATIVA UTILE. PD-IDV, E' PRESA IN GIRO
(di Matteo Guidelli da ANSA)
In tuta mimetica quelli chiamati a vigilare su siti sensibili e centri di accoglienza per immigrati; in divisa d'ordinanza, ma senza mitra, quelli che pattuglieranno le strade assieme a poliziotti e carabinieri: da lunedì arrivano i militari nelle città italiane, tremila in tutto, più della metà divisi tra Roma, Milano e Napoli.
Il ministro dell'Interno Roberto Maroni e quello della Difesa Ignazio La Russa hanno firmato il decreto attuativo del provvedimento voluto dal governo, che di fatto, da il via libera all'operazione dopo l'ok del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica riunitosi in mattinata al Viminale.
Un'iniziativa ''utile'' - dicono entrambi ribadendo che tra loro c'è stata ''piena condivisione'' e ''sintonia'' nelle scelte - che non porterà ad una ''militarizzazione delle città '' e che, anzi, servirà per dare una ''maggiore percezione di sicurezza ai cittadini''.
Di tutt'altra opinione l'opposizione che definisce l'intera operazione ''una presa in giro'': ''è una misura d'immagine - dice il ministro dell'Interno del governo ombra del Pd, Marco Minniti - che rischia di produrre l'effetto opposto e cioè quello di un paese in una grave e incontrollata emergenza sicurezza''.
Di ''provvedimento bandiera'' parla anche Roberta Pinotti, ministro ombra della Difesa, sottolineando che ''con una toppa si cerca di coprire il buco dei tagli alla difesa e alla sicurezza''.
''Avremo un militare ogni 10 comuni - taglio corto il leader dell'Idv Antonio Di Pietro - e che vuoi che faccia se non andare al bar insieme ad un poliziotto?''.
Il piano approvato prevede una durata di sei mesi e costerà alle casse dello Stato 31,2 milioni nel 2008 e altrettanti nel 2009.
Dei tremila militari, mille sono destinati alla vigilanza dei siti sensibili (sono 51 a Roma, 20 a Milano e 1 a Napoli) e mille ai controlli all'esterno dei centri per gli immigrati dislocati in 16 province: consentiranno alle forze dell'ordine, hanno spiegato i ministri, di recuperare personale da destinare ai servizi sul territorio.
I restanti mille, invece, saranno impiegati in pattuglie composte da due militari che affiancheranno uno o due poliziotti e carabinieri. Soldati che hanno svolto un addestramento specifico, si muoveranno a piedi, avranno come dotazione un'arma corta, potranno svolgere compiti di pubblica sicurezza ma non di polizia giudiziaria: in pratica potranno arrestare solo le persone sorprese in flagranza di reato.
A Roma ne arriveranno 195, a Milano 170 e a Napoli 150, più della metà di quelli a disposizione; i restanti andranno invece a Bari e Catania (90), Torino (80), Verona (75), Palermo (50) e Padova (45).
Tra sei mesi, spiega Maroni, spetterà ad un comitato tecnico istituito al ministero dell'Interno e di cui fanno parte il capo della Polizia, quello dei carabinieri e il capo di stato maggiore della Difesa, fare una valutazione per vedere come ha funzionato il piano e se è il caso di coinvolgere altre città .
''Grazie al piano - aggiunge - le forze dell'ordine potranno svolgere al meglio le funzioni di pubblica sicurezza che ora non possono fare perché impegnate nella vigilanza dei siti''.
Stessi concetti da La Russa: ''Le forze dell'ordine potevano anche farcela da sole, ma noi non abbiamo voluto aspettare e, anzi, abbiamo voluto dare una risposta immediata alla legittima attesa dei cittadini di non aver paura''.
Positiva è anche la valutazione dei sindaci delle città interessate, anche se tra Alemanno e La Russa c'e' stato un botta e risposta proprio sull'utilizzo dei militari in pattuglia. ''Non ci saranno soldati in giro per la città '' ha detto il primo cittadino subito corretto dal ministro: ''ci saranno, deciderà il prefetto dove dislocarli''.
Contrari al piano, invece, i sindacati delle forze di polizia. ''E' uno sperpero di risorse'' dice l'Associazione dei funzionari di polizia, spalleggiata dal Silp-Cgil che definisce il piano una ''costosissima operazione di facciata'' dall'efficacia ''assolutamente trascurabile''.
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Confermati i tagli della manovra finanziaria al Comparto Difesa e Sicurezza (pubblicata il Domenica 20 Luglio 2008 14:08)
Il Governo conferma i tagli previsti dalla manovra finanziaria con il decreto legge 112/2008 al Comparto Difesa e Sicurezza. Forti proteste e stato di agitazione dei Sindacati delle Forze di Polizia e dei Cocer delle Forze Armate.
"Nonostante le ripetute rassicurazioni di alcuni esponenti di governo, registriamo che il maxiemendamento governativo al decreto legge 112/2008 sulla manovra finanziaria conferma il volume dei tagli alla sicurezza ed alla difesa previsto dal testo originario. Le modifiche apportate dalle Commissioni sono di fatto irrilevanti e lasciano intatto il problema e a ciò nulla è stato aggiunto dal Governo".
È quanto sottolineano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle forze di polizia e dei Cocer delle forze armate. "Ci saranno dunque - prevedono gli esponenti del comparto sicurezza e difesa - pesantissimi rischi di ricadute sul livello di sicurezza che potrà essere garantito, sia a causa dell'impossibilità di reintegrare il personale che andrà in pensione "coatta" (40.000 donne e uomini), nonostante già oggi ci sia grave carenza d'organico, sia a causa degli oltre 3 miliardi di risorse tolti dai bilanci delle Forze di polizia ed armate".
"Il Governo su sicurezza e difesa conferma dunque la scelta di operare ingenti tagli invece di realizzare gli altrettanto ingenti investimenti promessi pochi mesi fa in campagna elettorale; bene hanno fatto quindi - proseguono i rappresentanti delle organizzazioni del comparto sicurezza e difesa - tutti i sindacati e tutti i cocer a manifestare il 17 luglio davanti a Montecitorio e bene fanno oggi, all'indomani della presentazione del maxiemendamento, a non far rientrare lo stato di mobilitazione degli operatori del Comparto ma, anzi, ad avviare sin d'ora lo studio di tutte le iniziative che possano risultare idonee a tutelare la sicurezza dei cittadini italiani e di coloro i quali questa sicurezza tutti i giorni sono chiamati a garantire".
A sottoscrivere l'iniziativa di oggi sono i sindacati della Polizia di Stato Siulp, Sap, Silp per la Cgil, Siap Anfp, Consap Anip Italia Sicura, Fsp Ugl, Coisp e Uilps; quelli della Polizia Penitenziaria Sappe, Cgil Fp, Cisl Fps, Uil Penitenziari, Sinappe e Uspp; i sindacati del Corpo Forestale dello Stato Sapaf, Cgil Fp, Cisl Fps, Uil Pa Ugl e Fesipo; le Rappresentanze Militari del comparto Sicurezza Cocer Carabinieri, e le Rappresentanze Militari del comparto Difesa Cocer Esercito, Cocer Marina Militare e Cocer Aeronautica Militare.
La Segretaria confederale responsabile dell'Ufficio Sicurezza e Legalità esprime le perplessità della Cgil sul D.L. emamato da Governo sulla Sicurezza (pubblicata il Martedì 22 Luglio 2008 22:47)
Sicurezza: Lamonica, norme insufficienti e propagandistiche
In occasione dell'approvazione del decreto sulla sicurezza la Segretaria confederale Vera Lamonica ha rilasciato una dichiarazione con cui esprime le valutazioni della CGIL Nazionale sia sul decreto sia sulla politica della sicurezza del Governo.
Roma, 15 luglio - "La Cgil giudica del tutto insufficienti e propagandistiche le norme contenute nel pacchetto sicurezza". Così la segretaria confederale della Cgil, con delega ai temi di legalità e sicurezza, Vera Lamonica, commenta l'approvazione alla Camera, con voto di fiducia, del decreto sicurezza. "Mentre il governo, e la sua maggioranza, continuano a sollevare l'allarme sociale sul tema della sicurezza, allo stesso tempo si approvano norme che non sono supportate da un adeguato finanziamento, parziali in alcuni aspetti e in altri già duramente condannati dall'Unione Europea", aggiunge la dirigente sindacale.
Ma sono diversi gli "aspetti negativi" sui quali fare chiarezza: "In primo luogo - osserva Lamonica - l'insieme delle norme che riguardano la condizione di clandestino sembrano portare al riconoscimento di reato quella che è una ineluttabile condizione". Infatti, continua, "da un lato c'è la obbligatorietà dell'arresto quando si dichiarano false generalità , o quando si viene meno all'obbligo di espulsione, e dall'altro si introduce l'aggravante dello stato di clandestinità nella commissione di reati". Quest'ultimo concetto, spiega Lamonica, "sembra essere il più preciso nel profilare a tutti gli effetti la configurazione del reato di clandestinità ". Inoltre, "altra cosa grave è l'introduzione dei centri di identificazione e espulsione, al posto dei centri di permanenza temporanea, nei quali si potrà essere trattenuti fino a 18 mesi: un arco di tempo molto più simile al concetto di detenzione piuttosto che a quello di accoglienza". E ancora, "a suffragare ulteriormente questa tesi, l'ipotesi di sequestro dell'appartamento fittato a clandestini".
Per la segretaria confederale, inoltre, l'insieme delle norme racchiuse nel pacchetto sicurezza, "richiederebbero adeguati stanziamenti finanziari e questa necessità contrasta con quanto definito con il decreto 112, e nelle successive modifiche, dove le risorse risultano essere del tutto insufficienti, sia sul versante delle forze di polizia civile e militare, che nell'utilizzo dei militari stante i tagli a ordine pubblico, sicurezza e difesa". Inoltre, aggiunge, "gli ultimi emendamenti che tentano un recupero di risorse per il comparto sicurezza, e forse solo dal 2009, utilizzano le risorse stanziate per le famiglie vittime di mafia. Quelle stesse famiglie che si sono spese con forza contro le ipotesi di modifica, e di depotenziamento, del carcere duro per i boss di mafia, il 41 bis".
L'altro punto di "estrema gravità " è per la dirigente sindacale "la sostituzione del vecchio emendamento ‘salva Berlusconi' che prevedeva la sospensione per un anno dei processi per i reati con pene inferiori a 10 anni. La nuova norma è la prova provata che tutto era mirato alla difesa del presidente del Consiglio. Infatti, approvato il lodo Alfano, si è introdotta la norma che prevede la sospensione, anche in fase dibattimentale, per 18 mesi di processi con condanne fino a 4 anni che di fatto amplia il concetto di indulto approvato dal precedente governo e peraltro fortemente criticato dalla Cgil. Si introduce così un concetto di indulto simile a un'amnistia e, rispetto al limite temporale individuato nei reati commessi fino al giugno 2002, resta comunque un sospetto di incostituzionalità ".
Le attribuzioni al sindaco di nuovi poteri in materia di ordine pubblico e sicurezza, osserva la sindacalista, "in assenza di un quadro normativo adeguato che assegni i nuovi compiti alla polizia locale, destano preoccupazione perché possono configurare scelte in contrasto ad una omogeneità di indirizzi per i compiti di tutte le forze dell'ordine sul territorio: è possibile che si possa eccedere dalle funzioni specifiche dei vigili urbani". Le stesse preoccupazioni destano l'utilizzo dei tremila militari in funzione di pattugliamento per la sicurezza e il controllo del territorio: "Un provvedimento - giudica Lamonica - ristretto nel tempo e di scarsa efficacia operativa. Una manovra ad effetto che mira a rassicurare la popolazione attraverso un'operazione di pura apparenza e propaganda".
Sono da apprezzare, conclude la segretaria confederale della Cgil, "quelle norme introdotte per la facilitazione della confisca dei beni ai mafiosi e la relativa assegnazione a fini sociali. Resta ancora aperto il problema, sollevato da più parti, per la istituzione di un agenzia per i beni confiscati che rilevi i compiti oggi del demanio dello stato e del commissariato per i beni confiscati".
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Rifiuti, Esercito, carcere e superprocura: ecco i punti della legge (pubblicata il Giovedì 10 Luglio 2008 15:46)
Rifiuti, Esercito, carcere e superprocura: ecco i punti della leggeDall'uso dell'esercito all'istituzione di una superprocura contro i reati ambientali, passando l'individuazione di discariche anti-emergenza e la costruzione dei termovalorizzatori, senza dimenticare la raccolta differenziata e il tassello della "restituzione" allo Stato dei soldi spesi per l'emergenza. E, ovviamente, la nomina del sottosegretario alla presidenza del Consiglio all'emergenza rifiuti, già capo della Protezione civile Guido Bertolaso, che gestirà le azioni per "ripulire" la Campania dai rifiuti. Sono queste alcune delle misure più qualificanti contenute nell'ormai '"ex-decreto" sull'emergenza rifiuti in Campania (approvato ieri nell'Aula del Senato con il testo licenziato dalla Camera).La prima legge licenziata da questo governo prevede un sottosegretario di Stato che coordina le operazioni per superare il periodo di emergenza e che ha pieni poteri: potrà procedere a espropri per la pubblica utilità e chiedere l'impiego delle Forze Armate. Tra le altre cose, è tenuto a presentare al Parlamento una relazione, sessanta giorni prima della cessazione dello stato di emergenza, in cui, oltre a riassumere lo stato dell'arte, vengono individuati soggetti pubblici e privati cui sarà affidata l'ordinario. Con il provvedimento varato dal Parlamento diventano aree di interresse strategico nazionale le zone degli impianti (che siano essi discariche o termovalorizzatori) e alla loro protezione e vigilanza verranno impiegate le Forze Armate con funzioni di agenti di pubblica sicurezza (ma non di polizia giudiziaria, per l'identificazione ci si deve recare alla centrale più vicina).
Ci sarà il carcere per chi promuove le proteste (fino a 5 anni), per chi intralcia la gestione dei rifiuti (1 anno), per chi cerca di entrare abusivamente nei siti o ostacolo i lavori (da 3 mesi a 1 anno). Le discariche individuate sono 10: Savigano Irpino (Av), Sant'Arcangelo Trimonte (Bn), due a Terzigno (Na), Andreatta (Av), Santa Maria La Fossa (Ce), Torrione (Ce), due a Serre (Sa), e la "contestata" cava di Chiaiano (Na). I termovalorizzatori saranno quattro, con priorità , per il conferimento delle "ecoballe", a quello, ormai pronto per gennaio, di Acerra, poi è autorizzata la realizzazione dei termovalorizzatori di Santa Maria La Fossa, di Salerno e di Napoli, prima individuato a Agnano ma già escluso dalla commissione tecnica. C'è poi sempre nel provvedimento anti-rifiuti in Campania, l'istituzione della superprocura per i reati ambientali, con riferimento a illeciti nei rifiuti, demandata al tribunale di Napoli che sarà competente sull'intera regione.
E tra le norme introdotte anche il "prestito" che lo Stato fa alla Campania per superare l'emergenza rifiuti: ovvero, la Campania, (ma anche una qualsiasi Regione dove ci sia lo stato di emergenza) restituirà i soldi spesi per l'emergenza, sotto forma di minori trasferimenti da parte dello Stato con la definizione di un decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze. I finanziamenti ai termovalorizzatori per bruciare ecoballe, i Cip6, vengono estesi ai quattro termovalorizzatori campani solo per la quota organica. Si può usufruire, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale, di una serie di deroghe. E' prevista una maggiorazione della tariffa (pari al 15, 25 e 40% dell'importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuti conferita) sullo smaltimento dei rifiuti indifferenziati per i comuni che non raggiungono l'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 25% dei rifiuti urbani prodotti entro il dicembre 2009, al 35% entro il dicembre 2010 e al 50% entro il 2011.
Il decreto prevede, per il dopo emergenza, anche lo stanziamento 47 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 per la realizzazione di iniziative di bonifica. Il decreto individua anche una data per la cessazione dello stato di emergenza al 31 dicembre 2009.
Kabul: Non gravi i due militari italiani feriti in Afghanistan (pubblicata il Giovedì 10 Luglio 2008 16:01)
Una pattuglia di militari italiani, appartenente alla Forward Support Base, in servizio di pattugliamento antimortaio, è stata attaccata ieri sera da parte di elementi ostili con lanciarazzi e fuoco di armi leggere. Due militari feriti sono stati prontamente soccorsi e ricoverati presso l'ospedale da campo di Herat dove sono stati operati per ferite alle braccia e alle gambe.
Si tratta dii due "Fucilieri dell'aria"! dell'Aeronautica - il tenente Gabriele Rame, di Benevento, e il primo aviere Francesco Manco, di Zollino (Lecce) - rimasti feriti dall'esplosione di un ordigno posto sul ciglio di una strada cinque chilometri a sud di Herat nell'Afghanistan occidentale mentre erano a bordo di un veicolo blindato Lince. Entrambi sono ricoverati all'ospedale da campo 'Gole 2' di Erta, sede del comando italiano.
Secondo le informazioni dello Stato maggiore della Difesa italiana, il sottufficiale ha riportato fratture agli arti inferiori "che non destano preoccupazioni", mentre l'ufficiale lamenta solo ferite lievi. Secondo fonti spagnole i due elicotteri Superbolli di Madrid interventi in soccorso dei militari italiani sono stati attaccati. Per coprire l'attività di recupero sono dovuti intervenire due elicotteri d'attacco italiani A-129 Mangusta.
I due militari italiani rimasti feriti in un attentato nell'ovest dell'Afghanistan "non sono in pericolo di vita". Lo ha affermato il ministro della Difesa, Ignazio La Russa intervenendo in diretta telefonica al Tg1. "Non destano preoccupazioni, per uno dei due le ferite sono agli arti superiori e inferiori, mentre per l'altro soltanto a un arto inferiore", ha spiegato il ministro sottolineando che "per fortuna non sono in pericolo di vita".
Al riguardo il Ministro della Difesa Ignazio La Russa ha dichiarato: "Si è trattato di un avvenimento a pochi chilometri dall'aeroporto di Herat, a sette chilometri, in una zona normalmente abbastanza tranquilla, ma questo dimostra che, senza bisogno di cambiare nessun atteggiamento, non c'è in realtà nessuna zona tranquilla quando si è in missione di pace. E questo è un merito ancora maggiore per i nostri soldati che fanno ogni giorno il loro dovere". I pericoli "non sono mai mancati" ed "".
Secondo La Russa, comunque, i rischi per il nostro contingente non sono in aumento: "Direi di no, anche se il livello di rischio resta elevato; sappiamo bene che i pericoli in Afghanistan non sono mai mancati".
Il Ministro della Difesa LA RUSSA: puntiamo a dimezzare i tagli, da 680 a 300 mln. (pubblicata il Giovedì 10 Luglio 2008 16:08)
"Nessuna guerra con Tremonti, sacrifici toccano a tutti"Roma, 9 lug. (Apcom) - Per riuscire a conseguire il suo obiettivo, La Russa punta molto sul "pressing" dei parlamentari: sui tagli "ancora non è detta l'ultima parola. C'è il lavoro parlamentare, e c'è una larga condivisione sulla necessità di apportare migliorie al testo del governo, che è rispettoso delle indicazioni del Parlamento: non ci sono blindature, non chiedo obbedienza cieca e assoluta alla proposta del governo. Ci sono alcuni emendamenti già presentati, dichiarati ammissibili, alcuni presentati dal governo, che potrebbero migliorare l'aspetto non positivo". E ai parlamentari suggerisce che "anche il Presidente della Repubblica, come capo delle Forze armate, credo sia interessato: potreste sentirlo in maniera bipartisan".
In particolare, La Russa rivendica il differimento al prossimo anno del taglio sulla cosiddetta "professionalità ": "Quest'anno sarà solo del 7%, e soltanto dal prossimo anno scatterà il taglio pesante del 40%. Ma il prossimo anno avremo avuto il tempo di rimodulare gli investimenti: piuttosto che avere tanti carri armati che non posso usare perché non ho benzina, è meglio ripensare investimenti sulla media delle disponibilità ". E quanto alle ricadute sulle commesse di Finmeccanica, La Russa assicura di aver "messo a disposizione le mie gambe" per promuovere all'estero i prodotti italiani: e già la prossima settimana "andrò in Algeria con Guarguaglini sperando di ottenere una commessa importante".
Quel che è certo, è che La Russa non vuole scatenare nessuna guerra col collega Tremonti: "Non c'è una guerra, io comprendo le sue esigenze, lui fa finta di comprendere le mie...", scherza. "Ma lui ne ha tante da ascoltare, non gli butto la croce addosso. Io non lavoro solo sul mio orticello, dico no alle cose sbagliate, e gliene sto dicendo molti, ma non sono tutti no. Non mi vedrete mai schierato armi e bagagli contro Tremonti, ma impegnato in un contesto difficile a limitare la sofferenza del ministero Difesa, trovando soluzioni o accettando soluzioni intermedie". Il ministro della Difesa riconosce infatti che "in un quadro di sacrifici necessari dobbiamo farne anche noi", e tuttavia "con la consapevolezza della specificità del nostro comparto".
Il suggerimento di La Russa è quello di "lavorare di fantasia" per "trovare la strada per ulteriori risparmi" ma anche per altre forme di finanziamento. Una la suggerisce lui stesso, e riguarda la dismissione del patrimonio immobiliare delle Forze armate, tutte le caserme inutilizzate dopo la fine della leva obbligatoria: "Una parte se l'è già incamerato il Tesoro nella scorsa legislatura, ma ce ne è ancora una parte importante. Sto lavorando in accordo con Tremonti: sarebbe corretto che una buona parte del ricavato vada al bilancio della Difesa". Bilancio rispetto al quale La Russa conferma l'obiettivo di fine legislatura: portarlo all'1,25% del Pil.
Resoconto dell'incontro sostenuto da CASADIRITTO con il Gabinetto del Ministro della Difesa (pubblicata il Giovedì 10 Luglio 2008 17:33)
COMUNICATO DI CASADIRITTOIl giorno 10 luglio 2008 su convocazione del Gabinetto del Ministro della Difesa si è svolto l'incontro con la delegazione di CASADIRITTO.
La delegazione era composta da Sergio Boncioli, Coordinatore Nazionale, Vincenzo Marruccelli (alloggi Esercito), Antonio Carangelo (alloggi Marina), Livio Coreani (alloggi Esercito), Altero Fasano (alloggi Aeronautica), Claudio Monosilio (alloggi Aeronautica).
Era presente il Consigliere Politico dr. Roberto Petri in rappresentanza del Ministro della Difesa on. Ignazio La Russa.
L'incontro è risultato altamente positivo, in quanto il Rappresentante del Ministro dopo aver ascoltato attentamente le preoccupazioni espresse dal Comitato sull'esame della Bozza di Regolamento riguardante il Piano Casa, si è impegnato ad esaminarle con attenzione e a dare in buona sostanza uno sviluppo positivo alle principali richieste del Comitato CASADIRITTO e cioè:- Sostanziale concomitanza tra uscita del Regolamento e pubblicazione degli elenchi degli alloggi da alienare (per evitare il pericolo della ripresa immediata degli sfratti);
- Eliminazione del limite temporale (5 anni), ipotizzato nella bozza, agli utenti non in grado di acquistare l'immobile e aventi i requisiti richiesti (redditi minimi o handicap) e riconducendo quindi la norma nel concetto assoluto, previsto dalla Legge di assicurare la permanenza, anche in caso di vendita della nuda proprietà , mantenendo le stesse condizioni di affitto;
- Eliminazione del calcolo "creativo" (100 o 200 Euro al mese) per ogni mese di permanenza nell'alloggio, ai "sine titulo", rendendo così pressoché annullata o in misura ridotta l'applicazione degli sconti previsti;
- Modifica della clausola (20% di caparra) all'atto del ricevimento della lettera;
- Dare un carattere di continuità nell'emanazione, nel tempo, di ulteriori quantitativi di alloggi da alienare.
L'incontro, quindi, positivamente interlocutorio in attesa di successivi passaggi istituzionali (parere del COCER etc.), si è concluso con appuntamento già in calendario per i mesi di settembre-ottobre p.v.
Il Comitato CASADIRITTO in questa occasione ringrazia il Dr. Roberto PETRI per la sensibilità dimostrata e le circa seimila famiglie che hanno contribuito in modo partecipe e entusiasmante alla riuscita dell'importante evento.Roma, 10 luglio 2008
Sergio Boncioli
Coordinatore Nazionale CASADIRITTO
Rinnovo del contratto per il Comparto Difesa e Sicurezza: deludente l'incontro a Palazzo Vidoni tra Governo, Sindacati e Cocer (pubblicata il Giovedì 10 Luglio 2008 20:18)
Deludente l'incontro a Palazzo Vidoni tra il Governo, i Sindacati ed i Cocer per discutere del rinnovo contrattuale del Comparto Difesa e Sicurezza. Il Ministro della Funzione Pubblica Brunetta ha messo a disposizione solo 280 milioni, la stessa cifra che aveva disposto Prodi e che a malapena copre la vacanza contrattuale. Che fine hanno fatto i proclami pre elettorali che promettevano stipendi europei e il recupero del potere di acquisto dei salari delle forze dell'ordine e del personale militare?
Montano tensione e proteste tra i Sindacati e i Cocer che, tra l'altro, devono rendere conto al proprio personale rappresentato anche per la mancata riforma delle carriere e per le speranze disattese sul piano dei diritti. Per non parlare poi della beffa subita per il mancato riconoscimento della specificità del Comparto che si è visto accomunato al Pubblico Impiego subendo la scure dei provvedimenti penalizzanti di Brunetta. Fino a dove arriverà lo stato di sopportazione del personale militare?Il resoconto dell'incontroE' in corso proprio in questi minuti l'incontro a Roma, a Palazzo Vidoni, tra il Governo, i Sindacati e i Cocer per discutere dei contenuti del contratto del Comparto Difesa e Sicurezza.
Per la parte governativa sono presenti il ministro BRUNETTA, il ministro LA RUSSA e i Comandanti Generali e Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate e della Guardia di Finanza. Per il personale, i Sindacati delle polizie civili e i Cocer dei militari.
Sembra che il discorso di Brunetta, dopo un inizio giudicato un po' accademico, stucchevole e non privo di richiami al senso di responsabilità e di disciplina ("siamo tra militari ."), sia stato generico e deludente.
Quanto ai contenuti, di fatto sarebbero sul tavolo soltanto i 280 milioni per la coda contrattuale già stanziati dal precedente governo per la coda contrattuale. NEMMENO UN CENTESIMO DI PIÙ.
Da La Russa, parole di circostanza, mentre Sindacati e Cocer hanno espresso tutti, in modo compatto, il loro totale e aperto dissenso.
280 milioni sono lo stesso stanziamento proposto l'anno scorso dal governo Prodi, una somma giudicata già allora assolutamente insufficiente e che aveva indotto le rappresentanze a scendere in piazza il 1° dicembre 2007.
Una completa continuità , quindi, del nuovo Governo rispetto al precedente nonostante i soliti proclami pre-elettorali. Con la beffa ulteriore, per i militari, di continuare probabilmente a vedere negata ogni seppur minima apertura sul fronte dei diritti.
Sembrano annunciarsi, quindi, giorni di tensione e di protesta.
Terremo informati i lettori sugli sviluppi della trattativa e delle iniziative conseguenti.dal sito www.ficiesse.it
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Il Comitato CASADIRITTO convocato dal Ministro della Difesa La Russa (pubblicata il Lunedì 07 Luglio 2008 17:03)
Martedì 8 luglio il Comitato CASADIRITTO è stato convocato dal Ministro della Difesa on. La Russa per discutere del nuovo Regolamento per la gestione del patrimonio demaniale della Difesa a seguito di quanto introdotto dalla Legge 244 in merito al programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione degli alloggi di servizio. L'evento rappresenta un importante riconoscimento al ruolo ed all'impegno di CASADIRITTO che per tanti anni, e con vari Governi, si è fatto portavoce instancabile delle esigenze abitative di migliaia di famiglie di militari. Anche in questa occasione il personale militare potrà contare sull'impegno disinteressato, la coerenza ed il buonsenso di proposte costruttive finalizzate alla soluzione congiunta delle esigenze del personale con quelle dell'Amministrazione Difesa. Ci auguriamo che il Ministro La Russa voglia raccogliere la collaborazione qualificata di CASADIRITTO, frutto di una notevole esperienza maturata in decenni di attività , ed insieme contrastare la lobby della speculazione che con i tentativi di cartolarizzazione hanno rischiato di danneggiare il personale militare tutto e nello stesso tempo depauperare il patrimonio demaniale della Difesa.
C O M U N I C A T O
C A S A D I R I T T O C O N V O C A T O
Il giorno 8 luglio, una delegazione del Comitato CASADIRITTO, verrà ricevuta presso il Gabinetto del Ministro della Difesa.
Oggetto dell'incontro sarà la "bozza" di Regolamento inerente il programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio del Ministero della Difesa (Legge 244 comma 629).
In tale sede CASADIRITTO, proporrà costruttive ed incisive proposte di modifica alla "bozza" stessa.
CASADIRITTO ringrazia le migliaia di famiglie di utenti in servizio e in quiescenza, e gli altri soggetti interessati al piano di costruzione, che hanno partecipato in maniera così enorme, a sollecitare tale incontro.
Stime prudenziali, fanno quantificare già il superamento di cinquemila fax inviati.
Roma, 6 luglio 2008
Sergio BoncioliCoordinatore Nazionale CASADIRITTO
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Emergenza rifiuti in Campania: assegnate ai militari le funzioni di agente di P.S. (pubblicata il Mercoledì 11 Giugno 2008 21:10)
L'equiparazione dei militari ad agenti di pubblica sicurezza, l'obbligo per la FIBE di completare il termovalorizzatore di Acerra, la costituzione di una Commissione presso la Presidenza del Consiglio per liquidare debiti e crediti accumulati in 15 anni di emergenza. Questi sono i principali provvedimenti contenuti nel nuovo decreto legge sull'emergenza rifiuti annunciato oggi da Berlusconi a Napoli, che sarà approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì.
Il decreto è composto da sei articoli. Il primo, in particolare, stabilisce che la gestione degli impianti di Cdr passa alle Province ma "in via transitoria" saranno i militari ad occuparsi della "conduzione tecnica, operativa ed amministrativa degli impianti". Lo stesso articolo, inoltre, ribadisce "l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra per le società affidatarie del servizio di gestione rifiuti nella regione Campania". E cioé la FIBE.
L'articolo 2 ridefinisce i codici dei rifiuti che entrano e che escono dagli impianti di trattamento, mentre il terzo è invece quello che riguarda i militari. "Il personale delle forze armate impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza".
L'articolo 6, infine, riguarda "le procedure di definizione dei rapporti pendenti". Si istituisce una Commissione presso la Presidenza del Consiglio con il compito di effettuare "entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, la ricognizione delle posizioni debitorie e creditorie e dei contenziosi in atto riguardanti la gestione dei rifiuti in Campania e di formulare proposte idonee alla relativa definizione". La commissione - presieduta da un magistrato della Corte dei Conti e della quale fanno parte dipendenti della Protezione Civile, dei ministeri delle Infrastrutture e dell'Economia, esperti in materia di appalti pubblici e in materia liquidatoria, della regione Campania - al termine dell'istruttoria predisporrà un "provvedimento per le attività liquidatorie".
Emergenza rifiuti in Campania: assegnate ai militari le funzioni di agente di P.S. (pubblicata il Mercoledì 11 Giugno 2008 21:10)
Nuovo D.L., ai militari funzione di pubblica sicurezza
L'equiparazione dei militari ad agenti di pubblica sicurezza, l'obbligo per la FIBE di completare il termovalorizzatore di Acerra, la costituzione di una Commissione presso la Presidenza del Consiglio per liquidare debiti e crediti accumulati in 15 anni di emergenza.
Questi sono i principali provvedimenti contenuti nel nuovo decreto legge sull'emergenza rifiuti annunciato oggi da Berlusconi a Napoli, che sarà approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì prossimo
Il decreto è composto da sei articoli. Il primo, in particolare, stabilisce che la gestione degli impianti di Cdr passa alle Province ma "in via transitoria" saranno i militari ad occuparsi della "conduzione tecnica, operativa ed amministrativa degli impianti". Lo stesso articolo, inoltre, ribadisce "l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra per le società affidatarie del servizio di gestione rifiuti nella regione Campania". E cioé la FIBE.
L'articolo 2 ridefinisce i codici dei rifiuti che entrano e che escono dagli impianti di trattamento, mentre il terzo è invece quello che riguarda i militari.
"Il personale delle forze armate impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza".
L'articolo 6, infine, riguarda "le procedure di definizione dei rapporti pendenti". Si istituisce una Commissione presso la Presidenza del Consiglio con il compito di effettuare "entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, la ricognizione delle posizioni debitorie e creditorie e dei contenziosi in atto riguardanti la gestione dei rifiuti in Campania e di formulare proposte idonee alla relativa definizione".
La commissione - presieduta da un magistrato della Corte dei Conti e della quale fanno parte dipendenti della Protezione Civile, dei ministeri delle Infrastrutture e dell'Economia, esperti in materia di appalti pubblici e in materia liquidatoria, della regione Campania - al termine dell'istruttoria predisporrà un "provvedimento per le attività liquidatorie".
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Forze armate, un presente e un futuro sempre più incerti (pubblicata il Giovedì 29 Maggio 2008 09:17)
La sapiente analisi ed il lucido approfondimento a cui ci ha abituato Giovanni Martinellii ci torna particolarmente utile per descrivere con oggettività la fase di attuale confusione istituzionale in cui le Forze Armate sono state coinvolte con i provvedimenti adottati dal Governo nel tentativo di affrontare l'ennesima emergenza nazionale. Ci compiace evidenziare la sostanziale identità di vedute con le argomentazioni di un accorto ed apprezzato analista qual 'è Martinelli e le posizioni sostenute da AMID ribadite recentemente in occasione dei decreti adottati dal Governo per l'emergenza dei rifiuti e della sicurezza.Sono passati solo
pochi giorni dall'insediamento del nuovo Governo e, nonostante il breve lasso di tempo trascorso, gli spunti per ragionare sulle politiche di...
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I nominativi dei nuovi componenti delle Commissioni Difesa di Camera e Senato (pubblicata il Venerdì 30 Maggio 2008 13:07)
Riportiamo i nominativi dei parlamentari che sono entrati far parte delle Commissioni Difesa di Camera e Senato della XVI legislatura.
CAMERA DEI DEPUTATI
Composizione della IV Commissione Difesa
(44 componenti)Presidente
• CIRIELLI Edmondo (POPOLO DELLA LIBERTA')Vice Presidenti
• GAROFANI Francesco Saverio (PARTITO DEMOCRATICO)
• PIROVANO Ettore (LEGA NORD PADANIA)Segretari
• MOGHERINI REBESANI Federica (PARTITO...
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Un elicottero NH-90 cade nel lago di Bracciano: deceduto il pilota. (pubblicata il Lunedì 02 Giugno 2008 17:27)
Domenica 1° giugno a Bracciano una festa dell'aria si è trasformata in una vera tragedia.
Un elicottero Nh-90, prodotto dall'Agusta, stava facendo un ultimo loop quando ha toccato la superficie del lago ed è quasi esploso.
A bordo vi erano il capitano Fabio Manzella, 43 anni, di Palermo, capo equipaggio, il capitano Filippo Fornassi, 44 anni di Castel Fiorentino (Firenze), e il maresciallo capo Cosimo Palladino, 37 anni, originario di Eboli (Salerno).
Immediatamente sono scattati i soccorsi, portati dalla motovedetta dei carabinieri di Bracciano e dai vigili del fuoco.
Sono stati recuperati e portati a riva il capitano Manzella e il maresciallo Palladino.
Per recuperare il corpo del capitano Fornassi, sposato e padre di una figlia di 15 anni e un figlio di 10 anni, ci sono però voluti 12 minuti. Troppo tempo. Tanto che non c'è stata la possibilità di portarlo a Roma. Il capitano è morto pochi istanti dopo l'arrivo nel pronto soccorso dell'ospedale di Bracciano.
Il capitano Manzella è stato trasportato in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma, non è in pericolo di vita. Avrebbe fratture al setto nasale,al bacino e al femore.
Il maresciallo Palladino è rimasto praticamente incolume.
Solo nella serata di ieri è stato trasportato all'ospedale Belcolle di Viterbo per una serie di accertamenti.
Il comando dell'Aves ha deciso che la camera ardente di Fornassi verrà allestita nella base di Viterbo. Ma prima dovrà essere eseguita l'autopsia, disposta dal pm di Civitavecchia Edmondo De Gregorio, sul corpo del capitano che si trova all'obitorio dell'ospedale di Bracciano.
Tra i messaggi di cordoglio quelli del Capo dello Stato Napolitano, del sindaco, Giulio Marini e del presidente della Provincia Alessandro Mazzoli.
Sulla tragedia sono state aperte due inchieste, una dell'Esercito e l'altra della Procura della Repubblica di Civitavecchia, competente per territorio, che ha acquisito i video della manifestazione e le foto dell'incidente.Domani alle 15,30, in un hangar della base Aves, si terranno i funerali del Capitano Filippo Fornassi, morto domenica scorsa sul lago di Bracciano dove è precipitato con un elicottero NH-90.
Il rito sarà celebrato dall'Ordinario Militare per l'Italia, monsignor Vincenzo Pelvi.
Il Capitano, che risiedeva nel quartiere Pilastro, lascia la moglie Cristina e i figli Elettra di 15 anni e Guglielmo di 10.
A Viterbo sono arrivati i nonni materni e paterni provenienti da Castel Fiorentino, in provincia di Firenze, paese d'origine di Fornassi e della moglie.
La famiglia di Fornassi è assistita dal Sottotenente Flavia Cingoli, psicologa dell'Esercito e ieri ha ricevuto la visita del Generale Stefanini.
Il corpo di Fornasi è stato sottoposto ad autopsia questa mattina e partirà da Roma domani alle 9,30.
Intorno alle 12,00 dovrebbe arrivare a Viterbo, alla base Aves, dove è stata allestita una camera ardente.
Alle 15,30 il funerale a cui dovrebbe partecipare il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.********************************************
Appena appresa la notizia del tragico incidente di volo nel quale ha perso la vita il capitano pilota elicotterista dell'Esercito Italiano Filippo Fornassi siamo rimasti profondamente addolorati.
Un militare dalla decennale esperienza è rimasto ucciso durante una festa che purtroppo si è trasformata in tragedia.
Un episodio che lascia sgomenti e senza parole.
Il nostro pensiero va alla moglie e ai figli di Fornassi.
E' a loro che le istituzioni devono essere vicine, stringersi intorno ai famigliari come segnale di profondo rispetto per il padre, il marito, il militare.
Agli altri due colleghi presenti sull'elicottero al momento dell'incidente sul lago di Bracciano, il capo-equipaggio capitano Fabio Manzella e il maresciallo capo Cosimo Palladino, esprimiamo gli auguri di una pronta guarigione assieme alla vicinanza e la comprensione più sincera.
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Il Governo impiega le Forze Armate per l'emergenza rifiuti in Campania (pubblicata il Giovedì 22 Maggio 2008 21:26)
Il Consiglio dei Ministri del neo Governo Berlusconi si è riunito per la prima volta a Napoli ed ha adottato, tra l'altro, alcuni provvedimenti sulla sicurezza che coinvolgono anche le Forze Armate. Contrasti tra i Ministri La Russa e Maroni per le competenze e le modalità d'impiego delle Forze Armate. Berlusconi fa da paciere.
Di particolare rilievo il provvedimento che dispone l'assunzione di 3.917 addetti per le cinque forze dell'ordine.
A quanto si apprende il Governo trarrebbe tali unità tra i Volontari in Ferma Prefissata che hanno prestato servizio nell'Esercito e che hanno già vinto il concorso per entrare a far parte delle varie Forze di Polizia. Un provvedimento che va nella direzione giusta per tentare di dare risposte concrete al grave fenomeno del precariato tra i Volontari.Dal pacchetto sicurezza scompare, invece, l'ipotesi di pattugliamenti congiunti tra militari e forze di polizia ai fini di prevenzione della criminalità . La misura, infatti, non compare né nel decreto legge né nei disegni di legge approvati dal Consiglio dei Ministri tenutosi a Napoli. Non è detto, tuttavia, che la misura sia tramontata definitivamente in quanto potrebbe tornare d'attualità in sede di conversione del decreto legge varato oggi dal Governo.
Sempre nell'ambito delle decisioni prese nel corso del Consiglio dei Ministri, sono emersi forti contrasti tra il Ministro della Difesa Ignazio La Russa ed il Ministro dell'Interno Roberto Maroni. L'oggetto della controversia è stato la gestione dell'Esercito nella già delicata questione rifiuti campani; chi fa che cosa e chi ne ha le competenze in termini di delega?
"I militari li gestisco io, occorre chiarezza sul ruolo dell'Esercito" ha ribadito Ignazio La Russa.
"No, la sicurezza la garantisco io, questo è il ruolo che compete al Ministero dell'Interno" ha risposto Roberto Maroni.
I due ministri hanno continuato a discutere sulle competenze dei propri ministeri riguardo al pacchetto sicurezza.
Confronto tanto acceso che Silvio Berlusconi, racconta più di un partecipante alla riunione, è stato costretto ad intervenire:
"Basta liti, io sono venuto qui per risolvere i problemi non certo per aumentarli".
Nel merito della discussione La Russa ha precisato più volte il suo punto di vista:
"Avevamo concordato - è stato il suo ragionamento - pattuglie miste Polizia-Forze Armate. C'è un difetto di comunicazione, non capisco qual'è il ruolo dei militari".
Il 'reggente' di An dice comunque di essere riuscito "a migliorare il decreto legge" riguardante l'emergenza rifiuti:
"Sembrava - osserva - che solo ai militari toccasse l'opera di controllo dei siti. Ma le Forze Armate per esempio non hanno potere di controllo nelle manifestazioni, è necessario che ci sia un concorso di azione tra i due ministeri".
Il Presidente del Consiglio ha comunque smussato gli angoli ribadendo che la necessità al momento è "risolvere al più presto" la questione dei rifiuti. "Il tempo è scaduto", ha sentenziato il cavaliere.
Il sottosegretario Crosetti informa il Parlamento (pubblicata il Giovedì 22 Maggio 2008 23:09)
Attentato a Kabul: il Ministro La Russa in visita al militare ferito ricoverato al Celio.
Il 20 maggio scorso la Camera ha discusso dell'attentato subito dai nostri militari a Kabul.
Sull'argomento posto all'ordine del giorno ha relazionato il Sottosegretario per la difesa, Guido Crosetto (Pdl).
Oggetto della informativa urgente l'attentato ai militari italiani subito a Kabul che ha causato il ferimento grave e la successiva amputazione dell'arto al militare italiano Tomasello.Il sottosegretario alla Difesa dopo aver descritto sinteticamente l'accaduto, si è soffermato in conclusione del suo intervento sul fatto che: "i familiari del militare sono stati immediatamente informati cosi come anche la magistratura ordinaria e quella militare di Roma, nonché le autorità militari competenti." Inoltre "si sta procedendo ai rilievi e agli accertamenti tramite gli organi di Polizia militare presenti in teatro per ricostruire l'esatta e particolareggiata dinamica dei fatti".
Ha poi concluso formulando un "doveroso augurio di pronta guarigione al 1° Caporal Maggiore Tomasello, rimasto gravemente ferito nell'adempimento del proprio dovere di militare al servizio della Repubblica, unendomi alle analoghe espressioni di solidarietà a lui unanimemente rivolte da tutte le istituzioni, e in particolare dal Presidente della Repubblica, Napolitano, e dal Ministro della difesa, onorevole La Russa, che questa mattina lo hanno voluto incontrare presso l'Ospedale militare del Celio".Il Presidente della Camera Fini ha poi concesso 5 minuti di intervento per ogni forza politica rappresentata in parlamento. Sono intervenuti, nell'ordine:
- l'on. Paglia (Pdl) il quale ha dichiarato (da ufficiale dell'esercito): "Per quanto riguarda noi, in questo momento abbiamo tutti il dovere sacrosanto di dimostrare che chi mette le bombe e fa saltare in aria i nostri uomini non può intimorirci: abbiamo il dovere di tutelare i nostri uomini e i nostri soldati. Se dovesse essere discusso anche un cambiamento delle regole di ingaggio, mi auguro che ciò possa avvenire indipendentemente dal fatto che la proposta provenga dal Governo o dall'opposizione";
- l'on. Garofani (Pd): "Crediamo che l'obiettivo principale sia e resti quello di ridare credibilità alla missione internazionale e di rafforzare la leadership afgana, senza la quale sarà impossibile stabilizzare il Paese e intensificare e completare l'azione di ricostruzione democratica dello stesso, ridare credibilità e forza alla missione non significa soltanto incrementare la presenza militare ma significa, da un lato, rafforzare e incrementare l'azione civile e di assistenza come è stato deciso, del resto, in occasione del recente vertice NATO di Bucarest e dall'altro sviluppare l'iniziativa politica";
- l'on. Dussin (lnp): "La nostra posizione sarà sempre quella di appoggiare le richieste di chi sta operando per la pace e la ricostruzione, rischiando in prima persona la propria vita per il bene comune anche in altri Paesi";
- l'on. Bosi (Udc) ha espresso le proprie riserve dichiarando: "oggi sulle Forze armate grava una grande questione: il Governo deve dire cosa intende fare delle nostre Forze armate. Oggi queste ultime, segnatamente l'esercito, sono fortemente falcidiate da tagli al bilancio, che non consentono più né il reclutamento né l'addestramento. In tal modo vi è il rischio di disporre di Forze armate più vecchie, meno qualificate e meno adatte a stare sul campo".
- l'on. Evangelisti (Idv), sulla stessa linea, ha affermato: "Per questo motivo diventa di fondamentale importanza non sottoporre le donne e gli uomini impegnati in tali missioni ad un continuo quanto controproducente «tira e molla» sul proseguimento delle missioni o sulle regole di ingaggio, come incautamente aveva azzardato all'inizio il neoministro La Russa. È necessario che in questa sede e, più in generale, nell'agone politico, i momenti di crisi e di particolare tensione vengano affrontati con massima lucidità e freddezza, evitando di lanciare ai militari in missione segnali di instabilità , di frammentazione o addirittura di avversione. Men che meno possiamo giustificare le contraddizioni interne che nell'attuale maggioranza si sono già registrate tra il Ministro Frattini e l'onorevole Martino, ex titolare della Difesa nell'ultimo Governo Berlusconi, secondo il quale addirittura si sarebbe dovuto lasciare il Libano per ritornare nel pantano iracheno"
- l'on. Iannacone (Mpa) ha concluso gli interventi dichiarando: "In questa sede voglio subito ribadire, a nome di tutto il Movimento per l'Autonomia, il sincero ringraziamento e tutta l'ammirazione possibile per l'opera svolta da queste donne e questi uomini in situazioni di grande difficoltà , molto spesso, anzi troppo spesso, mettendo a rischio la loro vita".
Uranio impoverito, dopo un anno di inchiesta la commissione sblocca gli indennizzi. (pubblicata il Giovedì 22 Maggio 2008 23:54)
«Anche se non è provato un nesso di causalità rispetto alla patologia, come osservato dall'Istituto superiore di Sanità , che non conferma tale ipotesi ma neppure la smentisce, i militari colpiti da malattie probabilmente collegate al loro lavoro potranno ora richiedere il risarcimento». Molte cautele nella scelta delle parole,
ma in poco più di un anno di lavoro la commissione parlamentare d'inchiesta sulla torbida questione uranio impoverito ha prodotto un risultato...
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I Ministri e Sottosegretari del Governo Berlusconi IV (pubblicata il Venerdì 23 Maggio 2008 00:36)
Presidente del ConsiglioSottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio
Paolo Bonaiuti (Editoria)
Gianfranco Miccichè (CIPE)
Carlo Giovanardi (Famiglia, Droga, Servizio civile)
Michela Vittoria Brambilla (Turismo)
Aldo Brancher (Federalismo)
Rocco Crimi (Sport)
Maurizio Balocchi (Semplificazione normativa)
Ministri senza portafoglio
Rapporti con le Regioni
Ministro: Raffaele Fitto
Sottosegretario:
Attuazione del Programma
Ministro: Gianfranco Rotondi
Pubblica amministrazione e l'Innovazione
Ministro: Renato Brunetta
Sottosegretari:
Pari opportunitÃ
Ministro: Mara Carfagna
Sottosegretario:
Politiche Comunitarie
Ministro: Andrea Ronchi
Rapporti con il Parlamento
Ministro: Elio Vito
Sottosegretari:
Riforme per il Federalismo
Ministro: Umberto Bossi
Sottosegretario:
Politiche per i Giovani
Ministro: Giorgia Meloni
Sottosegretari:
Semplificazione Normativa
Ministro: Roberto Calderoli
Sottosegretari:
Ministri con portafoglio
Affari Esteri
Ministro: Franco Frattini
Sottosegretari: Stefania Gabriella Anastasia Craxi, Alfredo Mantica, Enzo Scotti
Interno
Ministro: Roberto Maroni
Sottosegretari: Michelino Davico, Alfredo Mantovano, Nitto Francesco Palma
Giustizia
Ministro: Angelino Alfano
Sottosegretari: Maria Elisabetta Alberti Casellati, Giacomo Caliendo
Economia e Finanze
Ministro: Giulio Tremonti
Sottosegretari: Alberto Giorgetti, Daniele Molgora, Nicola Cosentino, Luigi Casero, Giuseppe Vegas
Sviluppo Economico
Ministro: Claudio Scajola
Sottosegretari:Ugo Martinat, Paolo Romani, Adolfo Urso
Istruzione Università e Ricerca
Ministro: Mariastella Gelmini
Sottosegretari: Giuseppe Pizza
Lavoro Salute e Politiche sociali
Ministro: Maurizio Sacconi
Sottosegretari: Pasquale Viespoli, Ferruccio Fazio, Francesca Martini, Eugenia Maria Roccella
Difesa
Ministro: Ignazio La Russa
Sottosegretari: Giuseppe Cossiga, Guido Crosetto,
Politiche Agricole e Forestali
Ministro: Luca Zaia
Sottosegretari: Antonio Bonfiglio
Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
Ministro: Stefania Prestigiacomo
Sottosegretari: Roberto Menia
Infrastrutture e Trasporti
Ministro: Altero Matteoli
Sottosegretari: Roberto Castelli, Bartolomeo Giachino, Mario Mantovani, Giuseppe Maria Reina
Beni e Attività Culturali
Ministro: Sandro Bondi
Sottosegretari: Francesco Maria Giro
Che succederà per i mutui a tasso variabile (pubblicata il Venerdì 23 Maggio 2008 09:01)
Sarà definito entro 30 giorni il testo della convenzione sulla rinegoziazione dei mutui in base all'accordo siglato il 21 maggio tra l'Associazione Bancaria (ABI) ed il Ministero dell'Economia.
La convenzione individua le modalità di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile, stipulati prima del 1° gennaio 2007 in modo da ridurre e stabilizzare l'importo delle rate da corrispondere fino alla data di originaria scadenza del prestito.
La rinegoziazione comporta la riduzione dell'importo delle rate del mutuo a cominciare da quelle che andranno a scadere dopo 90 giorni decorrenti dalla data della rinegoziazione.
La nuova rata sarà calcolata applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse contrattuale medio del 2006. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso IRS a dieci anni, riferito alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50.
Non ci sarà bisogno di ulteriori garanzie da parte del cliente oltre quelle già previste per il mutuo oggetto di rinegoziazione.
Se nel tempo che va dal momento della rinegoziazione alla scadenza i tassi di interesse sono mediamente saliti o non sufficientemente diminuiti,la durata del mutuo verrà automaticamente estesa - sempre con la medesima rata fissa - per il periodo sufficiente a rimborsare l'eventuale finanziamento accessorio.Se invece durante la vita del mutuo così rinegoziato i tassi di interesse scendono in misura superiore al beneficio già acquisito con il passaggio alla rata fissa, il beneficio legato al nuovo tasso verrà riconosciuto attraverso il ritorno ad una inferiore rata variabile come prevista dal mutuo originario.
L'iniziativa viene incontro a quelle famiglie che si sono trovate in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo dopo i rialzi dei tassi di interesse decisi dalla Bce dalla fine del 2005.
Con questo intervento innovativo sarà possibile estendere ad una più ampia platea di famiglie l'opportunità di ricorrere alla rinegoziazione con un'unica procedura, semplice e trasparente.
Riepilogando chi accederà alla rinegoziazione del mutuo potrà ottenere che:
- il mutuo diventa a rata fissa;
- l'importo della rata (fissa) è in media quello pagato nel 2006;
- la durata resta inizialmente invariata e il suo eventuale allungamento dipenderà all'andamento dei tassi di interesse.
Sicurezza: Il ministro La Russa prevede pattuglie miste Esercito-Polizia (pubblicata il Venerdì 23 Maggio 2008 09:33)
Il Ministro della Difesa La Russa anuncia che il d.d.l sulla sicurezza prevederà anche le pattuglie per il controllo del territorio composte da personale misto dell'Esercito e della Polizia.«La mia previsione, fortissima, è che è che nel disegno di legge le pattuglie miste Polizia-Forze Armate ci saranno.
Abbiamo discusso con Maroni, ma con cui ho un ottimo rapporto, d'altronde ogni tanto si deve far convincere da me... Come si è convinto sul reato di immigrazione clandestina, che è una proposta antica di Alleanza Nazionale».
Il ministro della Difesa, Ignazio La Russa in una intervista ad "Affaritaliani.it" spiega che a suo parere ci saranno pattuglie miste Polizia-Forze Armate per garantire la sicurezza.
La Russa conferma che ieri a Napoli ha avuto un diverbio con Maroni: «Sì, perchè Maroni ha sollevato delle questioni formali, non lo so... forse tecnicamente può avere anche ragione. Devo dire comunque che ha fatto un ottimo lavoro, per altro condiviso e discusso insieme. Maroni ha avuto qualche problema di conclusione logica nel chiudere questa nostra proposta sui pattugliamenti misti. Tant'è che a quel punto ho detto rinviamolà , ma non credo che Maroni possa immaginare che su un tema come questo non vi possa essere l'apporto di tutto il consiglio dei ministri».
Il ministro, poi, sul reato di immigrazione clandestina osserva: «Non significa che domani partiranno squadre di carabinieri a cercare le badanti clandestine, questa norma andrà a colpire in particolare chi vive nella strada, chi spaccia droga e chi la notte si aggira senza fissa dimora.
Però può anche capitare che tocchi qualche badante vera, non quelle finte» ma «se il padrone di casa si fa garante della sua permanenza in Italia e se decide di metterla in regola, magari retroattivamente di qualche mese dal punto di vista fiscale senza incorrere in sanzioni o solo in leggere sanzioni, in quel caso non viene espulsa, però rimane la condanna. Lieve, uno o due mesi di carcere da non scontare perchè essendo la prima volta ci sarebbe la condizionale».
Esercito: arriva la Polizia Stradale Militare (pubblicata il Venerdì 23 Maggio 2008 09:46)
L'Esercito costituisce la Polizia Stradale Militare prevista dal nuovo Codice della Strada per l'assolvimento di scorte e servizi propri della forza armata
Per la prima volta motociclisti dell'Esercito svolgono servizi di polizia stradale nella scorta dei convogli militari.
Sono finora 12 i «motociclisti movieri» che hanno conseguito l'apposito patentino presso il ministero dell'Interno.
La novità è emersa oggi a margine della festa dell'Arma Trasporti e Materiali, che si è celebrata a Roma alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il Generale Fabrizio Castagnetti.
Si tratta di una possibilità prevista dal Codice della Strada, secondo cui «la scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta» anche «agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati».
A questo scopo l'Esercito ha appositamente formato i primi motociclisti (tutti dell'8° Reggimento Trasporti "Casilina" di Roma) che, a bordo di moto enduro 350, sono ora pienamente "operativi".
Ai primi 12 ne seguiranno presto altri, di diversi reggimenti.
«Si tratta di un'attività importante - spiega il Generale Vincenzo De Luca, Capo dell'Arma Trasporti e Materiali - che consentirà tra l'altro a Polstrada e Carabinieri di risparmiare personale e risorse da destinare ad altri incarichi».
I motociclisti dell'Esercito naturalmente non potranno fare contravvenzioni: segnaleranno però eventuali infrazioni alle forze di polizia competenti.
Abolito il segreto di Stato eterno (pubblicata il Venerdì 23 Maggio 2008 10:10)
Non più segreti i documenti con più di 30 anniFinisce l'era dei segreti di Stato eterni. Dal 1° maggio prossimo dovranno essere "a termine" e potranno durare al massimo quindici anni rinnovabili di altri quindici, per un totale massimo di trent'anni. Quindi, saranno cancellati gli omissis vecchi di almeno tre decenni su notizie, informazioni, documenti, atti, attività , cose e luoghi bollati come top secret. Per questo potranno essere accessibili gli archivi che custodiscono tanti misteri della nostra storia, più o meno recente, e si potrà fare più luce su molti misteri over 30. Basti pensare al sequestro di Aldo Moro, presidente della DC rapito dalle Brigate Rosse il 16 marzo 1978 ed ucciso dopo 55 giorni di prigionia, od alle stragi dell'Italicus, l'espresso Roma-Monaco di Baviera che fu fatto esplodere la notte del 4 agosto 1974 con un triste bilancio di dodici morti e quarantaquattro feriti, e di Piazza Fontana a Milano, dove il pomeriggio del 12 dicembre 1969 persero la vita diciassette persone e ne rimasero ferite altre ottantuno. Grazie, infatti, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri uscente Prodi, datato 8 aprile 2008 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16 aprile scorso, finalmente cadrà la cortina del segreto di Stato. Questo decreto, in realtà , è incentrato sui criteri per individuare ciò che può essere oggetto di segreto di Stato e si basa su quanto stabilito dalla legge sulla nuova disciplina del segreto, la n. 124/2007. Contiene in allegato un elenco di "materie" di riferimento, cioè di tipologie di "cose" che possono essere classificate come segretissime. In tale elenco, ad esempio, compaiono i dati di riconoscimento autentici o di copertura, nonché le posizioni documentali, degli 007 civili e militari, oppure l'ordinamento e la dislocazione delle Forze armate, sia in pace sia in guerra, od anche l'armamento, l'equipaggiamento, i veicoli, i mezzi ed i materiali speciali in dotazione al personale appartenente ai servizi. Tutto questo, precisa in decreto, ferma restando la necessità di valutare in concreto ogni singolo caso. Per quanto concerne, invece, l'accesso alla documentazione non più secretata, il provvedimento stabilisce che, Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'amministrazione interessata, dovrà valutare in via preliminare il reale interesse diretto, concreto ed attuale collegato all'oggetto dell'accesso da parte del richiedente, oltre che il fondamento giuridico circa la qualità soggettiva del richiedente stesso e a finalità per la quale l'accesso sarà richiesto. Inoltre, è stabilito che, una volta cessato il vincolo del segreto di Stato, "in nessun caso può esservi esclusione del diritto di accesso motivata con ragioni di segretezza".DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 2008
Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività , delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124 ed in particolaregli articoli 1,commi 1 e 2; 4, comma 5; 9, commi 1 e 2; 39, 42 e 43 [1];
Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 [2] recante: «Norme relative al segreto militare" e successive modificazioni;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 1985 in materia di tutela del segreto di Stato nel settore degli organismi di informazione e sicurezza;
Visto il parere n. 4247/2007 reso dal Consiglio di Stato - adunanza della Commissione speciale del 5 dicembre 2007, richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale;
Ritenuta la necessità di disciplinare con regolamento i criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività , delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;
Ritenuta la necessità di individuare con regolamento gli Uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Acquisito il parere favorevole del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, reso in data 24 gennaio 2008;
Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1.
Oggetto1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art.39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, disciplina i criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività , delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, nonché individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articolo 2.
Segreto di Stato e classifiche di segretezza1. Il segreto di Stato è finalizzato alla salvaguardia dei supremi ed imprescindibili interessi dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento, che attengono all'esistenza stessa della Repubblica democratica.
2. Il segreto di Stato è distinto dalle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, che sono attribuite dalle singole amministrazioni per circoscrivere la conoscenza di notizie, informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
Articolo 3.
Criteri1. Possono costituire oggetto di segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attività , i luoghi ed ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare un danno grave ad uno o più dei seguenti supremi interessi dello Stato:
a) l'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali;
b) la difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento;
c) l'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e le relazioni con essi;
d) la preparazione e la difesa militare dello Stato.
2. Ai fini della valutazione della idoneità a recare il danno grave di cui al comma 1, si tiene conto delle conseguenze dirette ed indirette della conoscenza dell'oggetto del segreto da parte di soggetti non autorizzati, sempre che da essa derivi un pericolo attuale per lo Stato.
Articolo 4.
Limiti1. In sede di applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, si osservano i divieti di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ed all'articolo 204, comma 1-bis, del codice di procedura penale [3].
Articolo 5.
Materie di riferimento1. Ferma restando la necessità di valutare in concreto ogni singolo caso sulla base di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento, sono suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attività , i luoghi e le cose attinenti alle materie di riferimento esemplificativamente elencate in allegato.
Articolo 6.
Apposizione1. L'apposizione del segreto di Stato è disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri autonomamente ovvero su richiesta dell'amministrazione competente, tramite il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
2. Le determinazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sono comunicate, per il tramite del direttore generale del DIS, alla amministrazione competente. In caso di esito positivo della richiesta, l'amministrazione, ove possibile, annota sull'oggetto dell'apposizione la dicitura «segreto di Stato» in modo che non si confonda con la eventuale stampigliatura della classifica di segretezza.
3. Gli adempimenti istruttori di cui ai commi 1 e 2 sono curati dall'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Anche prima del decorso dei termini di cui all'articolo 39, commi 7 e 8, della legge n. 124 del 2007, il Presidente del Consiglio dei Ministri se ritiene che siano venute meno le condizioni che determinarono l'apposizione del segreto di Stato, dispone la cessazione del vincolo, anche su richiesta della amministrazione competente, nei modi indicati nei commi 1 e 2.
Articolo 7.
Conservazione del segreto di Stato1. Le notizie, le informazioni, i documenti, gli atti, i luoghi, le attività ed ogni altra cosa coperti dal vincolo del segreto di Stato sono conservati nell'esclusiva disponibilità dei vertici delle amministrazioni originatrici ovvero detentrici con modalità di trattazione e di conservazione tali da impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione, fissate nelle norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate ovvero coperte dal segreto di Stato.
2. La cessazione del vincolo del segreto di Stato non comporta l'automatica decadenza del regime della classifica e della vietata divulgazione.
Articolo 8.
Stati esteri ed organizzazioni internazionali1. Nell'espletamento della procedura di cui all'articolo 39, comma 10, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
Articolo 9.
Funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal corpo nazionale dei vigili del fuoco1. Nei luoghi coperti dal segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono svolte da autonomi uffici di controllo collocati a livello centrale dalle amministrazioni interessate che li costituiscono con proprio provvedimento. Nell'esercizio delle funzioni di controllo svolte presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), ai fini dell'adempimento da parte del personale di cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124 [4], dell'obbligo di denuncia di fatti costituenti reato o per le comunicazioni concernenti informazioni ed elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, si applicano i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto2007, n. 124 [5].
2. Gli uffici di cui al comma 1 sono costituiti da almeno due esperti per ogni singolo settore di attività che possono essere individuati nel personale medico appartenente ad amministrazioni dello Stato e nel personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da altri soggetti muniti di adeguate competenze tecniche. Tutti i componenti dell'ufficio devono essere muniti del nulla osta di sicurezza al massimo livello.
3. In relazione ai luoghi coperti dal segreto di Stato, le amministrazioni non sono tenute agli obblighi di comunicazione verso le aziende sanitarie locali ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco a cui hanno, comunque, facoltà di rivolgersi per ausilio o consultazione.
Articolo 10.
Accesso1. Qualora il diritto di accesso di cui all'art. 39, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sia esercitato con riferimento a informazioni, notizie, documenti, atti, attività , cose o luoghi che, all'atto dell'entrata in vigore della medesima legge, siano già coperti dal segreto di Stato, i termini di quindici e trenta anni previsti, rispettivamente, dai commi 7 e 8 del citato art. 39 si computano a decorrere dalla apposizione del vincolo o, in mancanza di essa, dalla conferma della sua opposizione secondo le norme previgenti.
2. Ai fini della richiesta di accesso di cui all'art. 39, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'amministrazione interessata, valuta preliminarmente la sussistenza in capo al richiedente di un interesse diretto, concreto ed attuale collegato all'oggetto dell'accesso, nonché meritevole di giuridico apprezzamento in relazione alla qualità soggettiva del richiedente ed alla finalità per la quale l'accesso sia richiesto.
3. Una volta cessato il vincolo del segreto di Stato in nessun caso può esservi esclusione del diritto di accesso motivata con ragioni di segretezza.
Articolo 11.
Disposizioni transitorie e finali1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Ogni richiamo contenuto nel presente regolamento alle materie disciplinate dai regolamenti di cui agli articoli 42, comma 7, e 44, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, si intende riferito, fino all'entrata in vigore dei suddetti regolamenti, alle disposizioni vigenti.
Roma, 8 aprile 2008
Il Presidente: Prodi
Allegato:1. La tutela di interessi economici, finanziari, industriali, scientifici, tecnologici, sanitari ed ambientali;
2. la tutela della sovranità popolare, dell'unità ed indivisibilità della Repubblica;
3. la tutela da qualsiasi forma di eversione o di terrorismo, nonché di spionaggio, proveniente dall'esterno o dall'interno del territorio nazionale e le relative misure ed apparati di prevenzione e contrasto, nonché la cooperazione in ambito internazionale ai fini di sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo, della criminalità organizzata e dello spionaggio;
4. le sedi e gli apparati predisposti per la tutela e la operatività di Organi istituzionali in situazioni di emergenza;
5. le misure di qualsiasi tipo intese a proteggere personalità nazionali ed estere la cui tutela assume rilevanza per gli interessi di cui all'art. 3 del presente regolamento;
6. i compiti, le attribuzioni, la programmazione, la pianificazione, la costituzione, la dislocazione, l'impiego, gli organici e le strutture del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e delle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonché la difesa civile e la protezione civile, nonché di altre amministrazioni ed enti nei casi in cui le rispettive attività attengono agli interessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento;
7. i dati di riconoscimento autentici o di copertura, nonché le posizioni documentali degli appartenenti al DIS, all'AISE ed all' AISI e quelli di copertura degli stessi Organismi;
8. l'addestramento e la preparazione professionale di tipo specialistico per lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché le aree ed i settori di impiego, le operazioni e le attività informative, le modalità e le tecniche operative del DIS, dell'AISE e dell'AISI, oltre che delle amministrazioni aventi come compito istituzionale l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
9. le relazioni con Organi informativi di altri Stati;
10. le infrastrutture ed i poli operativi e logistici, l'assetto ed il funzionamento degli impianti, dei sistemi e delle reti di telecomunicazione, radiogoniometriche, radar e cripto nonché di elaborazione dati, appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI, nonché appartenenti ad altre amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
11. l'armamento, l'equipaggiamento, i veicoli i mezzi e i materiali speciali in dotazione al personale appartenente al DIS, all'AISE ed all'AISI, nonché alle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
12. il materiale o gli avvenimenti interessanti l'efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari in progetto o in atto;
13. l'ordinamento e la dislocazione delle Forze armate, sia in pace sia in guerra;
14. l'efficienza, l'impiego e la preparazione delle Forze armate;
15. i metodi e gli impianti di comunicazione ed i sistemi di ricetrasmissione ed elaborazione dei segnali per le Forze armate;
16. i mezzi e l'organizzazione dei trasporti, nonché le dotazioni, le scorte e le commesse di materiale delle Forze armate;
17. gli stabilimenti civili di produzione bellica e gli impianti civili per produzione di energia ed altre infrastrutture critiche;
18. la mobilitazione militare e civile.
NOTE:
[1] La legge 3 agosto 2007, n. 124 reca "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto " ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007. Agli articoli 1, commi 1 e 2; 4, comma 5; 9, commi 1 e 2; 39, 42 e 43 stabilisce quanto segue: "Art. 1. (Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri) 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva: a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento; b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato; c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato; d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza; e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza; f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30. 2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri determina i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza. Art. 4. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) 5. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento. Art. 9. (Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza) 1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato e alle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42. 2. Competono all'UCSe: a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato; b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale; c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e, ove necessario, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno; d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS. Art. 39. (Segreto di Stato) 1. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. 2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività , le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione. 3. Sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i documenti, gli atti, le attività , le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità di cui al comma 1. 4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività , delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato. 6. Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 7. Decorsi quindici anni dall'apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività , alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato. 8. Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dispone una o più proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, dispone la cessazione del vincolo quando sono venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione. 10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità , e a condizione di reciprocità , è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti. 11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale. Art. 42. (Classifiche di segretezza) 1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali. 2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose. 3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali. 4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte. 5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica. 6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica. 8. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia. 9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Art. 43. (Procedura per l'adozione dei regolamenti) 1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR. 2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità , anche in deroga alle norme vigenti.".
[2] Il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.257 del 30 ottobre 1941.
[3] L'articolo 204, comma 1-bis del codice di procedura penale stabilisce quanto segue: "Articolo 204 (Esclusione del segreto) 1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione.".[4] L'articolo 21 della citata legge n.124/2007 stabilisce quanto segue: "Art. 21. (Contingente speciale del personale) 1. Con apposito regolamento è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale garantendone l'unitarietà della gestione, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso. 2. Il regolamento determina, in particolare: a) l'istituzione di un ruolo unico del personale dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche; b) la definizione di adeguate modalità concorsuali e selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per la scelta del personale; c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro che, ai sensi della lettera e), non vengono assunti tramite concorso; d) l'individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, la cui permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori; e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie all'operatività del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza; f) le ipotesi di incompatibilità , collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza economica con dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza o del DIS, salvo che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinità o di convivenza o di cointeressenza economica riguardi il direttore generale del DIS o i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, l'incompatibilità è assoluta; g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di informazione per la sicurezza; h) i criteri per la progressione di carriera; i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio della percentuale minima dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a); l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni; m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite e degli avanzamenti di carriera conseguiti; n) i criteri e le modalità per il trasferimento del personale del ruolo di cui alla lettera a) ad altra amministrazione. 3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. 4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte. 5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale della Segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera a). 6. Il regolamento definisce, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e fermo restando quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 29 della presente legge, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all'AISE e all'AISI, costituito dallo stipendio, dall'indennità integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una indennità di funzione, da attribuire in relazione al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte. 7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza o di trasferimento presso altra pubblica amministrazione, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale e accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di informazione per la sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2. 8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo. 9. Il regolamento stabilisce le incompatibilità preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di informazione per la sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni. 10. Non possono svolgere attività , in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione. 11. In nessun caso il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza possono, nemmeno saltuariamente, avere alle loro dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati, ministri di confessioni religiose e giornalisti professionisti o pubblicisti. 12. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività , al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.".
[5] I commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della citata legge 3 agosto 2007, n. 124 stabiliscono quanto segue: "Art. 23. (Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza) 6. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all'articolo 21 ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorità delegata, ove istituita. 7. I direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono. 8. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 7 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.".
Ricongiunzione, riscatti e versamenti volontari (pubblicata il Venerdì 23 Maggio 2008 10:29)
Il DLgs 30 aprile 1997, n. 184, contiene disposizioni in materia di ricongiunzione di periodi assicurativi, di riscatto e di prosecuzione volontaria. Più precisamente: - con l'art. 1, per i lavoratori assunti per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva a tale data, è stato previsto che, in caso di iscrizione a due o più fondi, possano conseguire il diritto alla pensione sulla base del cumulo dei periodi assicurativi maturati presso tutti i fondi e senza trasferimento di contributi ottenendo da ogni singolo fondo, con il così detto sistema del pro-rata, la liquidazione di una quota di pensione corrispondente all'anzianità vantata presso lo stesso fondo - con gli articoli da 2 a 4: per gli iscritti alle gestione INPS e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'AGO, è stata prevista una normativa uniforme in materia di riscatto dei periodi dei corsi legale universitari per il conseguimento del diploma di laurea e dei titoli di studio indicati dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1990, n. 341; ai lavoratori iscritti alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'AGO è stata data la possibilità di riscattare i periodi di aspettativa fruiti per accompagnare il coniuge che lavora all'estero ed è stata estesa la facoltà di riscattare i periodi di attività lavorativa prestati all'estero e non coperti da assicurazione sociale riconosciuta in Italia. È stato inoltre stabilito, in via generale, che nei casi in cui per il riscatto viene richiamato l'art. 13 della legge n. 1338/1962, se la pensione deve essere liquidata secondo il sistema di calcolo retributivo il relativo onere si determina con la riserva matematica, mentre se la pensione deve essere liquidata secondo il sistema di calcolo contributivo, l'onere si determina mediante l'applicazione dell'aliquota di finanziamento alla retribuzione imponibile individuata per il periodo da riscattare; - con gli articoli da 5 a 8, ai lavoratori iscritti alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'AGO, è stata estesa la normativa sulla contribuzione volontaria.
Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (agg.legge 247/2007)Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
Art. 1. Cumulo di periodi assicurativi.
I. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità , la vecchiaia e i superstiti, [che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale], è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme. ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità .
Ndr. Le parole «che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale» sono state soppresse dall'articolo 1, comma 76 lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
2. Il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.
3. Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione.
4. Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento.
5. Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA Dl RISCATTO
Art. 2. Corsi universitari di studio.
1. La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 [1], convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità , la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 [2].
Ndr. Con la sentenza 9-15 febbraio 2000, n. 52, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionalmente del combinato disposto dell'art. 13, primo comma, del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'art. 2 del DLgs 30 aprile 1997, n. 184, nella parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l'Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio, per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.
3. L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo [3] o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335/1995.
4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle [4] emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali.
4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1º gennaio 2008.
Ndr. Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 77 lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.
5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990 n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.
Ndr. Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 77 lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.
Ndr. Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 77 lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Art. 3. Riscatto di periodi di lavoro all'estero e di aspettativa.
1. La facoltà di riscatto, prevista dall'art. 51, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153 [5], come modificato dall'articolo 2-octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è estesa a tutti gli iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità , la vecchiaia e i superstiti ed il relativo onere è dovuto dall'assicurato nella misura intera.
2. Ai lavoratori, collocati in aspettativa ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 26 [6], come integrata dalla legge 25 giugno 1985, n. 333 [7], è data facoltà di procedere al riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di fruizione dell'aspettativa medesima che non siano coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.
Art. 4. Modalità dei riscatti.
1. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA Dl PROSECUZIONE VOLONTARIA
Art. 5. Estensione del regime della prosecuzione volontaria INPS alle altre forme di previdenza.
1. Le disposizioni di cui al DPR 31 dicembre 1971, n. 1432 [8], e alla legge 18 febbraio 1983, n. 47 [9], e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dal presente capo, sono estese agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa se l'assicurato nel quinquennio precedente la domanda può far valere, nell'assicurazione Generale Obbligatoria ovvero nel Fondo sostitutivo o esclusivo della medesima presso il quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, anche non continuativa:
a) 36 contributi mensili;
b) 156 contributi settimanali;
c) 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini;
d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i giovani;
e) 65 settimane per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui agli articoli 40, n. 9, e 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.
Resta fermo il requisito di anzianità contributiva ridotta previsto dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che trova applicazione anche per i casi di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335/1995.
2-bis. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47 [9].
Comma aggiunto dall'art. 69, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ndr.
3. Ai fini del computo del quinquennio di cui al comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1432 [8], e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6. Presupposti di ammissione.
1. La contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
2. La contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.
Art. 7. Modalità di determinazione della contribuzione.
1. L'importo del contributo volontario è pari all'aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica, applicata all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda.
2. L'importo minimo di retribuzione sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore alla retribuzione settimanale, determinata ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 [10], convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al comma 2, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato a mese. Rimane ferma, se esistente, l'applicazione del minimale retributivo per gli iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria nel caso di minimi retributivi superiori a quelli indicati nel presente comma.
4. Per i prosecutori volontari autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni speciali per gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233 [11].
5. Le retribuzioni sulle quali è calcolato l'importo del coÿÿÿÿntributo volontario sono rivalutate annualmente con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in base alla variazione dell'indice del costo della vita determinato dall'ISTAT nell'anno precedente.
6. L'assicurato, il quale riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, può ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo è calcolato sulla base della media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa dei versamenti stessi. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
7. Per gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'importo del contributo è commisurato alla retribuzione media della classe precedentemente assegnata.
8. Gli assicurati, ai quali è stata assegnata anteriormente alla data di cui al comma 7, l'ultima classe, vigente pro-tempore, hanno facoltà di richiedere, entro un anno dalla medesima data, l'assegnazione della retribuzione corrispondente a quella media, percepita in costanza di rapporto di lavoro nell'anno precedente la data di decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Art. 8. Modalità di versamento.
1. Il versamento deve effettuarsi entro il trimestre successivo a quello solare cui è riferita la contribuzione, secondo le modalità stabilite da ciascun ente interessato.
2. La contribuzione volontaria relativa al trimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione e quella riferita a periodi precedenti devono essere versate entro il trimestre successivo a tale data.
3. I termini di cui al presente articolo sono perentori e le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione a richiesta dell'interessato al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento.
Capo lV
NORME FINALI
Art. 9. Norme transitorie e finali.
1. Nelle materie regolate dal presente decreto legislativo continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni relativamente alle domande esercitate dagli interessati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto medesimo.
Art. 10. Abrogazioni.
1. È abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare in contrasto o incompatibile con quelle recate dal presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare
NOTE[1] DL 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito, con modificazioni, in legge 16 aprile 1974, n. 114.
Art. 2-novies. (introdotto dalla legge di conversione) Riscatto laurea.
Il periodo di corso di laurea è riscattabile con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. L'onere del riscatto è ridotto del cinquanta per cento.
L'art. 2 del DL 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 1982, n. 881, ha stabilito che 'Per il riscatto del periodo di corso legale di laurea è soppressa la riduzione del 50 per cento ('.)'.
[2] Legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari).
Art. 1. Titoli universitari.
1. Le università rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma universitario (DU);
b) diploma di laurea (DL);
c) diploma di specializzazione (DS);
d) dottorato di ricerca (DR).
[3] Legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del DL 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980).
Art. 4.
Per i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e degli altri fondi o casse, indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che chiedano la ricongiunzione di periodi assicurativi presso gli ordinamenti stessi, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge stessa, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964. A tal fine la quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, arrotondati ad anni e mesi interi, è determinata, per ogni anno da ricongiungere, applicando, sulla retribuzione annua pensionabile riferita alla data di presentazione della domanda, l'aliquota del due per cento.
La retribuzione pensionabile di cui al precedente comma è costituita dagli emolumenti spettanti in attività di servizio, considerati ai fini della determinazione della pensione, ivi compresa la tredicesima mensilità , con esclusione dell'indennità integrativa speciale.
Ai fini della eventuale rateazione a carico del richiedente la ricongiunzione, si applicano le norme previste, per i riscatti di periodi e servizi, dai singoli ordinamenti di cui al primo comma, anche per quanto concerne le modalità di pagamento.
Per l'iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro che richieda la ricongiunzione dei periodi assicurativi e che cessi dal servizio senza aver provveduto all'integrale pagamento dell'onere a suo carico, il complessivo debito residuo può essere trasformato, previa accettazione dell'interessato, in quota vitalizia passiva, l'importo della quale non può eccedere, in ogni caso, la metà del beneficio derivante dal trattamento pensionistico della ricongiunzione.
[4] D.M. 27 gennaio 1964 (Determinazione delle tariffe per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ed approvazione delle relative istruzioni).
D.M. 19 febbraio 1981 (Sostituzione delle tabelle per il calcolo della riserva matematica nei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità , la vecchiaia e i superstiti).
[5] Legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale).
Art. 51.
''''''''''..
2. La facoltà di riscatto, da esercitarsi nei modi previsti dal citato articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è estesa a tutti i cittadini italiani che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero, nel territorio libico o delle ex colonie italiane, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana.
Art. 2-octies (Riscatto di periodi di lavoro all'estero) del DL n. 30/1974, ha stabilito che 'Nei casi previsti dall'art. 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'onere del riscatto, determinato con le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è ridotto del cinquanta per cento.'
'''''''..
[6] Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero).
Art. 1.
L'impiegato dello Stato, il cui coniuge - dipendente civile o militare della pubblica amministrazione - presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
Art. 2.
L'aspettativa, concessa sulla base dell'art. 1 della presente legge, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. L'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.
Art. 3.
Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi dell'art. 1 della presente legge non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
Art. 4.
Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa - ove non vi siano vacanze disponibili - un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.
[7] Legge 25 giugno 1985, n. 333 (Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali).
Articolo unico.
Il dipendente statale, il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali, può chiedere il collocamento in aspettativa a norma della legge 11 febbraio 1980, n. 26.
[8] DPR 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità , la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi).
Art. 1.
L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'obbligo delle assicurazioni per l'invalidità , la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi, ai sensi dell'art. 37 del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni, può rispettivamente conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni predette o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi volontari base e a percentuale nell'assicurazione per l'invalidità , la vecchiaia e i superstiti e nell'assicurazione contro la tubercolosi.
A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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Art. 3.
Sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dal precedente art. 1 ai fini dell'autorizzazione al versamento dei contributi volontari:
i periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui all'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
i periodi di malattia, di cui all'art. 56, lettera a), n. 2 del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità , la vecchiaia ed i superstiti, nonché quelli eccedenti i limiti stabiliti dal predetto articolo, purché risultanti da certificazione rilasciata da un ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera;
i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio di cui alla legge sulla tutela delle lavoratrici madri, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità , la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'art. 56, lettera a), n. 3, del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827;
i periodi considerati dall'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e ogni altro periodo di contribuzione figurativa prevista da disposizioni di legge;
i periodi di lavoro subordinato autonomo - che avrebbero comportato in Italia l'obbligo assicurativo ai sensi, rispettivamente, del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, della legge 4 luglio 1959, n. 463, della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni - compiuti all'estero e non protetti, per qualsiasi motivo, agli effetti delle assicurazioni interessate in base ad accordi o convenzioni internazionali;
i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità , la vecchiaia ed i superstiti da un fondo di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa, o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, in applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, e dell'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153, o in altre disposizioni legislative, e la data di notifica all'interessato dell'effettivo trasferimento dei contributi stessi all'assicurazione predetta;
i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità , la vecchiaia ed i superstiti da una assicurazione estera in applicazione di trattati, convenzioni o accordi internazionali e la data dell'effettivo trasferimento dei contributi stessi all'assicurazione predetta;
i periodi occorsi per il recupero dei contributi obbligatori omessi che risultino determinati ai fini del perfezionamento dei requisiti previsti per l'autorizzazione ai versamenti volontari;
i periodi durante i quali sono rimasti pendenti procedimenti giudiziari attinenti il rapporto assicurativo;
i periodi durante i quali il richiedente ha goduto di pensione di invalidità poi revocata per cessazione dello stato invalidante;
i periodi intercorrenti tra la data dell'ultimo contributo di riscatto versato a norma degli artt. 50 e 51, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e la data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 5.
L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità , la vecchiaia ed i superstiti non può essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo alla esclusione o all'esonero dall'assicurazione predetta ovvero alle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi.
Parimenti, non possono essere versati contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità , la vecchiaia ed i superstiti oppure a carico delle forme di previdenza o delle gestioni sopra indicate.
Non è consentito il versamento di contributi volontari nelle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi - disciplinate, rispettivamente, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni - in corrispondenza dei periodi di iscrizione o di pensionamento a carico di una delle gestioni stesse o dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità , la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle forme di previdenza esonerative o sostitutive dell'assicurazione predetta.
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[9] Legge 18 febbraio 1983, n. 47 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità , la vecchiaia ed i superstiti).
Art. 1. Requisiti per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità , la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, può rispettivamente conservare i diritti derivanti dall'assicurazione predetta o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi nell'assicurazione per l'invalidità , la vecchiaia ed i superstiti.
A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
L'autorizzazione è concessa se l'assicurato può far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità ed i superstiti uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi:
a) 60 contributi mensili;
b) 260 contributi settimanali;
c) 465 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;
d) 310 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;
e) 125 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
L'autorizzazione di cui ai commi precedenti viene altresì concessa se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato può far valere, nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione :
36 contributi mensili;
156 contributi settimanali;
279 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;
186 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;
65 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
Le tabelle che individuano i lavoratori stagionali agli effetti di cui ai commi precedenti sono aggiornate ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Ai fini del computo del quinquennio di cui al quarto comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.
Nel caso di assicurati a favore dei quali risultino versati, o accreditati qualora si tratti di lavoratori agricoli, contributi mensili, settimanali e giornalieri, i requisiti contributivi per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione predetta sono determinati ragguagliando i contributi settimanali in base ai seguenti rapporti: 4,333 per i contributi mensili; 0,56 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore degli uomini; 0,84 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore delle donne e dei giovani.
Il requisito di contribuzione di cui al comma precedente si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è abrogato.
L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 n. 1432, è abrogato a partire dal giorno in cui si compiono i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
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Art. 3. Incompatibilità della prosecuzione volontaria con l'iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nelle gestioni previdenziali dei liberi professionisti.
L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità , la vecchiaia ed i superstiti non può essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto in una delle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità , la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori autonomi o in casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti.
Il divieto di cui al precedente comma non opera nei confronti degli assicurati che alla data di pubblicazione della presente legge siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta.
Non possono essere versati contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle forme di previdenza o delle gestioni di cui al primo comma.
Il divieto di cui al comma precedente non opera nei confronti dei pensionati a carico delle casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti che, alla data di pubblicazione della presente legge, siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta.
[10] DL 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge, con modificazioni, con l'art. unico della legge 11 novembre 1983, n. 638.
Art.7.
1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 7,50 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
2. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione di cui al comma precedente. I contributi così determinati, ferma restando l'anzianità assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane retribuite, e che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo, per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell'anno.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per i periodi successivi al 31 dicembre 1983 ai fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche per le quali è previsto un requisito contributivo a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
4. Per l'anno in cui cade la decorrenza della pensione, il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori per il periodo compreso tra il primo giorno dell'anno stesso e la data di decorrenza della pensione si determina applicando le norme di cui ai precedenti commi limitatamente alle settimane comprese nel periodo considerato per le quali sia stata prestata attività lavorativa o che abbiano dato luogo all'accreditamento figurativo. Lo stesso criterio si applica per le altre prestazioni previdenziali e assistenziali.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.
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DL 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 7 dicembre 1989, n. 389
Art. 1. Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile.
1. ''''''.omissis'''''..
2. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è fissata a 9,50.
DLgs 25 febbraio 2000 n. 61
Art. 9. Disciplina previdenziale.
1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
[11] Legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi).
Art. 3. Prosecuzione volontaria.
1. A decorrere dal 1° luglio 1990 gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono inseriti, ai fini dei versamenti volontari, nella tabella A allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione, ai senÿÿÿÿÿÿÿÿsi dell'articolo 1, negli ultimi tre anni di Lavoro. Per i periodi di contribuzione volontaria anteriori al 1° luglio 1990 si tiene conto dei redditi di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 5.
2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è pari al risultato che si ottiene applicando al reddito medio imponibile di cui al comma 1 le aliquote previste all'articolo 1. I redditi di cui alla citata tabella A sono rivalutati annualmente, e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, con riferimento al valore aggiornato del livello minimo imponibile, di cui al comma 3 dell'articolo 1, e al valore aggiornato del limite massimo di retribuzione annua pensionabile, cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità , la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. Le sei classi di reddito intermedie tra i suddetti valori sono costruite con conseguenti adeguamenti di pari ampiezza.
Art. 10. Prosecuzione volontaria.
1. A decorrere dal 1° luglio 1990 i coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono iscritti ai fini dei versamenti volontari nella tabella E allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro determinati ai sensi dell'articolo 7. Ai fini della determinazione della predetta media, per i periodi anteriori al 1° luglio 1988, si tiene conto dei redditi di cui al comma 5 dell'articolo 8.
2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è determinato applicando al reddito medio della classe stessa l'aliquota contributiva in misura intera vigente per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità , la vecchiaia e i superstiti nella gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7. L'importo del contributo volontario minimo non può, comunque, essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni, ragguagliato a mese.
3. Gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 1° luglio 1990 sono inseriti nella prima classe di reddito della citata tabella E.
4. A decorrere dall'anno 1991 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno i redditi di cui alla citata tabella E sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'Istat per l'anno precedente ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.
Come portare in detrazione fiscale le spese sostenute per realizzare gli interventi di risparmio energetico nelle case (pubblicata il Venerdì 23 Maggio 2008 10:45)
Sono in vigore le nuove norme in materia di risparmio energetico previste dalla legge finanziaria. E' stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile il decreto che dà attuazione alle norme che consentono di avere la detrazione anche nel caso si sostituzione di caldaie con pompe di calore ad alta efficienza, purché, però, sia rispettato il limite della riduzione del 20% del fabbisogno energetico. Inoltre nel caso di lavori effettuati a cavallo di più anni il decreto precisa che ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. Il decreto conferma anche l'abolizione della necessità della certificazione energetica per l'installazione degli infissi e dei pannelli solari. Nel decreto è anche prevista la possibilità di rateizzare la detrazione in 10 anni invece che in tre.(29 aprile 2008)MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 aprile 2008 (GU n. 97 del 24-4-2008 )Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Visto l'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n.296[1], recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in forza dei quali spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti;
Visto l'articolo 1, comma 349, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347;
Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali. Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On. Prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 recante "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007;
Visto l'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007 n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in forza del quale le disposizioni di cui al citato articolo 1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006 si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010;
Visto l'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 244 del 2007, con il quale si dispone la sostituzione, con efficacia dal 1° gennaio 2007, della "Tabella 3" allegata alla citata legge n. 296 del 2006 la quale alle colonne delle "strutture opache orizzontali" riportava un'inversione di valori relativi alle trasmittanze termiche delle "coperture" e dei "pavimenti";
Visto l'articolo 1, comma 24, della citata legge n. 244 del 2007[2], con il quale sono modificate talune modalità applicative delle disposizioni di cui al citato articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66, del 18 marzo 2008;
Visto l'articolo 1, comma 286, della citata legge n. 244 del 2007, in base al quale le disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 347 della legge n. 296 del 2006, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernali con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
Vista la decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas; Considerato che in sede di predisposizione del citato decreto 19 febbraio 2007 si è ritenuto opportuno rinviare l'individuazione delle modalità di attuazione della disposizione di cui al citato articolo 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006 per la parte relativa agli interventi sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) in attesa della correzione dei valori relativi alle trasmittanze termiche delle "coperture" e dei "pavimenti";
Ritenuta la necessità di emanare le disposizioni attuative del citato articolo 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006, relativamente agli interventi su strutture opache orizzontali, al fine di consentire a coloro che si trovano nelle condizioni richieste dalla legge di usufruire della detrazione di cui al medesimo articolo 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006 nonché di apportare modifiche al predetto decreto 19 febbraio 2007 a seguito della proroga disposta dall'articolo 1, comma 20 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
DECRETA
Articolo 1
1. Nell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 recante "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 47, del 26 febbraio 2007, (di seguito denominato: decreto), sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008."; b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per interventi sull'involucro di edifici esistenti realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008."; c) al comma 5, le parole "del sistema di distribuzione" sono sostituite dalle seguenti: "del sistema di distribuzione, nonché, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008"; d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: "6 bis. Per coefficiente di prestazione di una pompa di calore (COP), si intende il rapporto tra il calore fornito e l'elettricità o il gas consumati, per una fonte e per una uscita determinate così come definito dalla decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas. 6 ter. Per indice di efficienza energetica di una pompa di calore (EER), si intende il rapporto tra la produzione di freddo e l'elettricità o il gas consumati, per una fonte e per una uscita determinate così come definito dalla medesima decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007.".
Articolo 2
1. All'articolo 2, comma 3 del decreto, le parole: "nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007", sono sostituite dalle seguenti: "entro il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. Nel caso in cui uno degli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, consista nella mera prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti".
Articolo 3
1. Nell'articolo 3, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto, le parole "a condensazione." sono sostituite dalle seguenti: "a condensazione, nonché, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, ovvero, con impianti di climatizzazione invernale di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008".
Articolo 4
1. Nell'articolo 4 del decreto, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 1-bis. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettere a), c) e d), sono tenuti a: a) acquisire l'attestato di certificazione energetica, ovvero l'attestato di qualificazione energetica nei casi e con le modalità di cui all'articolo 5; b) trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica: 1. i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, ovvero nell'attestato di qualificazione energetica avvalendosi dello schema di cui all'allegato A al presente decreto, prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione di cui al comma 1, lettera a); 2. la scheda informativa di cui all'allegato E relativa agli interventi realizzati ovvero, per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e comma 4, concernente l'installazione di pannelli solari, la scheda informativa di cui all'allegato F al presente decreto. 1-ter. Esclusivamente nei casi in cui la scadenza del termine di trasmissione sia precedente al 30 aprile 2008, ovvero qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA ai sensi del comma 1-bis, lettera b), la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica. 1-quater. Il contribuente che non è in possesso della documentazione di cui al presente articolo, in quanto l'intervento è ancora in corso di realizzazione, può usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati.
Articolo 5
1. Nell'articolo 5 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'attestato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, è prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005."; b) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 laddove richiesto, e comma 5, limitatamente all'installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare ovvero una potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, per la determinazione dell'indice di prestazione energetica ai fini dell'attestato di qualificazione energetica, in alternativa al calcolo di cui al comma 3, si può applicare la metodologia di cui all'allegato G al presente decreto."; e) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: "4- bis. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 le attestazioni di cui al presente articolo non sono richieste per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e comma 4 concernente l'installazione di pannelli solari.".
Articolo 6
1. Nell'articolo 6 del decreto, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: "1- bis. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui all'articolo 1, comma 2, realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'asseverazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), specifica che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.".
Articolo 7
1. Nell'articolo 7 del decreto, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: "1- bis. Per gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, di cui all'articolo 1, comma 3, realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'asseverazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), riporta una stima dei valori delle trasmittanze originarie dei componenti su cui si interviene nonché i valori delle trasmittanze dei medesimi componenti a seguito dell'intervento; detti valori devono in ogni caso essere inferiori o uguali ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.".
Articolo 8
1. Nell'articolo 9 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "climatizzazione invernale", sono aggiunte le seguenti: "con impianti dotati di caldaie a condensazione"; b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia, di cui all'articolo 1, comma 5, l'asseverazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), specifica che: a) per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato H e riferiti agli anni 2008-2009; b) per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sono installate pompe di calore che, oltre al rispetto dei requisiti di cui alla decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007, hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato H e riferiti all'anno 2010; c) che il sistema di distribuzione è messo a punto e equilibrato in relazione alle portate. 2-ter. Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 2-bis, qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato H sono ridotti del 5%."; c) nel comma 4 le parole "inferiore a" sono sostituite dalle parole: "ovvero di potenza elettrica nominale non superiore a"; d) nel comma 4 dopo le parole "a bassa inerzia termica" sono inserite le seguenti parole: "ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia".
Articolo 9
1. Dopo l'articolo 9 del decreto sono aggiunti i seguenti: "Articolo 9-bis (Ripartizione della detrazione e trasferimento delle quote residue) - 1. Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione, spettante, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta. 2. In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. In tali casi l'acquirente, ovvero gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua. Articolo 9-ter - (Interventi sulle strutture opache orizzontali realizzati nell'anno 2007) -1. I soggetti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, hanno sostenuto spese per interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), nel rispetto dei requisiti di trasmittanza termica individuati nella tabella 3 allegata alla legge n. 296, del 2006, come modificata dall'articolo 1, comma 23, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono usufruire della detrazione di cui all'art. 1, comma 345, della citata legge n. 296, del 2006, fermi restando gli altri adempimenti richiesti, a condizione che inviino la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) numeri 1 e 2, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta.".
Articolo 10
1. Nell'articolo 11, comma 1, del decreto dopo parole: "di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2", sono inserite le parole: "e comma 1-bis, numeri 1 e 2", e le parole: "entro il 31 dicembre 2008", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 2008". 2. Dopo l'articolo 11 del decreto è aggiunto il seguente articolo: "Articolo 11-bis. (Disposizioni finali) - 1. I parametri di risparmio energetico rilevanti ai fini della detrazione per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. Per i lavori iniziati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 si applicano i parametri previsti all'articolo 1, commi 344 e 345 della citata legge n. 296, del 2006. Per i lavori iniziati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 si applicano i parametri di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.".
Articolo 11
1. Al punto 3, dell'allegato E del decreto, nel paragrafo "Climatizzazione invernale": a) dopo le parole "caldaia tradizionale" sono aggiunte le seguenti: "pompa di calore/impianto geotermico"; b) dopo le parole "Potenza nominale al focolare del nuovo generatore termico kW" sono aggiunte le seguenti: "potenza elettrica assorbita/potenza termica nominale". 2. Dopo l'allegato E del decreto, sono aggiunti gli allegati F, G e H riportati in calce al presente provvedimento.
NOTE
[1] Commi da 344 a 347, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296: "344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. 345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge. 346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università , spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. 347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. "
[2] Comma 24 dell'articolo 1 della legge legge n. 244 del 2007: "24. Ai fini di quanto disposto al comma 20: a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008; b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione; c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296."
Dalle stellette al Parlamento (pubblicata il Venerdì 23 Maggio 2008 12:11)
Dalle stellette al Transatlantico, i neo deputati del PDL provenienti dal mondo militare.L'ex comandante della Guardia di Finanza il Generale Roberto SPECIALE: "Continuerò a servire la Nazione"Dal grigioverde alla grisaglia parlamentare. La nuova legislatura vede l'esordio alla Camera di diverse "matricole" del Pdl provenienti dal mondo militare. Dalle stellette al Transatlantico di Montecitorio è stato ad esempio il percorso di Roberto Speciale, ex comandante generale della Guardia di Finanza: "Emozionato? Solo un po', d'altra parte ho varcato questo portone tante volte in tutt'altra veste...", dice Speciale nel suo "primo giorno di scuola" da deputato, per sottolineare di essere abituato a frequentare le sedi istituzionali fin da quando ricopriva la carica di comandante delle Fiamme Gialle italiane.
Il suo nuovo incarico politico "rafforza l'intento a continuare a servire la nazione, come ho sempre fatto per tutta la mia vita. Metto a disposizione il mio impegno incondizionato, la mia esperienza nel campo della sicurezza. Mi spenderò -assicura Roberto Speciale- senza limiti nello svolgimento del mio mandato parlamentare".PAGLIA il parà : impegno per le Forze Armate e contro le barriere architettoniche
Da oggi c'è anche un parà in Parlamento. Gianfranco PAGLIA, ufficiale della Folgore eletto alla Camera, "promuove" i lavori effettuati a Montecitorio per l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche. Ferito in Somalia il 2 luglio del 1993 nel furioso scontro a fuoco al check point Pasta di Mogadiscio tra i militari italiani e i miliziani del "signore della guerra" somalo Aidid, PAGLIA è costretto da allora a vivere su una carrozzina ma in questi anni, prima dell'approdo in Parlamento, non ha mai abbandonato l'attività operativa. In Transatlantico sfoggia uno zainetto militare appeso alla carrozzina. "E' comodo, ci metto le mie cose", osserva.
"Nel palazzo mi muovo senza problemi" -dice Gianfranco PAGLIA- "so che sono stati eseguiti altri lavori di adeguamento nei giorni scorsi ma per la verità era andato tutto bene già nel corso di un sopralluogo effettuato due settimane fa. In Parlamento" -annuncia- "mi impegnerò affinché non venga mai a mancare la necessaria attenzione verso i problemi e le esigenze di chi veste l'uniforme militare". Tra gli altri obiettivi, "far sì che la legge del 1984 contro le barriere architettoniche sia finalmente applicata in pieno. Mi piacerebbe" -osserva Paglia- "se da questo punto di vista tutta l'Italia diventasse come il Palazzo di Montecitorio".Non proviene direttamente dall'ambiente con le stellette ma ha lavorato spesso a stretto contatto con i militari il neodeputato Maurizio SCELLI, già Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana. La sua missione, fa capire, non cambierà con l'approdo a Montecitorio: "mi impegnerò per dare risposte alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione, in continuità con quanto ho fatto in passato. Politica e volontariato sociale non sono in antitesi e l'unico modo per sconfiggere l'antipolitica è realizzare fatti concreti".
"Per questo motivo, prima ancora che emozionato, mi sento fortemente determinato ad agire. Per non rimanere invischiato nella casta bisogna darsi da fare. E questo vale a Baghdad come in Italia", osserva Scelli, che agì da mediatore per la liberazione degli italiani sequestrati in Iraq.Un'altra "matricola" parlamentare che negli anni scorsi ha avuto a che fare con i militari è Giuseppe MOLES, tra il 2001 e il 2006 portavoce dell'allora ministro della Difesa Antonio Martino. Oggi, nel giorno di insediamento dei nuovi deputati, i due si sono ritrovati nel ruolo di "colleghi" tra gli scranni del Pdl a Montecitorio.
Il "veterano" ASCIERTO: dieci proposte di legge in un giorno
Il passaggio dall'ambiente militare al mondo politico è stato sperimentato in passato da Filippo ASCIERTO, alle ultime politiche riconfermato deputato, che nella giornata inaugurale dei lavori parlamentari ha già presentato ben dieci proposte di legge. "Tutte sul tema della sicurezza, in continuità con l'impegno di sempre e per corrispondere a quanto annunciato in campagna elettorale", spiega.
"Abbiamo il dovere di rispondere alla domanda di sicurezza che viene dai cittadini, queste proposte" -continua- "potrebbero essere una base di partenza per dare presto concretezza agli impegni assunti con i cittadini".
I progetti di legge, che ASCIERTO si augura "siano presto calendarizzati", riguardano il ripristino del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, l'istituzione il 12 novembre (ricorrenza della strage di Nassiriya del 2003) come "Giorno della memoria" per i militari caduti per la pace, il riordino delle carriere delle forze di polizia e delle forze armate, una nuova normativa per le polizie locali, un progetto su sicurezza sussidiaria ed istituti di vigilanza, l'anticipo della buonuscita a militari e forze dell'ordine per l'acquisto della prima casa, l'istituzione della libera università di studi investigativi e criminologici ("sarà la Bocconi dei detective", annuncia), incentivi al personale destinato alle sedi disagiate, disposizioni in materia di banche ed istituti di credito e infine disposizioni per la destinazione dei beni confiscati alla criminalitÃ
Il Governo impiega l'Esercito per l'emergenza rifiuti in Campania (pubblicata il Sabato 24 Maggio 2008 17:01)
AMID: senza regole è un intervento di facciata. Bertolaso: ordine pubblico compito della polizia. Vincenzo Frallicciardi, Presidente di AMID, denuncia l'indeterminatezza del ruolo affidato alle Forze Armate. Forti i dubbi sulle competenze: «Ogni azione dei militari può essere svolta soltanto in concorso con le Forze di Polizia». Per quanto riguarda l'ordine pubblico: «Se ai militari non vengono conferiti poteri straordinari quali "Agente di P.S.", è necessario realizzare pattuglie e posti di controllo misti». Le prime direttive del neo-sottosegretario Bertolaso.
(di Valerio Perogio da www.agenziami.it * Ascolta l'audio intervista.)
«Oggi non c'è una soluzione per la questione dei rifiuti. E' stata promessa la cosa più facile da fare, impiegare personale abituato ad obbedire, i militari delle Forze Armate, e dire genericamente: presidierete le discariche, impedirete l'avvicinarsi della popolazione, quindi le discariche sono aperte e ci sarà lo stoccaggio dei rifiuti».
E' il commento critico di Vincenzo Frallicciardi, Presidente dell'Associazione per i Militari Democratici (Amid), alla decisione del Governo di impiegare l'Esercito nella gestione dell'emergenza rifiuti in Campania.
E' stato il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi mercoledì a Napoli, nel
presentare il nuovo decreto in materia approvato dal Consiglio dei Ministri, ad annunciare le misure straordinarie: le aree di discarica e degli...
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Sicurezza: Decreto Legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (pubblicata il Martedì 27 Maggio 2008 09:37)
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92 contenente misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.
Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri la settimana scorsa a Napoli.
Il decreto legge, formato da 13 articoli e che entra in vigore da domani, contiene alcune delle novità in tema di sicurezza varate dal consiglio dei ministri:
• ESPULSIONI PIÙ FACILI PER STRANIERI
Si ampliano i casi di espulsione su ordine del giudice per gli stranieri condannati. Sarà espulso chi è condannato a più di due anni dei reclusione (prima era 10 anni).
• CONFISCA CASE AFFITTATE A CLANDESTINI
Prevista la confisca della casa affittata a clandestini. Per il proprietario pene fino a tre anni e multe fino a 50.000 euro.
• STRETTA CONTRO UBRIACHI AL VOLANTE
Modifiche al codice penale con la previsione di una pena da 3 a 10 anni di reclusione per l'automobilista ubriaco o drogato che causa incidenti mortali, con revoca della patente. Prevista anche la confisca del veicolo.
• AGGRAVANTE DELLA CLANDESTINITÀ
Pene aggravate di un terzo se a compiere un reato è un soggetto presente illegalmente in Italia.
• SINDACI-SCERIFFI
Il sindaco potrà adottare provvedimenti «contingibili e urgenti» nei casi in cui si renda necessario prevenire ed eliminare gravi pericoli.
• STOP PATTEGGIAMENTO PER REATI MAFIA
Si stabilisce il divieto di patteggiamento in appello per i reati di mafia.
• LOTTA A CONTRAFFAZIONE
Vengono introdotte specifiche norme in materia di distruzione delle merci contraffate sequestrate.
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- Finanziaria 2004: Le misure approvate per i Comparti Difesa e Sicurezza.
- Riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
- Il 2004 sarà un anno di svolta per i cittadini con le stellette?
- Alcuni contributi di pensiero della "base" per una riforma delle carriere del personale militare non direttivo
- Il diritto di associazione: lettera aperta di AMID
- Decreto 23 dicembre 2003 (G.U. n° 24 del 30-1-2004)
- Decreto Legge 20 gennaio 2004, n° 9 (G.U. n° 17 del 22 Gennaio 2004)
- Dispensa dal servizio militare di leva
- Avanzamento Ufficiali: una proposta di modifica proveniente dalla base
- L'ideologia della guerra permanente. A pretenderlo è la costruzione del nuovo ordine mondiale.
- Il punto di situazione sugli alloggi demaniali: Comunicato di Casadiritto
- Riallineamento delle carriere dei Sottufficiali: il testo completo del provvedimento.
- Avanzamento Ufficiali: riforma della L. 490/97
- Nuovo servizio offerto ai lettori di amid
- L'informazione malata.
- La vergogna delle torture agli iracheni
- E' nato un nuovo sito: www.laprevidenza.it
- La Commissione Difesa del Senato interviene sugli alloggi demaniali della Difesa.
- Rinnovo del contratto di lavoro: le prime schermaglie.
- Il Recupero Compensativo per i VFB
- Il Consiglio dei Ministri rinvia a data da destinarsi il provvedimento di Riallineamento delle Carriere
- Rinnovo del Contratto di Lavoro per il personale del Comparto Difesa
- Rinnovo del Contratto di Lavoro per il Comparto Difesa
- Nel Consiglio dei Ministri n. 162 del 25 giugno 2004 ancora sul Riallineamento.
- Riallineamento delle carriere dei Sottufficiali: il d.d.l. del Governo continua l'iter al Senato.
- Il Senato approva il riallineamento delle carriere per il personale delle Forze Armate.
- Il Senato approva il ddl sulla sospensione della leva
- Il provvedimento di Riordino delle Carriere per i Sottufficiali delle F. A. è legge.
- Dopo 143 anni la Camera dei Deputati approva definitivamente la legge che anticipa la “sospensione del servizio obbligatorio di levaâ€.
- Tangenti di guerra, aperta un'inchiesta! Riportiamo un articolo pubblicato dal Manifesto
- Sindrome da uranio impoverito: Una importante sentenza riconosce per la prima volta il danno biologico
- IL TAR LAZIO RICONOSCE AD AMID LA LEGITTIMITA' DEL DIRITTO DI ASSOCIAZIONE PER I MILITARI
- Il Governo e gli Stati Maggiori negano il grado di Ten. Col. agli Ufficiali dei Ruoli Tecnici
- Inquadramento nel grado di 1° Maresciallo
- Rideterminazione dell'anzianità giuridica nel grado di 1° Maresciallo
- Breve storia dei nosti giorni
- Nel 1957 a Roma veniva firmato il Trattato di costituzione della Comunità Europea. Dopo 47 anni Roma ritorna ad essere capitale d'Europa con la firma della Costituzione UE
- Proroga del mandato per la Rappresentanza Militare
- Importante sentenza della Corte dei Conti Campania (dal sito LaPrevidenza.it)
- Editoriale per il nuovo anno.
- Il Cordoglio di AMID per la morte del Maresciallo Cola. Polemiche per il mancato impiego degli A-129
- La riforma al codice militare di pace e di guerra: un rischio per la libertà d'informazione e l'autonomia delle coscienze dei militari. Speciale di AMID che riporta gli interventi più autorevoli della discussione in atto.
- Il Rimprovero e la riforma dei Codici Militari
- Il tribunale militare fa piazza pulita delle accuse: assolti i quattro elicotteristi italiani che finirono sotto processo in Iraq.
- Il Parlamento dice NO alla riforma del codice penale militare di guerra
- Riforma dei Codici Militari: il presidente dei magistrati militari Sergio DINI si dimette per protesta.
- AMID aderisce alla campagna 'Fermiamo la censura di guerra!'
- Riforma della Rappresentanza Militare
- Ripresi i lavori per la riforma dei Codici Militari: Riportiamo il dibattito Parlamentare.
- Riforma dei codici militari: un sit-in di protesta a Montecitorio contro la revisione
- No alla guerra permanente, in piazza contro la riforma dei codici militari
- C.P.M. Rinviata ancora una volta la discussione
- Campagna contro la riforma dei Codici Penali Militari
- 25 aprile Festa della Liberazione. Considerazioni di AMID ed un appello in difesa della Costituzione.
- Guerre del silenzio: alla scoperta dei conflitti e delle crisi del XXI secolo.
- Il Parlamento sceglie la democrazia e boccia la temuta riforma dei Codici Militari proposta dal Governo.
- Riforma delle leggi sulla rappresentanza dei militari e sui codici militari di guerra e di pace.
- Benefici previdenziali per i lavoratori dell'amianto.
- Cobar dei Carabinieri dell’Emilia Romagna contesta il Gen. Comandante
- Malessere con le stellette: ancora un caso di mobbing in caserma.
- La recente riforma della Rappresentanza Militare è una delega in bianco?
- Germania, riabilitato ufficiale militare pronunciatosi contro attacco Usa in Iraq
- Informare è sempre più pericoloso, giornalisti abbiate coraggio! Contro il terrorismo l'arma migliore è la democrazia.
- Appello di solidarietà e sostegno a Marco Benanti
- Dichiarazione dei senatori DS Daria Bonfietti e Walter Vitali
- La pace: una sfida per l’Unione - Il nemico a geometria variabile
- Legge Finanziaria: Comunicato stampa del Cocer Difesa.
- Finanzaria amara anche per il personale militare. Protesta del Cocer Difesa.
- Kabul, giallo alla base italiana morto un caporale del Genio
- La CGIL nazionale organizza per il prossimo 15 novembre a Roma un dibattito pubblico sulle esigenze di riforma della Rappresentanza Militare.
- Finanziaria: tagli a Forze Armate e Forze di Polizia. Interpellanza al Ministro.
- Roma 9 nov. 2005, Archivio Disarmo presenta il libro: Una bomba, dieci storie.
- Comunicato stampa dell'on. Elettra Deiana.
- Il 7 nov. si è tenuto a Roma il Convegno dei Ds: Le nuove sfide della difesa italiana.
- Comunicato di Casadiritto che invita gli utenti di alloggi della Difesa a sostenere la sua iniziativa a mezzo fax.
- Interpellanza urgente dell'on. Deiana (RC) al Ministro della Difesa.
- Grande affluenza di personale al convegno sulla riforma della Rappresentanza Militare organizzato da Cgil, Amid ed altri.
- Convegno: La biblioteca in carcere come diritto e come servizio
- Ong, Onlus e cosiddetti volontari: chi sono e cosa fanno?
- Forze armate, la legittimazione si acquisisce giorno per giorno.
- Convegno dei Ds: Sicurezza è libertÃ
- Convegno del Prc sulla riconversione dell'industria bellica
- Cocer Carabinieri: Negato anche il diritto al dissenso.
- dal programma di governo dei DS: La riforma della Rappresentanza Militare
- Lupo della Sila si cimenta nell'analisi del programma politico per la Difesa dei DS.
- Monitoraggio del Consiglio di Europa sul diritto di associazione.
- Terremoto in EUROMIL: sfiduciato il Presidente olandese Bauke Snoep
- Il Cocer A.M abbandona il tavolo della concertazione con la Funzione Pubblica.
- Carabinieri: assolti 25 rappresentanti del COBAR Sicilia
- Bombe nucleari sul territorio italiano: citati in tribunale gli USA.
- Progetto BrailleNet per non vedenti.
- Patriot Act, Bush fa buon viso allo smacco politico.
- Il punto sul Riordino delle Carriere
- Seminario di studi del PRC su: “Sicurezza è Democraziaâ€
- Soldati, Partigiani e Repubblichini: sono stati tutti combattenti dei nazi-fascisti?
- Tfr, la riforma fiscale parte da gennaio 2006
- Il punto di situazione sul rinnovo contrattuale.
- A Bologna il 16 gennaio scorso i DS hanno incontrato le R.M. e le Associazioni. Il resoconto della manifestazione.
- Rappresentanza Militare: visita dell'On. Elettra Deiana a Modena.
- Dirigenti: L'indennità perequativa va inserita nell'indennità di Buonuscita.
- Finanziaria, terremoto nell'Arma: dimissioni in massa dagli organismi di rappresentanza?
- Quale è il tuo Presidente della Repubblica preferito ?
- Alloggi demaniali: Casadiritto scrive al Sottosegretario Bosi
- Alloggi di servizio della Difesa: Il Governo bloccherà gli sfratti?
- Riordino dei Ruoli e Rinnovo Contrattuale: Mobilitazione di Sindacati e Cocer uniti nella protesta
- Piano d'impiego del contingente italiano in Iraq.
- Aggiornamento sul Riordino delle Carriere
- La Camera dei Deputati approva il ddl sul Riordino delle Carriere per il personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate. Il testo passa all'esame del Senato.
- Riordino dei Ruoli: Commenti e posizioni.
- Lettera aperta di un Sergente EI al Capo dello Stato
- Firma anche tu per difendere la Costituzione.
- No al Riordino delle Carriere truffa!
- Uranio impoverito intervista a D. Leggiero
- Legge 27 luglio 2005, n. 154: ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria
- Il diritto di associazione del personale militare in europa. I casi del Portogallo e della Grecia. Questionario di Euromil.
- Disposizioni amministrative per il personale dei Comparti Difesa e Sicurezza.
- Ancora dichiarazioni sul Riordino delle Carriere
- Benemerito O.d.G. del congresso provinciale della CGIL di Ravenna
- Vale la pena rileggere una "vecchia" ma interessante sentenza del TAR Lazio sul diritto di Associazione dei militari.
- La «battaglia dei ponti» di Nassiriya: commento di Furio Colombo
- Tagli al bilancio della Difesa: Esercito più penalizzato.
- Riordino dei Ruoli: il SAP perde le staffe ed offende i marescialli delle F.A.
- E’ ANCORA VALIDO IL MITO DEL FASCINO DELLA DIVISA?
- Le Olimpiadi per un operatore della sicurezza.
- Il Cobar n.25 risponde al SAP sul Riordino delle Carriere.
- Il programma della coalizione di centro sinistra per il Comparto Sicurezza.
- L a CGIL Emilia Romagna scende in campo per i diritti dei militari. (da www.ficiesse.it)
- Appello ad aderire a AMID: partecipa all'affermazione dei tuoi diritti.
- Un delegato Cocer della G.d.F fa il punto di situazione sul rinnovo del contratto + Comunicato stampa Sindacati e Cocer.
- La CGIL dall'1 al 4 marzo a Rimini ha tenuto il suo 15° Congresso nazionale. E' intervenuto anche un rappresentante a nome delle associazioni dei militari.
- Comunicato di CASADIRITTO + rassegna stampa sull'argomento.
- Conferenza della Società Internazionale per Legge Militare e la Legge di Guerra.
- Parametri - Riforma della Rappresentanza Militare - Codici Penali Militari - Riallineamento - Riordino delle Carriere e dei Ruoli – Finanziaria e Rinnovo Contrattuale
- Comunicato di CASADIRITTO alle agenzie di stampa ANSA e REUTERS.
- Servizio di Ficiesse: Difesa e Sicurezza, confronto tra i programmi delle forze politiche per votare informati.
- Dall'Europa una newsletter sull'Uranio Impoverito definito Fuoco Amico!
- Alloggi di servizio della Difesa: CASADIRITTO organizza un convegno a Roma.
- Speciale di AMID sulla politica estera e militare degli USA.
- Archivio Disarmo tiene un corso per giornalisti embedded.
- Rete Servizi della Cgil per gli Operatori della Polizia di Stato.
- Non si può, a parole, elogiare i risultati operativi di poliziotti, carabinieri, finanzieri e soldati, e poi di fatto negargli persino il rinnovo contrattuale.
- Un anno fa vincevamo una prima battaglia, contro il governo, in tema di delega per la revisione dei codici militari di pace e di guerra.
- Difesa: Ranieri (DS) E' necessario accrescere le risorse dedicate alla Difesa in Italia.
- Elezioni politiche del 9 aprile 2006: Il programma dell'Unione per il Comparto Sicurezza.
- Intervento in Parlamento dell'on. Silvana PISA sul rinnovo della missione in Iraq.
- Nasce il blog di AMID che garantisce una maggiore partecipazione dei soci e lettori.
- Ipotesi di aumenti relativi alla concertazione integrativa del contratto 2004/2005.
- Comunicato di CASADIRITTO sulla recente cartolarizzazione di 4500 alloggi della Difesa.
- Interviste a Epifani (Cgil), Minniti (DS), Bressa (DL) e Ramponi (AN)
- Irregolarità nel decreto di cartolarizzazione degli alloggi demaniali della difesa emanato dal Governo.
- Grave lutto nell'associazione dei militari tedeschi che aderisce ad Euromil.
- Una delibera del Coir Comando Interregionale Carabinieri - Vittorio Veneto.
- Newsletter del Nuovo Giornale dei Militari
- I nomi dei nuovi eletti alla Camera ed al Senato per ogni regione.
- AMID augura buona Pasqua a tutti i soci e simpatizzanti.
- Il sistema di garanzia dei diritti umani delle Nazioni Unite.
- Nigergate, la Cia conferma: C'è il Sismi dietro quelle carte.
- Il Battesimo di Niccolò.
- Kabul, bomba contro militari italiani: due alpini morti, quattro feriti.
- La protezione contro i Raggi Ionizzanti.
- 93^ Presidium Meeting di EUROMIL in Atene. Report di AMID
- Comunicato di CASADIRITTO sull'ex Sottosegretario Bosi
- Riforma della Rappresentanza Militare, diritto di Associazione e Sindacato.
- Una lettera di protesta.
- Documenti utili.
- Speciale sull'assistenza spirituale ai militari: storia e realtà .
- Presidenza della Commissione Difesa del Senato: la Cdl vota per De Gregorio
- Caso Menapace un commento del direttore del NGM A. Manotti
- Rappresentanza Militare: potrebbe accadere........
- Alloggi demaniali della Difesa: CASADIRITTO chiede di incontrare il Ministro Parisi.
- Considerazioni sulla vicenda Menapace.
- Costituzione e riforme. Ancora un approfondimento sul referendum.
- CASADIRITTO fa presente le principali novità previste nel d.d.l. nr. 559 presentato dai Senatori Silvana PISA e Gianni NIEDDU.
- Premio Colombe d'oro per la Pace
- Il SISMI, la CIA ed il caso del sequestro dell'imam Abu Omar.
- Medaglie d'oro e disonorevoli rovesci di medaglie
- I conflitti nel mondo a dimostrazione della crisi dell'ONU.
- Lettere al direttore: la riduzione della diaria all'estero.
- WG: Afghanistan - Former NATO General Klaus Naumann: Impressions from Afghanistan and What NATO Should Do Now
- Intervento del Presidente di AMID al convegno di Genova
- Difesa: il Ministro Parisi trova 400 milioni di Euro
- Siamo tutti spiati da un Panopticon digitale
- Assegnazione temporanea non applicabile al personale delle Forze Armate. Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 28.12.2005 n° 7472.
- La missione militare in Libano: Uno strumento della nuova politica estera italiana nel Mediterraneo.
- Conferenza stampa al Senato per presentare il ddl sugli alloggi demaniali della Difesa.
- Una interessante dichiarazione sui diritti dei militari della Sen. Lidia Menapace
- Il documento riservato sui costi della missione UNIFIL 2
- Il Governo USA ha presentato la Fact Sheet la legge che istituisce le commissioni militari per la lotta al terrorismo internazionale.
- Uranio Impoverito: proposta d’indagine parlamentare dell'On. Barani al Ministro Livia Turco
- Falco Accame denuncia: 10.000 morti e infortunati senza indennizzi per una virgola mancante su G.U.
- Battaglia dei Ponti di Nassiriya: la Procura Militare mette sotto processo tre soldati italiani.
- Rappresentanza Militare: iniziano i lavori del Cocer AM
- Importante novità introdotta con la 3^ serie di aggiunte e varianti alla direttiva sullo straordinario
- Un interessante saggio del Prof. Battistelli sulle qualità - accessorie - dei militari italiani
- Afghanistan, ieri i funerali del caporal maggiore Cardella, resta grave l'altro alpino
- Riordino Carriere: continua l'esame parlamentare dei disegni di legge. AMID avanza una proposta sul metodo da seguire.
- Legge Finanziaria: opinioni a confronto De Gregorio: Non voterò mai una manovra così disastrosa. Padoa Schioppa alla Camera: Non capisco le lamentele dei ricchi. Svolta per la vita economica; eredità maligna, ora fuori pericolo, ma non basta. Gli evasor
- Il 28 settembre u.s. una delegazione di CASADIRITTO. guidata dal Coordinatore Nazionale Sergio BONCIOLI è stata ricevuta dal Sottosegretario di Stato alla Difesa On. Emidio CASULA. Riportiamo inoltre l'A.S. 599 - Disposizioni in materia di alienazione e d
- EUROMIL: Emmanuel Jacob eletto nuovo presidente.
- Differenze sostanziali tra i Sindacati di Polizia e le Rappresentanze Militari delle Forze Armate
- Il testo del d.d.l. completo della Finanziaria 2007. Sconcerto e preoccupazioni per il personale militare.
- Il Presidente della Commissione Difesa del Senato De Gregorio e gli Stati Maggiori perplessi per le risorse stanziate nella Finanziaria 2007.
- La Finanziaria 2007 penalizza ancora una volta il personale militare. AMID invia una lettera aperta a Prodi.
- Riordino Carriere: continua l'esame parlamentare dei disegni di legge. AMID avanza una proposta sul metodo da seguire.
- Alloggi demaniali della Difesa: CASADIRITTO risponde alle perplessità di un nostro lettore. Soddisfazione per il blocco degli sfratti approvato dalla Commissione Difesa della Camera.
- Pensioni: la Difesa vuole l'esodo - il Governo vuole aumentare i limiti di etÃ
- La funzione Difesa nella nuova Finanziaria: si va verso una riduzione di personale?
- Gli aggiustamenti della Finanziaria
- Finanziaria 2007: ripristinati integralmente classi e scatti stipendiali.
- Una legge Finanziaria che scontenta tutti, anche quelli che l’hanno proposta.
- CASADIRITTO invita gli utenti a inviare un fax al Sottosegretario Casula
- Il Congresso americano ha varato il -Military Commissions Act of 2006- ovvero l’estremismo dello stato di eccezione e l’incostituzionalità delle sue regole speciali.
- La Fabbrica del programma: Governo Prodi quali riforme?
- Il Presidente di EUROMIL Mr. Emmanuel Jacob ha incontrato a Roma le associazioni italiane
- Il Ministro della Difesa ordina il blocco degli sfratti. Soddisfazione di CASADIRITTO.
- Lettera aperta ad una ragazza che, volendosi arruolare, chiede se ci sono sindacati o associazioni riconosciute per la tutela dei volontari.
- Revisionismo o verità storica? Un commento al discusso libro di Giampaolo Pansa sulla Resistenza.
- Rinnovati i vertici dei Servizi Segreti. Breve storia dell'Intelligence italiana. Rifondazione presenta un disegno di legge di riforma che potrebbe apportare cambiamenti significativi all'intelligence italiana.
- Pensioni: il contributo di pensiero di un nostro affezionato lettore.
- Finita la missione -Antica Babilonia-. Nella cerimonia ufficiale brilla l'assenza dei politici.
- Diritto di Associazione e Riforma della Rappresentanza Militare: ricomincia il dibattito parlamentare.
- Nelle Forze Armate italiane solo il tre per cento dei militari è donna.
- Quale futuro per le Forze Armate italiane?
- Un esempio di mancata tutela del personale militare: una interrogazione dell'on. Elettra DEIANA -Sin. EU-- denuncia che a distanza di cinque anni il personale impegnato in una missione internazionale non ha ancora ricevuto l'indennità spettante!
- Importante evento: Rassegna Sindacale, la rivista della Cgil, compie cinquant'anni.
- Convegno del Prc su: voli della CIA, extraordinary renditions, carceri segrete
- Alcune interessanti considerazioni sul diverso modo di intendere ed ottenere la tutela del personale.
- Sconcerto e timori per la manifestazione dei sindacati autonomi di polizia.
- Napolitano: La pace si difende anche con le Forze armate
- AMID augura Buone Feste a tutti i soci unitamente agli affezionati lettori che ci seguono da tempo e con sempre maggiore interesse.
- Finanziaria 2007: tutte le misure che interessano le Forze Armate.
- Pensioni, TFR e Buonuscita: differenti capacità di tutela tra Rappresentanza Militare e Sindacati.
- Chiarimenti sulla normativa inerente il riposo medico domiciliare.
- Pubblicati i bandi di concorso per le accademie militari delle Forze Armate.
- Concorso per 500 Allievi Sergenti riservato ai Volontari in spe
- Comunicato di CASADIRITTO per il nuovo anno. Regolamento sugli alloggi.
- Risarcimenti in vista per le famiglie delle vittime dell'uranio impoverito.
- Domande e risposte del nuovo Tfr. I rischi dell'estensione agli statali
- Pensioni e stato sociale
- Giuro di essere fedele alla Unione Europea ...
- Temporaneo imbarco: interrogazione dell'on. Deiana.
- Proposta di rinnovo contrattuale dei delegati del Cobar Carabinieri Lombardia
- Richiesta di audizione alle Commissioni Difesa di Camera e Senato
- Il Comando Generale della G. di F. abroga la circolare che vietava l'iscrizione a Ficiesse.
- Convegno di Rifondazione Comunista sulle prospettive di riforma delle pensioni.
- 50 anni di Europa.
- Siglato il memorandum d'intesa sul lavoro pubblico. Ecco i punti principali dell'accordo tra sindacati e governo.
- Delegati Cocer: Cervelli in una vasca!
- Importante comunicato stampa del Cocer AM
- Riforma dei Servizi Segreti
- Il complicato rapporto tra il Centrosinistra e le Forze armate.
- Le forze armate quale strumento di politica di sicurezza e di difesa.
- Ancora allarmismi che invocano una ulteriore riforma delle pensioni
- Dossier Tfr e fondi pensione, come orientarsi. Libertà di scelta
- Alloggi demaniali della Difesa. Polemica tra Cocer e Casadiritto
- Audizione del Capo di SME in Commissione Difesa del Senato.
- Riformare le Forze Armate e tagliare i ranghi.
- Lettera aperta di CASADIRITTO al Gen. Giancotti Capo del 1° Rep. di SMA
- Pubblichiamo il primo numero del Notiziario EUROMIL (in inglese)
- Convegno: Politica estera e Forze Armate, presente e futuro.
- Tradotto in italiano il 1° numero del Notiziario di EUROMIL
- Lettera aperta di una ragazza di 25 anni che vorrebbe arruolarsi quale VFP1, ma che non gli è concesso dagli attuali limiti di etÃ
- Breve cronistoria dei diritti negati ai militari, con vademecum riepilogativo.
- Forse Parisi &C. ci dovrebbero dire a cosa servono le forze armate
- Campagna di sottoscrizione per chiedere Servizi Pubblici di Alta Qualità e accessibili a tutti
- Alloggi demaniali della Difesa: importanti iniziative istituzionali di CASADIRITTO.
- Attività segrete della CIA in Europa: il Parlamento UE adottata la relazione finale
- AMID condanna tutte le forme di terrorismo ed esprime solidarietà alla CGIL
- Menapace: L’uranio è la nostra grande urgenza.
- 1- Sen. Menapace. L'Uranio è la nostra grande urgenza. 2- EUROMIL. Seminario delle Nazione Unite a Ginevra WORKING FOR A BAN ON DEPLETED URANIUM MUNITIONS 3- Martedì 20 Febbraio Convegno c/o Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati -URANIO VERITA' A
- Servizio speciale sull' Uranio Impoverito
- Audizione del Cocer Comparto Difesa presso la IV Commissione Difesa del Senato
- Venti di guerra USA - IRAN. L'ennesima crisi del Golfo preoccupa la comunità scientifica internazionale
- Quello strano modo italiano di interpretare le forze armate
- Precariato nelle Forze Armate: i Volontari abbandonati dallo Stato
- Riforma delle pensioni: ancora un attacco ai diritti acquisiti dei lavoratori?
- La Marina non applica la legge Finanziaria e licenzia i suoi precari
- Pubblicata la nuova circolare sui Soggiorni Estivi 2007
- Cessanzione anticipata dal servizio per Ufficiali e Sottufficiali delle F.A.
- Le voci della Rappresentanza Militare
- Perché è pericoloso l'Uranio Impoverito? L'U238 o D.U. come viene utilizzato e come si diffonde?
- Kabul non è Baghdad, in Afghanistan c'è bisogno dei nostri soldati
- Una buona intenzione che finisce in contaminazione
- Rappresentanza Militare e contrattazione. Le perplessità di delegato Cocer
- Il Comitato CASADIRITTO concorda con l'audizione del COCER in Commissione Difesa.
- I contingenti militari europei impiegati nelle missioni internazionali
- Festa della donna, micro racconto di Mario Pulimanti
- Rinnovo del patrimonio abitativo e vendita diretta alloggi demaniali della Difesa. Procede l'iter parlamentare del ddl 599 ed IL SOLE 24 ORE anticipa la notizia della vendita diretta di 3 mila alloggi agli utenti.
- Il contributo di F.Chinè sulla questione alloggi della Difesa
- Direttiva sul vestiario per il personale del Ruolo Truppa in spe
- 8 marzo 2007 le donne nella Forze Armate italiane. Nell'Esercito le donne sono impiegate come gli uomini, in Marina rimangono alcune limitazioni come pure in Aeronautica.
- I delegati di Truppa del Cocer Marina ci chiedono di pubblicare alcune informazioni utili per la loro categoria.
- Avanzamento Sottufficiali: Marescialli di 1^ Cl. = Sedotti e abbandonati.
- La richiesta di aiuto di un ricercatore universitario ci da lo spunto per riferire in merito al mancato diritto di associazione per il personale militare.
- Storie di precariato nelle Forze Armate. Interrogazione al Ministro della Difesa dei deputati della RC Folena, Deiana e Duranti.
- Esuberi nelle Forze Armate, opinioni a confronto.
- Avviata la discussione parlamentare del d.d.l. 599. CASADIRITTO ed i Comitati Last Minutes.
- Un esercito con le ossa rotte.
- Importante sentenza del Tribunale Militare di La Spezia in materia di tutela dei delegati della Rappresentanza Militare
- Diritti e tutele dei militari: quale riforma? Rappresentanza Militare o Sindacato nelle Forze Armate?
- Saporito (AN) - Bonelli e De Zulueta (VERDI) - Di Gregorio (Pres. Comm, Difesa Senato)- Accame (Ana-Vavaf): Tempi maturi per sindacato dei militari
- Sen. Menapace: l'uranio impoverito ha causato 46 morti e 500 malati in Kosovo
- Dibattito sul sindacato per i militari: mentre Saporito (AN) fa marcia indietro, Nerozzi (Cgil) rilancia le aspettative di riforma
- Dal Cocer Guardia di Finanza: si alla sindacalizzazione. Sui diritti ai militari anche la Spagna supera l'Italia. Alessandro Rumore Cocer Carabinieri: si al sindacato nell'Arma.
- Comunicato stampa interassociativo sulle aspettative di riforma dei diritti e delle tutele del personale militare
- CASADIRITTO: Convegno sul DDL 599 per la vendita diretta degli alloggi demaniali.
- I riflessi sul personale per l'annunciata ristrutturazione delle Forze Armate e la riforma del sistema previdenziale, secondo lo SMD, non sono materia d'interesse della Rappresentanza Militare!
- Convegno di Archivio Disarmo -Dopo la guerra, la pace spetta alle donne-
- Il Chiacchiericcio n° 12 di Salvatore Rullo
- Provvedimenti di razionalizzazione e riorganizzazione della Difesa: è in corso al Quirinale la riunione del Consiglio Supremo di Difesa.
- Il Consiglio Superiore di Difesa rinvia al 2 luglio 2007 l'approfondimento delle misure di razionalizzazione del bilancio della Difesa
- Parte la commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito e la presidente sen. Lidia Menapace illustra alla stampa le linee guida che verranno seguite.
- La rivisitazione = riduzione delle Forze Armate: quali conseguenze?
- A marzo molti dipendenti in difficoltà per un conguaglio fiscale negativo di 500 - 600 euro.
- AMID pubblica il secondo numero della newsletter di EUROMIL
- I rapporti tra i Ministeri Esteri e Difesa nelle operazioni fuori area.
- Assise plenaria a Loreto dei delegati della R.M. dell'Aeronautica. E' forse giunta al termine l'esperienza trentennale della R.M.? E' ormai matura la tutela sindacale anche per il personale militare italiano?
- Con il Servizio Civile Internazionale vedi il mondo con occhi diversi e ti attivi per cambiarne le prospettive.
- Un frammento di storia delle missione di un sommergibile della Marina Italiana nel Golfo Persico
- Comunicato di CASADIRITTO
- Bollettino informativo del Cocer EI n° 12
- Prosequono le audizioni del Cocer in Commissione Difesa del Senato.
- Mozione sul diritto di rappresentanza sindacale per le Forze Armate e le Forze di Polizia ad ordinamento militare approvata dai delegati della R.M. A.M. a Loreto il 19/4/2007.
- Chiude la base militare di Mostar e i nostri soldati tornano in Patria.
- Proseguomo le prese di posizione su quanto è avvenuto a Loreto.
- Botta e risposta tra Comellini e Palantra su quanto è avvenuto a Loreto.
- Militari ma con la voglia di sindacato.
- L'Esercito si accorge dell'uranio impoverito.
- Un'altra vittoria dei Carabinieri e dei delegati della Rappresentanza Militare.
- I tanti problemi dei lavoratori con le stellette: Campagna di ascolto del P.R.C.
- Diritti concreti per tutti uomini e donne.
- La Guardia di Finanza esclusa dai premi antievasione. Intervista al TG5 del Cocer G. di F.
- Difesa: 39.000 Marescialli in esubero. Per l'on. Pinotti la politica deve trovare una soluzione.
- on. Bertinotti: Militari vetrina migliore Paese.
- Sovrintendenti e Sergenti: un ruolo precario.
- Ricerche Militari
- CASADIRITTO fa il punto di situazione sugli alloggi demaniali della Difesa.
- Resoconto dell'interpellanza sugli AUFP presentata dai deputati di Rifondazione Comunista Folena, Duranti e Deiana.
- LIBANITALY: aiutiamo la popolazione del Libano con il 5 x mille
- Forze armate, stabilizzare precari anche qui
- 30/6/1963: strage di Ciaculli. Una Alfa Romeo Giulietta carica di tritolo uccide sette tra poliziotti, carabinieri e artificieri.
- Pensioni, inizia lo scontro
- Vivicittà messaggera di pace e convivenza: il 13 maggio si correrà a Beirut.
- Ipotesi di lavoro dello S.M.E. sugli obiettivi della prossima concertazione economica 2006-2007 e parte normativa 2006-2009
- Iniziative di CASADIRITTO
- Nuova Direttiva per il trasferimento dei Sottufficiali dell'Esercito. Emanate le Disposizioni applicative
- La Procura Militare di Palermo ipotizza il reato di disobbedienza aggravata per i militari che al termine della concessione non hanno lasciato l’utenza del proprio alloggio demaniale!
- Sen. Menapace: uranio impoverito? Ordigni nucleari economici!
- Uranio Impoverito: importante audizione di EUROMIL al Parlamento Europeo.
- Importante comunicazione di EUROMIL sui lavori del Consiglio di Europa sul rispetto dei diritti umani per gli appartenenti alle F.A.
- Elezioni Amministrative: un militare candidato a Civitavecchia
- Analisi di un fenomeno perverso: il precariato nelle Forze Armate italiane.
- EUROMIL invitata a partecipare al congresso di ETUC a Siviglia.
- L'Armata dei precari nelle Forze Armate.
- Il Chiacchiericcio n° 14 di Salvatore Rullo
- Contratto statali: Intesa nella notte, aumento di 101 euro.
- Statali, dopo l'accordo il disaccordo
- La necessità di realizzare le riforme con il consenso sociale. L'esempio della Spagna.
- Cocer Interforze: con soli 22 voti passa la proposta anti sindacato. Dura replica deil Coir Palidoro.
- Sindacato dei militari: Cocer GdF e Aeronautica Militare abbandonano la discussione Interforze. Le prime reazioni.
- Contratto di lavoro 2006/07 per le F.A. e F.P. - Il Governo convoca i Cocer ed i Sindacati per il giorno 13 giugno 2007.
- Anche il Cocer della Marina si associa a Guardia di Finanza e Aeronautica nella richiesta di libertà sindacali.
- Rappresentanza Militare: il Cocer e i diritti sindacali.- Tra le iniziative una Petizione ai sensi dell'ex art. 50 della Costituzione.
- Importante sentenza del T.A.R. Lazio che riafferma il diritto prevalente del ricorrente all'accesso integrale della documentazione amministrativa di suo interesse.
- Importante impegno del Governo per stabilizzare anche i - precari - delle Forze Armate.
- Il caso Visco-Speciale e la deontologia militare.
- Riforma della Rappresentanza Militare: anche il Cocer Marina si oppone al bliz del Gruppo di Lavoro Interforze che ha detto no al diritto di associazione e alla tutela di tipo sindacale.
- Riforma della Rappresentanza Militare: riportiamo l’importante documento unitario presentato al Comitato Ristretto della Commissione Difesa del Senato dalle Sezioni Cocer della Guardia di Finanza, della Marina ed Aeronautica a cui hanno aderito anche i de
- Forze Armate: riformare il COCER per una vera rappresentanza sindacale. La Sen. Villecco Calipari accoglie la richiesta dei Sovrintendenti di essere rappresentati nei Cocer.
- Il Sottosegretario Casula: la Difesa rispetterà il piano cessioni degli immobili per 4 miliardi di euro.
- Personale militare della CRI, quale contratto e quali regole?
- Oggi i Cocer e i Sindacati di categoria proseguono alla Funzione Pubblica le trattative della concertazione per il rinnovo del Contratto di Lavoro.
- Una, due, cento famiglie di militari stanno vivendo in Sicilia uno stato d’angoscia ingiustificato.
- Il documento che illustra le risorse stanziate ed il personale del Comparto Difesa e Sicurezza interessato al rinnovo del contratto.
- Quale modello fututo per le Forze Armate italiane?
- Il Governo avvicenda il Capo della Polizia. Nominato Antonio Manganelli
- Il delegato del COCER dell’Esercito Italiano, il palermitano Girolamo Foti, si schiera a favore del sindacato militare e si unisce ai colleghi del COCER della Guardia di Finanza, dell’Aeronautica, parte della Marina Militare e parte dell’Arma dei Carabini
- Walter Veltroni: il partito Democratico e il suo impegno per la riforma dei diritti e delle tutele del personale militare.
- Polemica tra il Cocer ed il Coir CC Palidoro sulla sindacalizzazione. Interrogazione della Sen. Brisca Menapace: Comandanti che cercano di condizionare i delegati. La risposta del Sottosegretario Verzaschi.
- Pensioni – A Palazzo Chigi è ripreso il confronto
- Il 2 luglio si è tenuta una nuova riunione del Consiglio Supremo di Difesa che ha ripreso l’esame degli orientamenti per una ulteriore razionalizzazione degli stanziamenti avviata nelle precedenti riunioni. In particolare sono state prese in considerazion
- Continua il dibattito parlamentare per la cessione del patrimonio degli alloggi demaniali della Difesa.
- Continuano gli incontri tra Governo, Sindacati e Cocer per il rinnovo del Contratto.
- Sindacato nelle Forze Armate: il vento sta cambiando anche nei Partiti?
- Viterbo: interessante convegno di Forza Italia sulla Riforma della Rappresentanza Militare con la presentazione del d.d.l. A.S. 1688 1° firmatario sen. Giulio Marini.
- La CGIL rompe gli indugi è lancia la proposta di istituire un sindacato anche per il personale militare.
- Speciale rinnovo contratto Forze Armate e Forze di Polizia: firmata la preintesa sul Contratto di Lavoro del Comparto Sicurezza e Difesa.
- Forze Armate e Forze di Polizia: firmato all'unanimità il contratto che prevede aumenti medi di 123 euro. Pubblichiamo la relazione e le tabelle fornite dal Cocer EI.
- Ecco il Contratto Economico Normartivo 2006-09 che è stato firmato.
- Aperto il tavolo tecnico - politico con il Governo sulla riforma della Rappresentanza Militare.
- Difesa: ipotesi Leva, luci e ombre di un ritorno alla naja.
- Contratto Forze Armate e Forze di Polizia ad Ordinamento Militare per il Biennio economico 2006-2007: commenti.
- Dal 1° agosto è in vigore una nuova circolare per i trasferimenti del personale del Corpo della Guardia di Finanza.
- Difesa, così tanti soldi e troppi tagli: fare il soldato al tempo del record di spese militari.
- Osservazioni sul Contratto recentemente sottoscritto per Forze Armate e Forze di Polizia.
- Presentato al Senato un ddl che punta a smilitarizzare il servizio religioso svolto dai Cappellani Militari all'interno delle Forze Armate. L'Ordinario Militare, invece, ne ribadisce invece la piena validità . AMID evidenzia il confronto tra le due posizio
- Comunicato di CASADIRITTO: aperto per ferie!
- Riforma della Rappresentanza Militare: la D.C. presenta una petizione parlamentare per il riconoscimento dei diritti sindacali.
- Quando posso andare in pensione? Quanto mi spetta?
- Notizie dalla missione militare italiana in Libano.
- Logorati dalla guerra
- Cordoglio di AMID per la scomparsa di Bruno Trentin, un difensore dei diritti dei lavoratori
- Dal sito di Beppe Grillo una recensione del libro SCHIAVI MODERNI: una denuncia delle forme di precariato che che marchiano di un profondo disagio le giovani generazioni.
- I dipenti del Ministero della Difesa risultano tra i più penalizzati nella perdita del potere di acquisto dei loro stipendi.
- I Marescialli delle Forze Armate dove li rottamiamo?
- La discussione parlamentare sul d.d.l. 599 inerente gli alloggi demaniali della Difesa sfocia in una polemica a distanza tra la visione garantista di CASADIRITTO e quella repressiva del giornalista La Porta: sfratti o vendita agli utenti?
- Newsletter n°4 di EUROMIL
- Alcune testimonianze dei precari delle Forze Armate che si possono riassumere in due parole: delusione e speranza
- Dibattito pubblico a Modena: i diritti sindacali dei militari.
- USA, mutilato il Patriot Act
- Le difficoltà della Magistratura Militare.
- Stabilizzazione personale assunto nelle Pubbliche amministrazioni
- Continua al Senato la discussionesulla riforma della Rappresentanza Militare.
- Dibattito in corso sulla Sicurezza Urbana: il contributo della CGIL
- Si infittisce il dibattito in corso sulla riforma della Rappresentanza Militare ed il diritto di associazione dei militari..
- News: Contratto e telefonini per i militari
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- Continua la repressione in Portogallo contro l'affermazione del diritto di associazione del personale militare.
- La mancata riforma della Rappresentanza Militare: La casta è casta e va sì rispettata!
- Gli inevitabili pericoli della missione ISAF in Afghanistan.
- Contratto: gli aumenti contrattuali slitteranno ad ottobre!
- Esuberi nelle Forze Armate: ipotesi di transito nelle Forze di Polizia.
- Scarse risorse in Finanziaria per il contratto Forze Armate
- Il Ministro Amato conferma l'ipotesi di mobilità dalle Forze Armate alle Forze di Polizia
- Solidarietà per il popolo Birmano
- Legge Finanziaria: documenti e dichiarazioni del Governo. Per il Comparto Difesa e Sicurezza sono previste risorse aggiuntive e piena attuazione dei rinnovi contrattuali. Confermato l'aumento degli organici delle Forze di Polizia con il transito di 4.500
- Riforma della Rappresentanza Militare: Il Senato propone un - sindacato giallo -!
- Assegnazione temporanea: finalmente segnali positivi per i dipendenti del Comparto Difesa e Sicurezza
- Contro la riforma farsa della Rappresentanza Militare proposta al Senato, la CGIL rilancia la soluzione sindacale.
- Il COIR del Comando Forze Operative Terrestri esprime serie perplessità sulla riforma della Rappresentanza Militare avallata dal COCER Esercito.
- Continuano le polemiche sulla questione Uranio Impoverito.
- Finalmente registrato il rinnovo del contratto dalla Corte dei Conti. Gli arretrati già da quest'anno.
- Le novità della Finanziaria 2008 per Forze Armate e Forze di Polizia
- Ad ottobre saranno finalmente corrisposti gli aumenti stipendiali relativi al contratto di lavoro dei militari recentemente sottoscritto per il biennio economico 2006-07.
- Pubblicati sulla G.U. del 18 ottobre 2007 i DPR 170 e 171 relativi rinnovi contrattuali per le Forze Armate e le Forze di Polizia.
- Ancora sul precariato nelle Forze Armate
- Il COCER Carabinieri soddisfatto del ddl sulla riforma della RM
- Presentato al Senato il d.d.l. che prevede l'istituzione del sindacato anche per il personale militare
- La discussione della legge Finanziaria in Commissione Difesa del Senato.
- La vicenda dei militari siciliani accusati di aver disobbedito per non aver lasciato l'alloggio in concessione: assolti perché il fatto non sussiste! L'impegno di CASADIRITTO per l'adeguamento dei limiti di reddito. Il punto di situazione della discussion
- Governo in difficoltà : maggioranza ad assetto variabile!
- Conferenza stampa di presentazione del ddl sul sindacato per i militari.
- Riflessioni sulla stabilizzazione del personale precario nells P.A, e dei militari precari della Difesa.
- Con la recensione del libro -Liberate Mussolini!- di Annussek G. delle Edizioni Lindau, proviamo il piacere di rileggere la nostra storia.
- DU Uranio Impoverito ancora discordanza sul numero delle vittime. Rassegna stampa delle novità .
- Forti contrasti tra il Cocer CC e numerosi Coir Cobar dell'Arma.
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- Il Mobbing è un reato penale.
- L'Amm. Giampaolo DI PAOLA eletto nuovo Capo del Comitato Militare della NATO.
- Alloggi demaniali della Difesa: il Senato approva l'art.79 bis della Finanziaria 2008.
- Lo studio della Difesa Integrata Europea fa passi avanti al Parlamento Europeo.
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- Riforma della Rappresentanza Militare - Il delegato Cocer EI, FOTI si dichiara a favore di una soluzione sindacale.
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- Inizia la raccolta di firme per la Petizione popolare a favore del diritto sindacale del personale militare.
- L'uomo è antico.
- Comunicato della Cgil che sulle pensioni dei militari.
- A Roma il 1° dicembre protesta in piazza del Comparto Sicurezza.
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- CASADIRITTO annuncia due buone notizie per gli utenti di alloggi demaniali.
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- Riforma della Rappresentanza Militare: iniziato l'esame dei 759 emendamenti al testo unificato in Commissione Difesa al Senato.
- Natale: stretta sui pacchi dono ai militari. Consigliato puntare sull'elevamento culturale del personale.
- Comunicato stampa del Cocer Marina che denuncia la mancata soluzione del rischio di esposizione all'amianto sulle navi.
- CASADIRITTO fa gli auguri di Natale a tutti gli utenti di alloggi demaniali della Difesa
- Tribunale Militare di Palermo assolve perchè il fatto non sussiste i militari siciliani che erano stati accusati di disobbedienza aggravata.
- Speciale welfare del Comparto Sicurezza.
- Giovedì 13 dicembre 2007 alle ore 12 in CGIL nazionale conferenza stampa di EUROMIL.
- Uranio Impoverito: Il portavoce del Ministro Parisi attacca Leggiero dell'Osservatorio Militare.
- Promozione al grado superiore dei Marescialli Capo EI.
- Approfondimento speciale di AMID sulla riforma della Rappresentanza Militare. Firma anche tu e fai firmare la petizione popolare per affermare i tuoi diritti di tutela e di democrazia.
- Precari delle Forze Armate martedì 18 dicembre in piazza Montecitorio a Roma
- Buon fine 2007 ed un felice inizio 2008
- Comunicato della CGIL Marche sul Sindacato per i Militari.
- prorogato al 15 marzo il termine ultimo per la raccolta delle firme a sostegno della Petizione Popolare da inviare ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica a favore del disegno di legge per l’istituzione del Sindacato per i Mi
- AMID amplia i suoi servizi di consulenza giuridica e legale.
- La indennità di vacanza contrattuale, un istituto da rinnovare
- La commissione d'inchiesta sull'Uranio impoverito del Senato chiude i lavori con una relazione povera di novità .
- Rappresentanza Militare. Il Cocer CC sfiduciato ancora una volta
- Quando è possibile fare ricorso al giudice di pace per evitare di pagare le multe per infrazioni rilevate da autovelox o photored.
- Il resoconto di due anni di visite all'interno delle caserme da parte del PRC.
- Sospesa la raccolta di firme per la Petizione Popolare a favore del Sindacato per i militari.
- Comunicato di CASADIRITTO che mette sull'avviso gli utenti sul rischio di incappare in possibili truffe.
- Direttiva 6 dicembre 2007, n.8 sui principi di valutazione dei comportamenti nelle pubbliche amministrazioni e responsabilità disciplinare.
- CASADIRITTO: Finalmente il Ministero della Difesa ha emesso il decreto per i limiti di reddito.
- Il Presidente Bertinotti invia a GRNET una lettera significativa in merito alle problematiche del personale dei Comparti Difesa e Sicurezza.
- La Sinistra-Arcobaleno presenta la sua proposta programmatica per il personale del Comparto Difesa e Sicurezza.
- Imposta di bollo su assegni bancari e postali.
- Prorogate le autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali.
- L'arcivescovo di Bologna ha officiato la tradizionale celebrazione del precetto Pasquale con i militari della città felsinea.
- Modifiche in materia di trattamento economico del personale in aspettativa per infermitÃ
- Consiglio d'Europa: c'è bisogno di più controllo democratico sulle Forze Armate
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- Incontro dibattito a Viterbo con il Gen. Del Vecchio candidato al Senato per il PD nel Lazio 2
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Attività del Cocer: valutazioni sulle implicazioni della legge Finanziaria e avvio della discussione sul rinnovo contrattuale. |
Riportiamo due interessanti documenti prodotti dalla Rappresentanza Militare in cui appare evidente la fattiva, e per ora positiva, collaborazione in atto tra il X mandato e gli Uffici dello Stato Maggiore. Le droghe sono cari, è per questo che alcuni pazienti non possono comprare le medicine di cui hanno bisogno. Tutti i farmaci di sconto risparmiare denaro, ma a volte le aziende offrono condizioni migliori rispetto ad altri. Circa il venti per cento degli uomini di età compresa tra 40 e 70 non erano in grado di ottenere l'erezione durante il sesso. Ma non è una parte naturale dell'invecchiamento. Questioni come "Comprare kamagra oral jelly 100mg" o "Kamagra Oral Jelly" sono molto popolari per l'anno scorso. Quasi ogni adulto conosce "kamagra 100mg". Le questioni, come "Comprare kamagra 100mg", si riferiscono a tipi diversi di problemi di salute. In genere, avendo disordine ottenere un'erezione può essere difficile. Prima di prendere il Kamagra, informi il medico se si hanno problemi di sanguinamento. Ci auguriamo che le informazioni qui risponde ad alcune delle vostre domande, ma si prega di contattare il medico se si vuole sapere di più. personale professionale sono esperti, e non saranno scioccati da tutto ciò che dici. ********************************************************** clicca quì per visualizzare il documento di analisi del Cocer Interforze sugli effetti della legge Finanziaria. ********************************************************* clicca quì per visualizzare il documento del Cocer EI con il quale si avvia la discussione per il rinnovo contrattuale. |