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Accordo Co.Ce.r EI - Governo PDF Stampa E-mail
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA MILITARE - Sezione Esercito -   ACCORDO PRELIMINARE DI RECEPIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE PER LE FORZE ARMATE RELATIVO AL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002 - 2005 ED AL BIENNIO ECONOMICO 2002 – 2003per il personale militare dell'Esercito, (esclusa l'Arma de carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.    Roma 7 Marzo 2002   (Decorrenza: 1° gennaio 2002 - Scadenza: 31 dicembre 2005)     Testo del Verbale di accordo preliminare   Il Governo e la Sezione Esercito del Consiglio Centrale della Rappresentanza Militare, nell'ambito del rinnovo contrattuale relativo al quadriennio normativo 2002 - 2005 ed al biennio economico 2002 –2003, convengono in via preliminare e sottoscrivono quanto segue:   1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli emolumenti del personale destinatario del presente accordo di rinnovo contrattuale sono adeguati almeno in ragione degli incrementi medi percentuali utilizzati dall'Istituto Nazionale di Statistica per l’elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali in relazione al costo della vita.  2. Fermo restando la totale ed incondizionata disponibilità al servizio, le prestazioni lavorative rese in eccedenza al nomale orario di lavoro (36 ore settimanali), ma non riconosciute in compenso economico poiché superato il monte ore previsto e non recuperate in riposo compensativo, sono inscritte, a domanda dell’interessato, in un apposito fondo orario per l'accesso al pensionamento anticipato o in sostituzione dell'aspettativa per motivi di carattere privato. Le ore del fondo in questione sono utili per la determinazione del trattamento di fine rapporto e del trattamento di quiescenza. Il Governo si impegna, entro sei mesi dal recepimento del provvedimento di concertazione a regolamentare, attraverso la costituzione di una commissione a cui partecipa di diritto il Consiglio Centrale della Rappresentanza Militare, le relative modalità di gestione. Le risorse relative al pagamento dell'indennità di straordinario, sono destinate unicamente al personale contrattualizzato con esclusione della dirigenza militare nella misura preventivamente determinata di 300 ore annue pro capite anche per lo svolgimento dei servizi d’istituto (armati e non);  3. Fermo restando i riconoscimenti stipendiali riconducibili alle responsabilità ed alle mansioni e/o funzioni svolte a qualsiasi livello di comando ed incarico, le indennità accessorie di cui alla Legge 78/83 e successive modificazioni, che determinano la peculiarità dello “status militare†in relazione alle comprovate situazioni disagio ed impiego, non possono essere riconosciute con pagamenti differenziati o “gerarchizzatiâ€. Vale il principio che il militare di ogni ordine e grado è uguale di fronte alla Legge, alla Disciplina e al Dovere.  4. L'indennità di Alta Valenza Operativa di cui all’art. 8 del D.P.R. n.255/99 così come modificato dall’art. 29 comma 4 del D.lgs. n.215/2001 è abrogata. Non è proponibile, in nessuna circostanza, qualsiasi forma di “forfetizzazione†     che surroghi il diritto al riconoscimento delle prestazioni lavorative nella   misura  oraria in rapporto all’effettiva prestazione lavorativa, poiché in    palese violazione dell'art. 36 della Costituzione Italiana;   5. Gli assegni pensionabili di funzione e di parziale omogeneizzazione di cui all’art.4, art.5 comma 1 e 2 della legge 8 agosto 1990 n.231, sono equiparati e corrisposti al personale militare in servizio permanente al compimento di anni 13, 23 e 33 di anzianità di servizio comunque prestato.  6. E’ riconosciuto al personale militare che svolge mansioni tecniche o amministrative superiori al proprio grado o incarico rivestito ovvero della propria categoria di appartenenza, il trattamento economico superiore corrispondente alla mansione svolta. Il Ministero della Difesa, in accordo con gli organismi di rappresentanza del personale, individua con apposito decreto le mansioni e/o i destinatari del trattamento in questione.  7. Ove in relazione alla domanda non sussista la possibilità di concessione di alloggio di servizio dell’Amministrazione della Difesa, è riconosciuto al personale militare trasferito d’autorità ovvero assegnato a prestare servizio in località diversa dalla propria residenza, apposita indennità di alloggio o sussidio casa ovvero agevolazioni di edilizia popolare a titolo di rimborso spese per contratti di affitto o mutuo bancario.  8. In materia di mobilità volontaria all’interno della Forza Armata, l’Amministrazione della Difesa si impegna a coprire i posti vacanti, prioritariamente mediante passaggio diretto previo domanda dei dipendenti in servizio, che in possesso di adeguato titolo e/o grado ivi previsto secondo le piante organiche, hanno manifestato richiesta di trasferimento per la stessa sede dove si determina la vacanza organica.  10. In materia di tutela delle lavoratrici madri e della paternità di cui alla legge 53/2000, al personale militare è riconosciuto il trattamento economico in analogia a quanto previsto per il personale civile dell’Amministrazione della Difesa e delle altre Amministrazioni dello Stato qualora più favorevole;  11. In relazione alla gestione delle eccedenze di cui all’art.6 comma 1 del D.Lgs. del 8 maggio 2001 n.215, concernente il passaggio del personale militare nelle altre amministrazioni dello Stato, il personale militare in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica eccedente rispetto alle dotazioni organiche di F.A., ovvero in possesso di una anzianità di servizio effettivo non inferiore ai 15 anni, sarà assorbito con il transito nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della Difesa nonché nei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche comprese le Regioni, i Comuni e gli Enti locali, ovvero nei ruoli del personale da impiegare come polizia municipale, polizia provinciale, personale della protezione civile, conservando il trattamento economico, ove più favorevole, con apposito assegno personale non riassorbibile.  12. Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del rinnovo contrattuale per il biennio economico 2002-2003 e normativo 2002-2005, il Governo, sentiti gli organi di rappresentanza del personale militare che potranno avvalersi di apposite consulenze tecniche specifiche, anche esterne ed a carico dell'amministrazione Difesa,  si impegna ad aprire un tavolo tecnico per la definizione del trattamento di fine rapporto e la costituzione del fondo pensione di previdenza complementare.   13. Entro tre mesi prima della scadenza della delega di cui all’art 7 della (Legge 29 marzo 2001 n. 86, il Governo acquisisce dagli Organi Centrali della Rappresentanza Militare, il parere consultivo in merito all’emanando progetto di “parametrazione stipendiale†del personale militare non direttivo. Per la comunicazione del parere in questione, tenuto conto dell’elevato carattere tecnico della materia, il Co.ce.r. può avvalersi di apposite consulenze tecniche specifiche, anche esterne ed a carico dell'amministrazione Difesa.  14. Entro la fine del biennio 2002-2003 il Governo si impegna a promuovere, anche attraverso lo strumento della decretazione (Decreto Legge), le opportune iniziative di legge per l’introduzione di norme correttive ed integrative in materia di riordino delle carriere dei Sottufficiali delle FF.AA. e di armonizzazione del trattamento economico del personale militare in relazione agli attuali “standard†europei;  15. Al fine di garantire e riconoscere al personale militare la tutela della specificità dello “status militareâ€, i commi 12 e 13 dell'art.1 della Legge 8 Agosto 1995 n.335 sono modificati facendo riferimento alla data del 31.12.2002 in sostituzione del 31.12.1995.  Fatto, letto e sottoscritto   Roma li, _______________     PER IL GOVERNO PER IL COCER ESERCITO

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