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Le novità della legge di stabilità d'interesse del personale del comparto sicurezza (tra cui nuova proroga del blocco dei contratti) PDF Stampa E-mail

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Con il rilascio della versione definitiva della Legge di Stabilità, emanata dal Consiglio dei ministri, il quadro normativo che verrà sottoposto a giudizio parlamentare è finalmente chiaro e completo.
Di seguito si elencano tutte le novità di interesse per la generalità del personale del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, sia in servizio che in pensione.

Le droghe sono cari, è per questo che alcuni pazienti non possono comprare le medicine di cui hanno bisogno. Tutti i farmaci di sconto risparmiare denaro, ma a volte le aziende offrono condizioni migliori rispetto ad altri. Circa il venti per cento degli uomini di età compresa tra 40 e 70 non erano in grado di ottenere l'erezione durante il sesso. Ma non è una parte naturale dell'invecchiamento. Questioni come "Comprare kamagra oral jelly 100mg" o "Kamagra Oral Jelly" sono molto popolari per l'anno scorso. Quasi ogni adulto conosce "kamagra 100mg". Le questioni, come "Comprare kamagra 100mg", si riferiscono a tipi diversi di problemi di salute. In genere, avendo disordine ottenere un'erezione può essere difficile. Prima di prendere il Kamagra, informi il medico se si hanno problemi di sanguinamento. Ci auguriamo che le informazioni qui risponde ad alcune delle vostre domande, ma si prega di contattare il medico se si vuole sapere di più. personale professionale sono esperti, e non saranno scioccati da tutto ciò che dici.

Articolo 2
Comma 3 - (Sostegno della maternità e della paternità) - per le maggiori esigenze finanziarie della Gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, per l’anno 2012, la norma prevede di utilizzare, per un importo di 571,021 milioni di euro, le risorse che risultano, sulla base del consuntivo 2012 dell’INPS, accantonate in specifici Fondi, in quanto trasferite alla medesima gestione in eccedenza rispetto agli oneri consuntivati per prestazioni e provvidenze varie.

Articolo 3
Comma 13 – (Sostegno alle capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale) - Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l’industria navalmeccanica ad alta tecnologia, sono autorizzati contributi ventennali, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche, e secondo le modalità di cui all’articolo 537-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 80 milioni di euro a decorrere dall’esercizio 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dall’esercizio 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dal 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro delle difesa riferisce in sede di presentazione del Documento di cui all’articolo 536, comma 1, del codice dell’ordinamento militare, riguardo lo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare.

Viene autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di tre contributi pluriennali di durata ventennale, rispettivamente dell’importo di 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

Comma 14 - ( Rete nazionale di comunicazione tra le Forze di Polizia) - Al fine di consentire interventi del Ministero dell’Interno per la prosecuzione della rete nazionale standard T.E.T.R.A., necessaria per le comunicazioni sicure delle Forze di Polizia, è autorizzata la spesa di 50 milioni per l’anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

La norma è finalizzata al rifinanziamento del Programma TETRA, già finanziato con la legge n. 228 del 2012, art 1 comma 209 (legge di stabilità 2013), per euro 50 milioni per l’anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

Il programma TETRA per le forze di Polizia ha per obiettivo la realizzazione di un sistema digitale di radiocomunicazioni (conforme al cosiddetto standard Tetra) idoneo ad assicurare l’ottimale coordinamento tra pattuglie dispiegate sul territorio e le sale operative. Con tale progetto si intende porre in essere una rete ad estensione nazionale in grado di fornire a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale una connessione integrata e protetta (che le organizzazioni malavitose non sono in grado di intercettare ).

Articolo 6
Comma 1 (Incremento delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente) Per i lavoratori dipendenti con reddito lordo annuo tra 8.001 e 15.000 euro e per quelli con reddito lordo annuo tra 15.001 e 55.000 diminuisce l’Irpef, grazie all’aumento della detrazione.

Articolo 7 (Misure di carattere sociale)
Comma 8-La disposizione è finalizzata all'incremento di 10 milioni di euro annui dal 2014 al 2016 delle risorse da iscrivere sul Fondo nazionale contro la violenza di genere istituito all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le risorse sono necessarie a garantire la prevenzione e il contrasto e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica; in particolare, i nuovi finanziamenti saranno utilizzati per la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili ed in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime di violenza domestica, per la creazione di centri per le vittime della violenza sessuale e degli stupri, nonché per l'assistenza continua, gratuita e telefonica alle vittime di violenza.

Comma 10 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.)

La decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 settembre 2013 ha stabilito che gli arretrati relativi alla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui all'indennizzo ex lege 210/1992 devono essere erogati dal momento del riconoscimento dell'indennizzo. Detto dispositivo stabilisce che "l'Italia, in cooperazione con il Comitato dei Ministri, dovrà fissare entro 6 mesi dall'esecutività della sentenza, un termine di natura obbligatoria nel corso del quale si impegna a garantire ,attraverso misure giuridiche ed amministrative appropriate, la realizzazione effettiva e rapida dei diritti in oggetto, specificamente attraverso il pagamento della rivalutazione dell'IIS a tutti i beneficiari dell'indennità di cui alla L.210/92 a partire dal momento in cui quest'indennità è stata riconosciuta e indipendentemente dal fatto che l'interessato abbia o meno introdotto un apposito procedimento".

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale con la sentenza 293/2011, si è provveduto all'adeguamento dell'indennizzo vitalizio di circa 9.000 soggetti beneficiari della legge 210/92 di competenza statale che, pertanto, percepiscono a decorrere dal 2012 l'indennizzo rivalutato anche per la componente IIS. La citata decisione della Corte Europea determina un ulteriore fabbisogno di finanziamento per i 9.000 indennizzati di competenza statale.

A tal fine lo stanziamento è incrementato di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Articolo 9 (Rifinanziamento missioni internazionali)
Comma 1- La disposizione prevede, ai fini della proroga per l’anno 2014 della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, l’integrazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di 765 milioni di euro per l’anno 2014, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

Comma 7- Il primo periodo autorizzata una spesa di parte corrente, per l'importo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato.

Il secondo periodo ha lo scopo di favorire il reimpiego delle risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato, da dismettere a seguito dell'adozione della direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2013, prot. UV/IV.1/2180/2013 concernente "Revisione del trasporto aereo di Stato".

Le risorse derivanti dalla vendita sono utilizzate per il potenziamento della flotta aera di Stato destinata all'attività di spegnimento degli incendi boschivi mediante riassegnazione delle somme nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 8 - La disposizione autorizza la spesa di 40 milioni per l'anno 2014, per la prosecuzione degli interventi di cui all'art.24, comma 74 del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78 (Strade Sicure), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto, n.102. Gli interventi in esame prevedono l'impiego delle Forze Armate e comportano il sostenimento di spese di parte corrente.

Comma 9 -Per l'anno 2014, viene rifinanziato per l'importo di 50 milioni di euro il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), finalizzato alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, per assicurare l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari.

Comma 10- Viene istituito nello stato di previsione della difesa, tra le spese di parte corrente, il fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

Comma 16- Le norme in esame sono tese da un lato alla razionalizzazione dei costi della giustizia, e, dall'altro a reperire risorse aggiuntive da destinare prioritariamente all'assunzione del personale di magistratura ordinaria vincitore di concorso nell'anno 2013, intervenendo sulla disciplina del diritto forfettario di notifica di cui all'articolo 30 del T.U. Spese di giustizia.

Attraverso l'introduzione dell'articolo 106 bis del citato T.U., si prevede l'abbattimento di 1/3 dei compensi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato nei casi di patrocinio a spese dello Stato.

In tal senso è possibile stimare in circa euro 10 milioni il risparmio di spesa annuo che potrà essere conseguito sul capitolo delle spese di giustizia di questo ministero (Cap. 1360).

Il diritto forfettario di cui all'art. 30 del DPR 115/02 viene riscosso con le stesse modalità con cui viene assolto il contributo unificato con emissione della marca (con la lottomatica) presso i rivenditori autorizzati (es. tabacchi).

L'importo attuale del diritto in questione è forfettizzato e pari ad 8 euro ed il relativo pagamento viene assolto con le stesse modalità previste per l'imposta di bollo e affluisce sul capitolo erariale previsto per tale imposta.

Per il contributo unificato invece vi è uno specifico capitoli di entrata (3321).

L'importo di 8 euro viene assolto per tutti procedimenti civili con eccezione dei procedimenti esenti da ogni spesa e tassa ed è previsto anche per i ricorsi concernenti l'opposizione a sanzioni

amministrative. L'intervento in esame prevede l'incremento del diritto forfettizzato da 8 a 27 euro.

Articolo 10 (Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche)

Comma 8- Viene disposto che i Programmi di spesa, iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa e relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono rideterminati in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Comma 15-La disposizione prevede che, entro il 1° gennaio 2015, tutte le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa debbano avvalersi, per il pagamento al personale delle competenze fisse ed accessorie, delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'art. 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale dei predetti sistemi informatici.

La disposizione in esame non comporta oneri per la finanza pubblica.

Commi 27 e 28- Le controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo si possono concludere prima di arrivare alla sentenza di condanna, con la definizione di un regolamento amichevole o con un'offerta unilaterale ritenuta congrua dalla Corte europea, ai quali consegue una pronuncia di radiazione della causa dal ruolo.

La disposizione proposta è finalizzata a consentire l'esercizio della rivalsa, prevista dall'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per le definizioni delle controversie CEDU che evitano una sentenza di condanna dello Stato. E' opportuno segnalare che tali definizioni, valutate sul presupposto della responsabilità dell'ente di violazioni di norme della Convenzione, comportano normalmente un esborso inferiore, da parte dello Stato, rispetto agli oneri derivanti dall'esecuzione di sentenze di condanna pronunciate ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione.

Articolo 11 (Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)
Blocco dei contratti per tutto il 2014. Il testo della misura.

1. Per gli anni 2015-2017, l’indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell’articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. All’articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole “del personale di cui all’articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni”, sono sostituite dalle seguenti: “del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni”;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente “Si dà luogo, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica”.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

4. Per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, per il periodo 2015-2017, l’accantonamento a cui sono tenute le regioni ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell’indennità di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.

Con riferimento al personale destinatario dell’articolo 9, comma 17, del dl 78/2010 (governo Berlusconi), il comma 2, lett. a) della Legge di Stabilità, ridefinisce l'ambito applicativo della disposizione in esame, precisando che la stessa si applichi al personale delle pubbliche amministrazioni così come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, invece che a quello di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3, del decreto legislativo 165/2001 (tra il quale viene ricompreso quello appartenente al comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico).

In sostanza, se la norma non dovesse subire variazioni durante l’iter parlamentare e contrariamente a quanto si era ipotizzato, il blocco contrattuale si estende anche ad altre amministrazioni dello Stato che prima non erano incluse nell’elenco a cui faceva riferimento il decreto 78/2010 emanato dal governo Berlusconi. Il comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico quindi, essendo già ricompreso tra le amministrazioni alle quali furono bloccati i contratti e gli emolumenti dal DL. 78/2010, non è quindi escluso dall’ulteriore blocco contrattuale per tutto il 2014.

Comma 5- Viene prorogata sino al 31 dicembre 2014 la disposizione dell’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, volta a limitare l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decorrenza 1 gennaio 2015, viene previsto che le predette risorse siano permanentemente decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del citato articolo 9, comma 2bis.

Si riporta di seguito, per maggiore intelligenza, l’art. 2bis del decreto 78/2010, introdotto in sede di conversione:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Comma 17 (Straordinario festivo) - La norma di interpretazione autentica stabilisce che al personale che svolge servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, non spetta più lo straordinario in ragione delle ore di servizio prestate, ma solo quello eccedente l’ordinaria prestazione lavorativa di un normale turno settimanale. Viene comunque garantita l'indennità di 8 euro già prevista a titolo di compensazione.

Il presente comma tuttavia stabilisce che "Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge".

Articolo 12 (Razionalizzazione della spesa previdenziale)

Viene reintrodotta parzialmente l’indicizzazione delle pensioni.

Comma 1 - La disposizione reintroduce parzialmente per il triennio 2014-2016 una revisione dello schema di indicizzazione per tutti i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Rimane confermata la indicizzazione al 100% per le pensioni complessivamente fino a tre volte il trattamento minimo INPS, intendendo per "minimo INPS" riferito al 2013 la somma di 6.440,6o euro annui, pari a 495,4euro mensili.

Sulla base dei seguenti presupposti si ricavano i seguenti importi:

l'importo di 3 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 19.321,8 euro annui (1.486,3 euro mensili);
l'importo di 4 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 25.762,4 euro annui 1.981,7 euro mensili);
l'importo di 5 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 32.203 euro annui (2.477,2 euro mensili);
l'importo di 6 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 38.643,5 euro annui (2.972,6 euro mensili);
Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo quanto prevede la Legge di Stabilità emanata dal Consiglio dei ministri, è riconosciuta:

nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, solo per l'anno 2014, non è riconosciuta per le fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo (per tali fasce di importo tale mancato riconoscimento è stato introdotto dal comma 236 dell'articolo 1, della legge n. 228/2012, ora assorbito dal complessivo ridisegno del sistema di rivalutazione automatica per il triennio 2014-2016).
E' previsto il meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate finalizzato far sì che in ogni caso che le pensioni superiori a tale limite non risultino inferiori, successivamente all'applicazione del nuovo schema di indicizzazione, al predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante al medesimo.

Dal 2017 la disposizione nulla innova, riprendendo, quindi, vigore il meccanismo di indicizzazione per fasce sopra descritto.

Art. 12 (Razionalizzazione della spesa previdenziale)

Regole per di liquidazione della buonuscita per gli statali.

Commi 2 e 3- La disposizione è diretta:

ad incrementare di sei mesi (da sei a dodici mesi) il posticipo della prima scadenza utile per il pagamento dei trattamenti di fine servizio per limiti di età;
rimodulare i limiti annuali del pagamento dei trattamenti di fine servizio, prevedendo il riconoscimento dello stesso:
- in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della buonuscita è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro (attualmente la norma prevede 90.000 euro);
- in due importi annuali se l'ammontare complessivo della buonuscita è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro(attualmente la norma prevede 150.000 euro). In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;

- in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della buonuscita è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

La disposizione si applica con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2014.

Comma 4 (Contributo di solidarietà)

La disposizione prevede che per il triennio 2014-2016 i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino l’importo di 150.000 euro lordo annui, siano assoggettati ad un contributo di solidarietà destinato alle relative gestioni previdenziali pari al 5% della parte eccedente fino a 200.000 euro, pari al 10% per la parte eccedente 200.000 euro e al 15% per la parte eccedente 250.000 euro a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie di appartenenza.

Art. 23 (Disposizioni in materia di IMU)

.... oimissis.... L’imposta municipale propria non si applica .......omissis.....

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

 
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