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La legge di stabilità : le novità per il comparto PDF Stampa E-mail

 

 La legge di stabilità approvata ieri in Parlamento dispone importanti novità per i comparti Sicurezza-Difesa e Soccorso pubblico. Vediamole in dettaglio.
Commi 66-68, spiegazione riassuntiva: Capitanerie di porto. Ridotti di 10 milioni gli oneri per il personale, scendono a 210 gli ufficiali in ferma prefissata e a 136 gli allievi da mantenere alla frequenza dei corsi dell’Accademia navale e delle scuole sottoufficiali della Marina Militare.
Comma 66. Gli oneri previsti dall’articolo 585 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 10.249.763 per l’anno 2013 e di euro 7.053.093 a decorrere dall’anno 2014.
Comma 67. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media è rideterminato in 210 per l’anno 2013 e in 200 a decorrere dall’anno 2014.
Comma 68. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l’Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare è fissato in 136 unità a decorrere dall’anno 2013.
Commi 89-91, spiegazione riassuntiva: rimodulazione delle spese. Per incrementare l’efficienza nell’impiego delle risorse, i ministeri dell’Interno,Difesa, Economia,Giustizia e Politiche agricole in base alla quantificazioni dei rispettivi fabbisogni individuate dal ministero dell’Economia, dovranno riprogrammare le spese rimodulabili. Le risorse disponibili saranno iscritte in un fondo presso il ministero dell’Economia. A questo fine si prevede l’assunzione di personale – anche in deroga alle percentuali del turnover di cui all’articolo66 del Dl 112/08 – utilizzando70 milioni per il 2013 e120 dal 2014, attingendo da un fondo presso l’Economia. Le assunzioni possono essere incrementate fino al 50% per ciascuno degli anni 2013-14 e fino al 70% per il 2015
Comma 89. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, al fine di incrementare l'efficienza nell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i ministri dell'Interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni individuate dal ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, procedono alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni, con particolare riferimento alle spese di cui all'articolo 21,comma5, lettera b), della legge 31 dicembre2009, n. 196.
Comma 90. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma 89 sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Per le finalità di cui al comma 89, le stesse amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l’anno 2013 e di 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione pari a 70 milioni di euro per l’anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.
Comma 91. Le assunzioni di cui al comma 90 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del turn over di cui all’articolo 66, comma 9-bis,del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,e successive modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50 percento per ciascuno degli anni 2013e 2014 e fino al70 per cento per l’anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell’amministrazione che intende procedere alle assunzioni.
Comma 113, spiegazione riassuntiva: Accompagnatore militare. L’articolo 1 della legge 184/2009 sull’assegno sostituivo dell’accompagnatore militare prevede che le disposizioni all’articolo 1 della legge 44/2006 abbiano efficacia per gli anni 2013 e 2014, con corresponsione dell’assegno previsto.
Comma 113. All’articolo 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante «Disposizioni concernenti l’assegno dell’accompagnatore militare per il 2009», sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013 e 2014»; b) al comma 1, le parole: «in unica soluzione nell’anno 2009» sono sostituite dalle seguenti «nel 2013 e 2014».
Commi 142-144, spiegazione riassuntiva: Sono vietati alle Pa l’acquisto e il leasing di autovetture negli anni 2013 e2014, con revoca delle procedure avviate dopo lo scorso 9 ottobre, fatti salvi i vigili del fuoco, i servizi di ordine pubblico e i servizi sociali e sanitari. I risparmi sono versati al bilancio dello Stato.
Comma 143. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.
Comma 144. Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.
Comma 163, spiegazione riassuntiva: cancellata l’indennità di trasferimento per militari, forze dell’ordine, vigili del fuoco e personale delle prefetture se lo spostamento è dovuto alla soppressione delle sedi.
Comma 163. All’articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, dopo il comma1 è inserito il seguente: «1-bis. L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni»
Commi 209-210, spiegazione riassuntiva: Sistema radiomobile digitale della Polizia. Tra il 2013 e il 2014, per completare il sistema digitale radiomobile di polizia e carabinieri sono stanziati 60 milioni di euro.Viene poi istituita una commissione per la pianificazione del programma.
Comma 209. Il ministro dell’Interno, ai fini della determinazione del programma per il completamento del Sistema digitale Radiomobile e standard Te.T.Ra. per le Forze di Polizia a copertura dell’intero territorio nazionale, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall’articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica di cui all’articolo 18 della medesima legge, predispone un programma straordinario di interventi per il completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l’attuazione del programma, l’Amministrazione può assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2013 e 50 milioni di euro per l’anno 2014.
Comma 210. Presso il ministero dell’interno, è istituita la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma, cui è affidato il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 209, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto. La Commissione è presieduta dal Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta: dal Direttore dell’ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all’articolo 6 della legge 1o aprile 1981, n. 121; da un rappresentante della Polizia di Stato; da un rappresentante del Comando generale dell’Arma dei carabinieri; da un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza; da un rappresentante del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato.Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti compensi. La commissione, senza che ciò comporti oneri per la finanza pubblica, può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all’Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all’attuazione del programma di cui comma 209, sono stipulati dal Capo della polizia– Direttore generale della pubblica sicurezza,o da un suo delegato ,acquisito il parere della commissione di cui al presente comma.
Comma 261, spiegazione riassuntiva: Flotta antincendio. Assegnati 40 milioni a partire dal 2013 alla Flotta antincendio passata dalla Protezione civile ai Vigili del Fuoco. Altri 5 milioni agli aerei del Corpo forestale dello Stato.
Comma 261. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell’articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n.353, è istituito un apposito fondo presso il ministero dell’Interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013. È disposto inoltre, un finanziamento in favore del Corpo forestale dello Stato per le spese di funzionamento della flotta aerea pesante destinata alla lotta agli incendi boschivi per un importo pari a 5milioni di euro per l’anno 2013.
Comma 307, spiegazione riassuntiva: Guardia di Finanza. Con effetto dal1°ottobre 2013, modificato il Dlgs 69/2001 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza)
Comma 307. A decorrere dal 1o ottobre 2013, nella colonna 4 della tabella 1 allegata al decreto legislativo 19marzo2001, n. 69, la parola: «4», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «5».
Comma 339, spiegazione riassuntiva: Congedi parentali. Viene attribuito alla contrattazione collettiva il potere di stabilire modalità di fruizione del congedo parentale anche su base oraria. Resta valido il periodo di avviso di 15 giorni per usufruire del congedo.
Comma 339. All’articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa e di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.»; b) al comma 3 le parole: «e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo»; c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva».
Comma 410, spiegazione riassuntiva: Sportelli unici per l’immigrazione. Assegnati 10 milioni per prorogare i contratti in scadenza del personale in Prefetture e Questure.
Comma 410. Il termine di cui all’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 20 giugno2012, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.131, è prorogato al 30 giugno 2013, fermo restando quanto disposto dall’articolo2, comma 6, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine, con le procedure di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2012, n.79, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 10.078.154 per l’anno 2013 è assegnata all’apposito programma dello stato di previsione del ministero dell’Interno.
Comma 411, spiegazione riassuntiva: Ordinamento militare. Modificato il regime transitorio per la riduzione dei quadri dell’Arma dei carabinieri
Comma 411. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2223, comma 1, al primo periodo le parole: «dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2014» e al secondo periodo le parole: «al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 2013»; b) all’articolo 2214,comma1, le parole: «al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 2013».
 
 
 
 
 
 
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