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DDL sulla sindacalizzazione delle Forze Armate PDF Stampa E-mail
Art. 1. 1. In attuazione degli articoli 39 e 52 della Costituzione gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare hanno il diritto di associarsi in sindacati. 2. I sindacati di categoria delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti, rispettivamente, all'Aeronautica, all'Esercito, alla Marina, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio. Essi possono aderire, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali. Art. 2. 1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare non esercitano il diritto di sciopero o azioni sostitutive di esso che possano pregiudicare le esigenze di servizio. 2. I sindacati di cui all'articolo 1 tutelano gli interessi dei loro associati senza interferire nella direzione dei servizi e nei compiti operativi. 3. Per l'attribuzione ai sindacati di cui all'articolo 1 della presente legge dei poteri di contrattazione nazionale e decentrata si applicano le norme di cui alla legge 6 marzo 1992, n. 216, e al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. Gli accordi sono stipulati con una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro della difesa e dal Ministro delle finanze o dai sottosegretari rispettivamente delegati. Art. 3. 1. Sulla base di criteri concordati tra il Ministro per la funzione pubblica e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono ripartite le collocazioni in aspettativa spettanti ad ogni singola organizzazione sindacale di categoria, sia a livello nazionale che a livello territoriale. 2. Al personale collocato in aspettativa ai sensi del comma 1 sono corrisposti, a carico dell'amministrazione, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni nei ruoli e nei gradi di appartenenza escluse le indennità di straordinario. 3. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi motivo, del mandato di rappresentanza sindacale. Art. 4. 1. Gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, che siano componenti degli organi statutari delle organizzazioni sindacali e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali, sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dal proprio incarico per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale. 2. I limiti complessivi per ogni organizzazione sindacale delle autorizzazioni di cui al comma 1 sono stabiliti sulla base di criteri concordati tra il Ministro per la funzione pubblica e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 3. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni sindacali, l'amministrazione interessata può autorizzare assenze oltre i limiti stabiliti ai sensi del comma 2. Art. 5. 1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare hanno diritto di tenere riunioni fuori dall'orario di servizio. Le partecipazioni alle riunioni possono avvenire anche in divisa quando sono tenute in locali di pertinenza delle amministrazioni di appartenenza. Possono tenersi riunioni anche negli orari di servizio nel limite di dieci ore per anno. 2. I comandanti di reparto, sentite le singole rappresentanze sindacali di base, hanno la facoltà di fissare modalità e luogo per lo svolgimento delle riunioni di cui al comma 1. Art. 6. 1. Gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare hanno facoltà di rilasciare delega, esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione di una quota mensile della retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega può essere revocata in ogni momento per iscritto. 2. Le trattenute sulle retribuzioni operate dall'amministrazione ai sensi del comma 1 sono versate alle organizzazioni sindacali secondo modalità da concordare. Art. 7. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche all'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di adeguarli ai princìpi e ai criteri direttivi stabiliti dalla presente legge. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve stabilire in particolare: nuove modalità di contrattazione centrale per le rappresentanze del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, ai sensi di quanto previsto dalla presente legge; modifiche agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di adeguare le materie oggetto della contrattazione con le disposizioni previste per le Forze di polizia ad ordinamento civile; la previsione di accordi decentrati a livello periferico, specificando altresì che le modalità ed i contenuti saranno definiti da accordi nazionali con le organizzazioni sindacali; tali accordi, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano i criteri applicativi delle norme e dei contratti e sono diretti a garantire un costruttivo rapporto tra rappresentanze e amministrazioni nel rispetto dei diritti individuali, dei doveri e dell'efficienza del servizio. 3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il relativo parere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Art. 8. Art.1. Gli articoli 7, 8, 18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, sono abrogati. 1. In attuazione degli articoli 39 e 52 della Costituzione gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare hanno il diritto di associarsi in sindacati. 2. I sindacati di categoria delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti, rispettivamente, all'Aeronautica, all'Esercito, alla Marina, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio. Essi possono aderire, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali. Art. 2. 1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare non esercitano il diritto di sciopero o azioni sostitutive di esso che possano pregiudicare le esigenze di servizio. 2. I sindacati di cui all'articolo 1 tutelano gli interessi dei loro associati senza interferire nella direzione dei servizi e nei compiti operativi. 3. Per l'attribuzione ai sindacati di cui all'articolo 1 della presente legge dei poteri di contrattazione nazionale e decentrata si applicano le norme di cui alla legge 6 marzo 1992, n. 216, e al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. Gli accordi sono stipulati con una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro della difesa e dal Ministro delle finanze o dai sottosegretari rispettivamente delegati. Art. 3. 1. Sulla base di criteri concordati tra il Ministro per la funzione pubblica e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono ripartite le collocazioni in aspettativa spettanti ad ogni singola organizzazione sindacale di categoria, sia a livello nazionale che a livello territoriale. 2. Al personale collocato in aspettativa ai sensi del comma 1 sono corrisposti, a carico dell'amministrazione, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni nei ruoli e nei gradi di appartenenza escluse le indennità di straordinario. 3. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi motivo, del mandato di rappresentanza sindacale. Art. 4. 1. Gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, che siano componenti degli organi statutari delle organizzazioni sindacali e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali, sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dal proprio incarico per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale. 2. I limiti complessivi per ogni organizzazione sindacale delle autorizzazioni di cui al comma 1 sono stabiliti sulla base di criteri concordati tra il Ministro per la funzione pubblica e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 3. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni sindacali, l'amministrazione interessata può autorizzare assenze oltre i limiti stabiliti ai sensi del comma 2. Art. 5. 1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare hanno diritto di tenere riunioni fuori dall'orario di servizio. Le partecipazioni alle riunioni possono avvenire anche in divisa quando sono tenute in locali di pertinenza delle amministrazioni di appartenenza. Possono tenersi riunioni anche negli orari di servizio nel limite di dieci ore per anno. 2. I comandanti di reparto, sentite le singole rappresentanze sindacali di base, hanno la facoltà di fissare modalità e luogo per lo svolgimento delle riunioni di cui al comma 1. Art. 6. 1. Gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare hanno facoltà di rilasciare delega, esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione di una quota mensile della retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega può essere revocata in ogni momento per iscritto. 2. Le trattenute sulle retribuzioni operate dall'amministrazione ai sensi del comma 1 sono versate alle organizzazioni sindacali secondo modalità da concordare. Art. 7. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche all'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di adeguarli ai princìpi e ai criteri direttivi stabiliti dalla presente legge. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve stabilire in particolare: nuove modalità di contrattazione centrale per le rappresentanze del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, ai sensi di quanto previsto dalla presente legge; modifiche agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di adeguare le materie oggetto della contrattazione con le disposizioni previste per le Forze di polizia ad ordinamento civile; la previsione di accordi decentrati a livello periferico, specificando altresì che le modalità ed i contenuti saranno definiti da accordi nazionali con le organizzazioni sindacali; tali accordi, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano i criteri applicativi delle norme e dei contratti e sono diretti a garantire un costruttivo rapporto tra rappresentanze e amministrazioni nel rispetto dei diritti individuali, dei doveri e dell'efficienza del servizio. 3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il relativo parere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Art. 8. 1. Gli articoli 7, 8, 18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, sono abrogati.

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