Autenticazione



3D Il Giornale

Newsletter

  • Newsletter A.Mi.D. - Newsletter - Giovedì 31 Luglio 2008
  • Newsletter A.Mi.D. - Newsletter - Giovedì 24 Luglio 2008
  • Newsletter A.Mi.D. - Newsletter - Giovedì 17 Luglio 2008
  • Newsletter A.Mi.D. - Newsletter - Giovedì 10 Luglio 2008
  • Newsletter A.Mi.D. - Newsletter - Giovedì 19 Giugno 2008
  • Newsletter A.Mi.D. - Newsletter - Giovedì 05 Giugno 2008
  • Newsletter A.Mi.D. - Newsletter - Mercoledì 28 Maggio 2008

Articoli correlati

Cerca

D.LGS. n° 198 del 1995 PDF Stampa E-mail
RIORDINO SOTTUFFICIALI ARMA CARABINIERI Decreto Legislativo 12/05/1995 Num. 198 (in Suppl. ordinario n. 61, alla Gazz. Uff. n. 122, del 27 maggio) norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri. Preambolo Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 3; Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130; Acquisiti i pareri degli organismi di rappresentanza del personale militare; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994; Acquisito il parere della competente Commissione permanente del Senato della Repubblica; Considerato che la competente Commissione permanente della Camera dei deputati non ha espresso nei termini il proprio parere; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e dell'interno; Emana il seguente decreto legislativo: Articolo 1 Istituzione dei ruoli. 1. Nell'Arma dei Carabinieri sono istituiti i seguenti ruoli: a) appuntati e carabinieri; b) sovrintendenti; c) ispettori. 2. L'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi del personale dell'Arma dei Carabinieri con i corrispondenti gradi o qualifiche delle Forze di Polizia sono riportati nella allegata tabella A. Articolo 2 Ruolo degli appuntati e dei carabinieri. 1. Il ruolo degli appuntati e carabinieri è articolato in quattro gradi che assumono le seguenti denominazioni: a) carabiniere; b) carabiniere scelto; c) appuntato; d) appuntato scelto. 2. La dotazione organica del ruolo appuntati e carabinieri è costituita da n. 48.050 unità. 3. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri è disposto annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, con il bando di arruolamento di cui all'art. 6. Articolo 3 Funzioni del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri. 1. Al personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. 2. Detto personale, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute e può altresì esercitare incarichi di comando di uno o più militari, nonchè di addestramento in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta. Articolo 4 Reclutamento dei carabinieri. 1. Sono consentiti: a) arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani che abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiseiesimo anno di età, anche se arruolati per leva o incorporati in altre armi o Forze Armate nonchè nelle Forze di Polizia, anche ad ordinamento civile. Il limite di età è elevato a 28 anni per i giovani che hanno già adempiuto agli obblighi di leva; b) arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici e dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio. 2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualità di carabinieri effettivi, commutando la ferma di leva in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche. Ai fini dell'ammissione alla ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di adeguati test per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione di una graduatoria, da rendere pubblica, ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati. Articolo 5 Requisiti per l'arruolamento. 1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'art. 4 debbono possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) aver compiuto, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di arruolamento, il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo. Il limite di età è elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già adempiuto agli obblighi di leva; c) idoneità psico-attitudinale al servizio nell'Arma dei Carabinieri, accertata dal centro nazionale selezione e reclutamento carabinieri il cui giudizio è definitivo; d) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado; e) stato civile di celibe o vedovo o se coniugato abbia compiuto ventisei anni di età; f) idoneità fisica e statura non inferiore a m 1,65; g) non essere stati espulsi dalle Forze Armate, da Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici; h) non essere stati riformati o dichiarati rivedibili in sede di visita di leva; i) non essere stati condannati per delitto non colposo; l) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione ovvero non trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere. 2. Gli aspiranti all'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri debbono essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 26 della legge 1º febbraio 1989, n. 53, nonchè di quelli previsti dall'art. 17, comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte. Articolo 6 Bando di arruolamento. 1. Le procedure di arruolamento, la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'arruolamento, le prove di selezione e concorsuali, le modalità di accertamento del possesso dei requisiti richiesti, la durata dei corsi, il numero complessivo e le riserve di posti, anche ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, l'individuazione e la valutazione dei titoli preferenziali, sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Articolo 7 Posizione di stato degli ammessi ai corsi allievi Carabinieri. 1. Gli arruolati volontari di cui all'art 4, comma 1, lettera a), sono ammessi al corso per allievo Carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, consegue la nomina di Carabiniere allievo, previo superamento di esami, ed è immesso in ruolo al grado di carabiniere, al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale, con determinazione del Comandante generale o dell'Autorità da questi delegata. 2. I militari in servizio ed in congedo delle Forze Armate e quelli in congedo dell'Arma dei Carabinieri, nonchè il personale appartenente alla altre Forze di Polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso. 3. Gli arruolati volontari di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), sono nominati carabinieri ausiliari, con determinazione del Comandante generale o dell'Autorità da questi delegata, dopo aver superato apposito corso presso gli istituti d'istruzione dell'Arma. 4. Agli ammessi ai corsi per allievo Carabiniere si applicano le norme di cui al regolamento per le scuole allievi Carabinieri approvato con decreto ministeriale. Articolo 8 Riammissione in servizio. 1. Possono aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei Carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla legge: a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri effettivi in congedo che non abbiano superato il trentesimo anno di età, che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 5; b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre un anno che non abbiano superato il trentesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 5. 2. Ai fini del transito in servizio permanente e della progressione di carriera non è computato il servizio svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei Carabinieri. 3. I riammessi debbono vincolarsi a ferma quadriennale e sono incorporati col proprio grado. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comunque cessato dal servizio permanente. Articolo 9 Ruolo dei sovrintendenti. 1. Il ruolo dei sovrintendenti è articolato in tre gradi che assumono le seguenti denominazioni: a) vice brigadiere; b) brigadiere; c) brigadiere capo. 2. I sovrintendenti possono trovarsi nelle seguenti posizioni di stato: a) in servizio permanente; b) in congedo; c) in congedo assoluto. 3. La consistenza organica del ruolo di cui al comma 1 è fissata nel numero massimo di 20.000 unità. 4. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento all'organico del ruolo degli appuntati e carabinieri. Articolo 10 Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti. 1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Il personale del predetto ruolo, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore svolge mansioni esecutive, richiedenti un'adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Al suddetto personale possono essere affidati il comando di uno o più militari cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, compiti di carattere operativo, addestrativo e logistico-amministrativo, ferma restando la possibilità di sostituzione del superiore gerarchico, in caso di temporanea assenza o impedimento. 4. Ai brigadieri capo, oltre a quanto già specificato possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, il comando di piccole unità nonchè incarichi operativi di più elevato impegno. Articolo 11 Immissione nel ruolo dei sovrintendenti. 1. I sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri sono tratti mediante concorso interno per titoli ed esame scritto consistente in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata stabilita di norma non inferiore ai tre mesi: a) nel limite del 70% dei posti disponibili, dagli appuntati scelti; b) nel limite del 30% dei posti disponibili, dagli appuntati, dai carabinieri scelti, nonchè dai carabinieri in servizio permanente. 2. é ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: a) sia idoneo al servizio militare incondizionato; b) abbia riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente; c) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna; d) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa. 3. Ai fini della formazione delle graduatorie del concorso formalizzate con decreto ministeriale, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la maggiore età. 4. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo, sono stabilite con bando di concorso indetto con decreto ministeriale. 5. I posti disponibili di cui al comma 1, rimasti scoperti in una categoria sono devoluti ai concorrenti dell'altra, idonei ma risultati esuberanti, in relazione ai rispettivi punteggi conseguiti. 6. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti anche alla data fissata per l'inizio del corso. I vincitori del concorso che a quest'ultima data non sono idonei al servizio militare incondizionato possono, a riacquistata idoneità fisica, partecipare, a domanda, al primo corso utile. 7. I programmi e le modalità di svolgimento del corso nonchè la composizione della commissione per l'esame di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri o dall'Autorità da esso delegata. 8. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a vicebrigadiere, con decreto ministeriale, nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine dello stesso. 9. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità e sono restituiti al normale servizio d'istituto. 10. é dimesso dal corso e restituito al normale servizio d'istituto, col grado rivestito senza detrazione di anzianità, il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado; c) non superi gli esami finali dopo aver già ripetuto il corso; d) sia stato per qualsiasi motivo assente dal corso più di trenta giorni, anche se non continuativi; e) si trovi nelle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 13. 11. Nelle ipotesi di esclusione per infermità o altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente. 12. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri su proposta del Comandante dell'Istituto di Istruzione. 13. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti nome sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri si applicano, ove compatibili, anche quelle contenute nel Regolamento per l'istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, da approvare con decreto ministeriale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Articolo 12 Ruolo degli ispettori. 1. Il ruolo degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri è articolato in quattro gradi che assumono le seguenti denominazioni: a) maresciallo; b) maresciallo ordinario; c) maresciallo capo; d) maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di Pubblica Sicurezza. 2. Il personale di cui al comma 1 può trovarsi nelle seguenti posizioni di stato: a) in ferma volontaria; b) in servizio permanente; c) in congedo; d) in congedo assoluto. 3. La consistenza organica del ruolo di cui al comma 1 è fissata in 29.531 unità. Articolo 13 Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori. 1. Agli appartenenti al ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni gli ispettori, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolgono finzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria. Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento ed essere preposti al comando di stazione carabinieri, unità operative o addestrative, con le connesse responsabilità per le direttive ed istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonchè assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta. 3. Al suddetto personale possono essere attribuiti incarichi, anche investigativi ed addestrativi, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini. 4. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, coordinano anche l'attività del personale del proprio ruolo e, ove sostituiscano i superiori gerarchici nella direzione di uffici o reparti, assumono anche la qualifica di ufficiale di Pubblica Sicurezza. Articolo 14 Reclutamento degli ispettori. 1. Gli ispettori in ferma volontaria e in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri, salvo quanto disposto al Capo II per il Reggimento Corazzieri, sono tratti: a) per il 70 dei posti disponibili nell'organico, mediante pubblico concorso e superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici; b) per il 30 dei posti disponibili nell'organico, mediante concorso interno aperto agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ai quali è riservata un terzo di detta percentuale, ed agli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei; 2. Il numero dei posti disponibili per i corsi di cui al comma 1 è determinato in relazione ai posti vacanti nell'organico del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri alla data del bando di concorso. 3. I posti riservati ai corsi di cui alla lettera b) del comma 1 eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento al numero dei posti previsti per il corso di cui alla lettera a) dello stesso comma. 4. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impiegati non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto. 5. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale. 6. Per il reclutamento degli ispettori della banda dell'Arma dei Carabinieri si applicano le norme previste dal decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78. Articolo 15 Ammissione al corso biennale. 1. L'ammissione al corso previsto dall'art. 14, comma 1, lettera a), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito delle prove d'esame previste dall'art. 17, comma 1, lettere a) e b), ed i punti attribuiti per i requisiti gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso: a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ed al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: 1) siano idonei al servizio militare incondizionato; 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 3) non abbiano superato il trentesimo anno di età; 4) non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; 5) siano in possesso della qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; b) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, qualora soddisfino le altre condizioni previste dal presente decreto, che alla data suddetta: 1) godano dei diritti civili e politici; 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o intendano conseguirlo nell'anno in cui è bandito il concorso; 3) abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito; 4) siano celibi o vedovi o se coniugati abbiano compiuto ventisei anni di età; 5) siano in possesso di idonei, requisiti fisici e di statura non inferiore a m 1,65; 6) non siano stati condannati per delitti non colposi; 7) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione e neanche in situazioni incompatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei Carabinieri; 8) siano in possesso, anche alla data dell'effettivo incorporamento, dei requisiti morali richiesti dall'art. 26 della legge 1º febbraio 1989, n. 53, nonchè di quelli previsti dall'art. 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte; 9) non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati, ovvero destituiti da pubblici uffici. Articolo 16 Ammissione al corso semestrale. 1. L'ammissione al corso semestrale, nei limiti delle riserve di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'art. 17, comma 2, lettere a) e b), ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso. 2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso: a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: 1) siano idonei al servizio militare incondizionato; 2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno "nella media" o giudizio corrispondente; 3) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna; 4) non siano stati comunque già dispensati d'autorità dal corso per allievo maresciallo; b) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che, oltre a riunire i requisiti di cui alla precedente lettera a): 1) abbiano compiuto 7 anni di effettivo servizio nell'Arma dei Carabinieri; 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 3. I militari che superano il corso di cui al comma 1 sono immessi in ruolo con il grado di maresciallo a decorrere dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), concluso nell'anno. Articolo 17 Prove concorsuali. 1. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), sono costituiti da: a) una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di italiano; b) una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso; c) un accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri da parte del Centro Nazionale di Selezione Reclutamento carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo; d) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed uno inferiore. Per il concorrente già in servizio nell'Arma l'accertamento è limitato alla verifica dell'inesistenza di infermità invalidanti in atto. Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno subito avviati a visita medica superiore definitiva presso la Direzione di Sanità del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 2. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), sono costituiti da: b) una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema attinente ai servizi d'istituto; c) una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale; d) un accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri da parte del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo; e) una visita medica da parte di un collegio medico, composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed uno inferiore, tendente ad accertare l'inesistenza di infermità invalidanti in atto. Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno avviati a visita medica superiore definitiva presso la Direzione di Sanità del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 3. Le prove di esame e gli accertamenti fisici e psico-attitudinali di cui ai commi 1 e 2 sono preceduti da una prova preliminare a carattere generale svolta mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito indispensabile per l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali. 4. La successione, le modalità ed i tempi di svolgimento delle prove scritta e orale, della visita medica e dell'accertamento psico-attitudinale, di cui ai commi 1 e 2 saranno stabilite nei relativi bandi di concorso. Articolo 18 Commissione di esame. 1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di cui all'art. 14, comma 1, è composta da: a) un ufficiale generale dell'Arma dei Carabinieri, presidente; b) un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri, membro; c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro; d) un maresciallo aiutante s.UPS, segretario senza diritto al voto. 2. Qualora il numero dei concorrenti ammessi ai concorsi previsti dall'art. 14, comma 1, sia rilevante, la commissione di cui al precedente comma 1 può essere integrata da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il Presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. 3. La commissione e le sottocommissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate con decreto ministeriale. Articolo 19 Valutazione delle prove scritta e orale e formazione della graduatoria di merito. 1. La commissione di cui all'art. 18 assegna alla prova scritta giudicata sufficiente un punto di merito da dieci a venti ventesimi. 2. Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta e che sia stato giudicato idoneo alla visita medica ed all'accertamento psico-attitudinale è ammesso a sostenere la prova orale. 3. La commissione assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in ventesimi. é idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno dieci ventesimi. 4. La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito, maggiorato dagli incrementi per gli eventuali titoli e requisiti preferenziali stabiliti nel bando di concorso. 5. A parità di merito è data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile, nonchè ai figli di vittime del dovere. 6. I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito sono ammessi al corso allievi marescialli presso l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, ferma restando la possibilità, nei primi venti giorni di corso di immettere ulteriori aspiranti, idonei ma non vincitori e nell'ordine di graduatoria, a compensazione delle eventuali rinunce o allontanamenti. Articolo 20 Prova facoltativa. 1. Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e sempre che abbia riportato la idoneità nelle altre prove d'esame, negli accertamenti e nelle visite mediche di cui all'art. 17, è sottoposto all'esame della lingua estera prescelta tra quelle indicate nel bando di concorso, consistente in una prova scritta ed una prova orale secondo i programmi in esso stabiliti. 2. La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera è quella di cui all'art. 18, sostituito all'insegnante di lingua italiana un insegnante della lingua estera oggetto, dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, un ufficiale qualificato conoscitore della lingua stessa. 3. La commissione assegna sia per la prova scritta che per quella orale un punto di merito espresso in ventesimi Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un punto compreso tra i dieci ed i venti ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di concorso. Articolo 21 Posizione di stato degli ammessi ai corsi. 1. Gli ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo degli ispettori dei carabinieri: a) se provenienti dal ruolo dei Sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; b) se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma; c) se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontà nell'Arma; d) se provenienti dai carabinieri ausiliari, ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma, quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento, sono nominati carabinieri effettivi; e) se provenienti dai civili, dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altre armi o Forze Armate, o dal personale appartenente ad altre Forze di Polizia, anche ad ordinamento civile, conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma; 2. I militari in servizio ed in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei Carabinieri, nonchè il personale appartenente alle altre forze di Polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso. Articolo 22 Svolgimento del corso biennale. 1. Il corso biennale allievi marescialli dell'Arma dei Carabinieri si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri. Sono immessi al secondo anno di corso gli allievi marescialli che superano gli esami del primo anno. Conseguono l'idoneità per la nomina a marescialli gli allievi che superano gli esami finali al termine del secondo anno di corso, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami di idoneità di prima ovvero di seconda sessione. 2. Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso. 3. I provenienti dai civili, qualora non intendano ripetere il corso ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma fino al compimento della ferma contratta, sono avviati ai comandi di corpo con determinazione del Comando generale dell'Arma; in caso contrario nell'ipotesi non abbiano ancora assolto ai loro obblighi di leva, sono prosciolti dalla ferma contratta e restituiti al distretto militare di appartenenza. 4. Sono dimessi dal corso i frequentatori che: a) non superino gli esami dopo aver già ripetuto un anno di corso; b) dichiarino di rinunciare al corso; c) siano stati per qualsiasi motivo assunti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi; d) si trovino nelle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 6. 5. Si osservano le disposizioni dell'art. 11, commi 11 e 12. 6. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le norme contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'art. 11, comma 13. Articolo 23 Svolgimento del corso semestrale. 1. Il corso semestrale per marescialli dell'Arma dei Carabinieri, che può essere ripetuto una sola volta, si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri. Conseguono l'idoneità per la nomina a maresciallo gli allievi che abbiano superato gli esami finali. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo. 2. Sono dimessi dal corso i frequentatori che: a) non superino gli esami dopo aver già ripetuto il corso; b) dichiarino di rinunciare al corso; c) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni anche non consecutivi; d) si trovino nelle condizioni previste dal Regolamento di cui al comma 4. 3. Si osservano le disposizioni dell'art. 11, commi 11 e 12. 4. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le norme contenute nel Regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'art. 11, comma 13. Articolo 24 Nomina a maresciallo. 1. Agli effetti della nomina a maresciallo gli allievi che abbiano superato gli esami finali seguono in graduatoria l'ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato da ciascuno di essi, in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri di cui all'art. 11, comma 13. 2. Le nomine al grado di maresciallo dei provenienti dal corso semestrale hanno luogo dopo quelle del corso biennale che si conclude nello stesso anno, salvaguardando, in ogni caso, la posizione degli allievi che in ciascun corso risultino idonei nella prima sessione di esami da quelli eventualmente idonei in seconda sessione. Articolo 25 Impiego in servizio di ordine pubblico. 1. Il personale frequentatore dei corsi presso gli Istituti di istruzione dell'Arma dei Carabinieri può, eccezionalmente, essere impiegato in servizio di ordine pubblico su autorizzazione del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri. Articolo 26 Reclutamento dei sovrintendenti. 1. I sovrintendenti del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata stabilita di norma non inferiore ai tre mesi, dagli appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti e carabinieri dello stesso Reggimento. 2. é ammesso al concorso di cui al comma 1, il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: a) sia idoneo al servizio militare incondizionato; b) abbia riportato, nell'ultimo triennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente; c) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero; d) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa; e) non sia stato comunque già dispensato d'autorità dal corso per la nomina a vice brigadiere. 3. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la maggiore età. 4. La modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso sono stabilite con bando di concorso indetto con decreto ministeriale. 5. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti anche alla data fissata per l'inizio del corso. I vincitori del concorso che a quest'ultima data non sono idonei al servizio militare incondizionato possono a riacquistata idoneità fisica partecipare, a domanda, al primo corso utile. 6. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, nonchè la composizione della commissione per l'esame di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 7. é dimesso dal corso e restituito al Reggimento Corazzieri, col grado rivestito senza detrazione di anzianità, il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado; c) non superi gli esami finali; d) sia stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi; e) si trovi nelle condizioni previste dal Regolamento di cui al comma 10. 8. Nelle ipotesi di esclusione per infermità o altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente. 9. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri su proposta del Comandante dell'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri. 10. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano, ove compatibili, anche quelle contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri di cui all'art. 11, comma 13.

Le droghe sono cari, è per questo che alcuni pazienti non possono comprare le medicine di cui hanno bisogno. Tutti i farmaci di sconto risparmiare denaro, ma a volte le aziende offrono condizioni migliori rispetto ad altri. Circa il venti per cento degli uomini di età compresa tra 40 e 70 non erano in grado di ottenere l'erezione durante il sesso. Ma non è una parte naturale dell'invecchiamento. Questioni come "Comprare kamagra oral jelly 100mg" o "Kamagra Oral Jelly" sono molto popolari per l'anno scorso. Quasi ogni adulto conosce "kamagra 100mg". Le questioni, come "Comprare kamagra 100mg", si riferiscono a tipi diversi di problemi di salute. In genere, avendo disordine ottenere un'erezione può essere difficile. Prima di prendere il Kamagra, informi il medico se si hanno problemi di sanguinamento. Ci auguriamo che le informazioni qui risponde ad alcune delle vostre domande, ma si prega di contattare il medico se si vuole sapere di più. personale professionale sono esperti, e non saranno scioccati da tutto ciò che dici.

Articolo 27 Commissione d'esame. 1. La commissione giudicatrice degli esami di cui agli articoli 26, comma 1 e 29, comma 1, è composta da: a) un ufficiale generale dell'Arma dei Carabinieri, presidente; b) il comandante del Reggimento Corazzieri; c) un ufficiale del Reggimento Corazzieri, membro; d) un maresciallo aiutante s.U.P.S., segretario senza diritto di voto. Articolo 28 Nomina a vice brigadiere. 1. Coloro che al termine del corso di cui all'art. 26, comma 1, sono dichiarati idonei conseguono la nomina a vice brigadiere nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso. 2. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità, sono restituiti al Reggimento Corazzieri e sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, purchè continuino a possedere i requisiti di cui all'art. 26, comma 2. Articolo 29 Reclutamento degli ispettori. 1. Gli ispettori del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per esami, costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale sulle materie professionali, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti ed a quello del ruolo appuntati e carabinieri dello stesso Reggimento che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 2. 2. I vincitori del concorso per conseguire la nomina a maresciallo devono superare un corso di qualificazione professionale, della durata stabilita di norma in sei mesi, da definire con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri. 3. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a maresciallo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso. 4. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità e sono restituiti al Reggimento Corazzieri. 5. Si osservano le disposizioni dell'art. 26, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 6. Agli ammessi al corso per la nomina a marescialli si applicano le norme contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'art. 11, comma 13. Articolo 30 Stato giuridico del personale. 1. Al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri si applicano le disposizioni sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Arma previste dalla normativa in vigore per quanto non in contrasto o, comunque, incompatibili con il presente decreto. 2. Le disposizioni del Titolo I e degli articoli 16 e 17 della legge 1º febbraio 1989, n. 53, relative ai vice brigadieri devono intendersi riferite al grado di maresciallo. 3. Lo stato giuridico del personale appartenente al ruolo degli appuntati e Carabinieri continua ad essere disciplinato dalle norme in vigore per quanto non in contrasto o, comunque, incompatibili con il presente decreto. Articolo 31 Avanzamento degli appuntati e carabinieri. 1. Ai carabinieri che abbiano compiuto cinque anni di servizio nell'Arma dei carabinieri, è conferito il grado di carabiniere scelto. 2. Ai carabinieri scelti che abbiano compiuto cinque anni di anzianità nel grado, è conferito il grado di appuntato. 3. Agli appuntati dell'Arma dei Carabinieri che abbiano compiuto cinque anni di anzianità nel grado, è conferito il grado di appuntato scelto. 4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di anzianità nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, o dell'Autorità da questi delegata, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4, comma 4, della legge 1º febbraio 1989, n. 53. 5. Nei periodi indicati ai commi 1, 2 e 3 non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento nonchè i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati. 6. Il personale che sia sospeso dal servizio o imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato ovvero in aspettativa, non può essere valutato per l'avanzamento. 7. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate al comma 6, purchè sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere sottoposto a valutazione con le modalità di cui al comma 4 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva. 8. Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta anzianità, non possono essere valutati per l'avanzamento perchè divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato o perchè deceduti o raggiunti dai limiti d'età, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, sentito il parere della commissione di cui al comma 4. 9. Gli avanzamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 si effettuano secondo quanto stabilito nella allegata tabella "B". Articolo 32 Avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti. 1. Per l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri continuano ad applicarsi la legge 10 maggio 1983, n. 212, e le altre disposizioni previste dalla normativa in vigore, per quanto non in contrasto con il presente decreto. 2. L'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri ha luogo: a) ad anzianità; b) a scelta; c) a scelta per esami; d) per meriti eccezionali; e) per benemerenze d'istituto. 3. L'avanzamento di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 si effettua secondo quanto stabilito dalle allegate tabelle "C1" e "C2". Articolo 33 Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche di servizio, espletamento corsi ed esami. 1. Gli ispettori ed i sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, per essere valutati, devono aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche ed aver superato i corsi e gli esami stabiliti dalla allegata tabella "D". Articolo 34 Determinazione aliquote di avanzamento. 1. Gli ispettori ed i sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in apposita aliquota determinata con decreto ministeriale alla data del 31 dicembre di ogni anno. Articolo 35 Inclusione ed esclusione dalle aliquote. 1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti che, alla data indicata nell'art. 34, abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 33 ed alle allegate tabelle "C1" e "C2". 2. Dalle aliquote sono esclusi coloro che risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o sospesi dall'impiego o impediti da infermità temporanea debitamente accertata nonchè in aspettativa per i motivi previsti dall'art. 15 della legge 31 luglio 1954, n. 599. 3. Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, l'interessato venga a trovarsi in taluna delle situazioni previste dal comma 2, la commissione ne sospende la valutazione o cancella lo stesso dal quadro d'avanzamento, se questo è stato formato. Articolo 36 Art. 36. Esclusione dalla valutazione. 1. Nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 33, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi dell'art. 35, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive. 2. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di valutazione. Articolo 37 Avanzamento ad anzianità. 1. L'avanzamento ad anzianità avviene secondo le modalità di cui all'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212. 2. I marescialli iscritti nel quadro di avanzamento ad anzianità sono promossi a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla allegata tabella "C1". 3. I marescialli esclusi dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'art. 36, nell'avanzamento ad anzianità sono promossi, se idonei, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta. Articolo 38 Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami". 1. L'avanzamento "a scelta" avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212. 2. Nell'avanzamento "a scelta" le promozioni da conferire sono così determinate: a) il primo terzo degli ispettori e sovrintendenti iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle "C1" e "C2" allegate al presente decreto; b) i restanti ispettori e sovrintendenti sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi: 1) la prima metà viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle "C1" e "C2" allegate al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo degli ispettori e sovrintendenti in prima valutazione da promuovere nello stesso anno secondo la norma del precedente punto a); 2) la seconda metà, previa nuova valutazione, viene promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle "C1" e "C2" sopra citate, prendendo posto nel ruolo dopo gli ispettori e sovrintendenti da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno. 3. Gli ispettori ed i sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione di cui all'art. 36, del presente decreto, nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalità indicate nel comma 2. 4. L'avanzamento "a scelta per esami" dei marescialli capi avviene secondo le procedure e modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro della difesa, da emanare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Articolo 39 Avanzamento degli ispettori e sovrintendenti in particolari condizioni. 1. Gli ispettori ed i sovrintendenti che: a) siano già stati giudicati idonei all'avanzamento, iscritti in quadro e non promossi, e che non possono essere ulteriormente valutati perchè raggiunti dai limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti; b) siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato ovvero deceduti, cessando dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato i requisiti prescritti per essere ricompresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, non possono, per i motivi suddetti, essere inclusi nelle predette aliquote; c) inclusi in aliquota, vengano a trovarsi nelle medesime condizioni di cui alle lettere a) e b), prima di essere valutati per l'avanzamento sono promossi previo giudizio di idoneità, con decreto ministeriale al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, ovvero dal giorno precedente al raggiungimento del limite di età per la cessazione dal servizio permanente. Articolo 40 Avanzamento straordinario per meriti eccezionali. 1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti che nell'esercizio delle proprie attribuzioni, abbiano reso servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e che abbiano dimostrato di possedere qualità intellettuali di cultura professionali, così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni e le funzioni del grado superiore. 2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio dal quale l'interessato gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori. 3. La promozione è disposta con decreto ministeriale, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento espresso ad unanimità di voti. 4. Gli ispettori o i sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali sono promossi con decorrenza dalla data della proposta. Gli ispettori ed i sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono iscritti nel relativo ruolo. 5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione. 6. Gli ispettori ed i sovrintendenti promossi per meriti eccezionali prendono posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuita, seguendo i pari grado aventi la stessa anzianità. Articolo 41 Promozione per benemerenze d'istituto. 1. L'avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto può aver luogo nei riguardi degli ispettori o sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri che, effettivamente e personalmente, abbiano partecipato ad operazioni di polizia o di servizio di rilevante entità, dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari. 2. La proposta di avanzamento straordinario per benemerenze di istituto è formulata dal comandante di corpo dal quale gli interessati gerarchicamente dipendono ed è corredata dei pareri delle altre autorità gerarchiche. 3. Gli ispettori o i sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto, sono promossi con decorrenza dalla data del fatto che ha determinato la proposta, o dalla data della proposta, qualora essa si riferisca a più fatti avvenuti in tempi diversi. 4. Le promozioni sono disposte con decreto ministeriale, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti. 5. Per la formulazione delle proposte di avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto e per le conseguenti promozioni si prescinde dai requisiti relativi all'anzianità di grado, da esami, periodi di comando o di impiego in incarichi di specializzazione. 6. Le norme previste nel presente articolo e nell'art. 40 si applicano anche al personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri. 7. Le norme per la promozione per benemerenze d'istituto e per l'avanzamento per meriti eccezionali si applicano anche ove determinino il passaggio nel ruolo superiore. Articolo 42 Avanzamento a sottotenente. 1. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di P.S. dell'Arma dei Carabinieri possono conseguire la promozione di cui agli articoli 40 e 41 nel grado di sottotenente del ruolo speciale degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri. 2. La proposta di avanzamento è formulata secondo le norme di cui agli articoli 40 e 41. Articolo 43 Nomine nel complemento. 1. I marescialli aiutanti dell'Arma dei Carabinieri all'atto della loro cessazione dal servizio possono conseguire, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei Carabinieri, purchè abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto. 2. I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma 1 non frequentano corsi formativi e non prestano servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è di 65 anni. Le nomine hanno luogo, secondo l'età, nelle categorie del complemento o della riserva di complemento. 3. La nomina a vice brigadieri di complemento ed a marescialli di complemento sarà conferita, a domanda, all'atto della cessazione dal servizio rispettivamente degli appuntati scelti e brigadieri capo, purchè abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto. Articolo 44 Modifiche alla legge 31 luglio 1954, n. 599, al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78 ed al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117. 1. L'art. 7, comma 2, della legge 31 luglio 1954, n. 599, è sostituito dal seguente: "2. La detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni.". 2. All'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, le parole: "dai marescialli e dai brigadieri", sono sostituite dalle seguenti: "dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari". 3. Nel decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, le parole: "maresciallo maggiore carica speciale", "maresciallo maggiore aiutante" e "maresciallo maggiore", ancorchè nella forma plurale, sono rispettivamente sostituite da: "maresciallo aiutante", "maresciallo capo", e "maresciallo ordinario". 4. Le tabelle C, F e G allegate al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle G, H ed I allegate al presente decreto. Articolo 45 Abrogazione e convalida di norme. 1. Sono abrogati: a) il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857 e successive modificazioni; b) la legge 28 marzo 1968, n. 397 e successive modificazioni; c) l'art. 13 della legge 1º febbraio 1989, n. 53; d) l'art. 25 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414; e) l'art. 15 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519; f) ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto. 2. Gli articoli 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 41 e 43 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non si applicano all'Arma dei Carabinieri. Le residue norme della legge 10 maggio 1983, n. 212, continuano ad esplicare la loro efficacia compatibilmente con le disposizioni introdotte dal presente decreto. Articolo 46 Inquadramento nel ruolo degli ispettori. 1. Il personale appartenente al ruolo sottufficiali, comunque in servizio alla data del 1º settembre 1995 è inquadrato, mantenendo l'anzianità di servizio e di grado maturato, nei seguenti gradi del ruolo ispettori: a) nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di P.S., i sottufficiali che, alla predetta data rivestono il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli con qualifiche di "aiutante" e "carica speciale" nonchè i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212; b) nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo capo e di maresciallo ordinario, nonchè i brigadieri utilmente iscritti ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212; c) nel grado di maresciallo ordinario, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di brigadiere nonchè i vicebrigadieri utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212; d) nel grado di maresciallo, i vicebrigadieri. 2. L'inquadramento di cui al comma 1 avviene, per il personale indicato alle lettere b), c) e d), dello stesso comma, previa rideterminazione dell'anzianità di grado di ciascun sottufficiale sulla base di quella precedentemente maturata ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, aumentata di un quinto dei tempi residui di permanenza minima nel grado per conseguire il diritto alla valutazione al grado superiore ai sensi della tabella "C1" allegata al presente decreto. 3. Per il personale di cui al comma 1, lettera d), fermo restando quanto previsto dal comma 2, il periodo di permanenza minimo nel grado di maresciallo ordinario previsto nella tabella "C1" allegata al presente decreto legislativo è di sei anni. 4. Gli allievi già reclutati e da reclutare ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 397 e successive modificazioni, che ultimeranno i corsi sino al 31 dicembre 1997, sono inquadrati, al termine dei relativi corsi e nell'ordine della graduatoria di merito, nel grado di maresciallo dopo il personale già precedentemente inquadrato nello stesso grado ai sensi del comma 1, lettera d). Nei confronti del predetto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. 5. Nel quadriennio 1995-1998 l'avanzamento a scelta per esami di cui all'art. 38, comma 4, avviene previa selezione alla quale è ammesso il personale che riveste il grado di maresciallo capo che ne faccia domanda. Con decreto del Ministro della difesa sono fissati i criteri di selezione tenuto conto dei precedenti di servizio, dell'eventuale frequenza del corso di istruzione generale professionale (I.G.P.) e dei titoli conseguiti, nonchè la composizione della commissione che procederà alla selezione. Articolo 47 Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti. 1. A decorrere dal 1 º settembre 1995, gli appuntati scelti in possesso della qualifica di U.P.G. e gli appuntati scelti che abbiano superato il corso di qualificazione di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1º febbraio 1989, n. 53, comunque in servizio, sono inquadrati nel ruolo dei "sovrintendenti" e nominati rispettivamente brigadieri capo se hanno compiuto più di 29 anni di servizio, brigadieri se hanno tra i 22 e 29 anni di servizio, vice brigadieri se hanno meno di 22 anni di servizio. 2. Gli appuntati scelti, comunque in servizio alla data del 1º settembre 1995, sono avviati, a domanda, alla frequenza di un corso straordinario, della durata di un mese, da effettuarsi con le modalità da stabilirsi con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Al termine del predetto corso i graduati dichiarati idonei conseguono la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria con decorrenza 1º settembre 1995 e sono inquadrati nel ruolo sovrintendenti secondo i criteri di cui al comma 1. Gli appuntati scelti che non risultino idonei al termine del corso straordinario di aggiornamento sono inquadrati nel ruolo appuntati e carabinieri, conservando la medesima anzianità di servizio e di grado. 3. L'immissione in ruolo degli appuntati di cui ai commi 1 e 2 avviene secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 4. I sovrintendenti inquadrati ai sensi dei commi 1 e 2 progrediscono nella carriera secondo i criteri dettati dalla tabella "C2" annessa al presente decreto e, per il computo del periodo minimo di permanenza nel grado ai fini dell'avanzamento al grado immediatamente superiore, conservano l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento e sono ammessi a beneficiare, per una sola volta, del riconoscimento di un periodo pari al tempo per il quale hanno rivestito la qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1º febbraio 1989, n. 53, calcolato alla data del 1º settembre 1995. Gli stessi sono inseriti nell'aliquota di avanzamento annuale in relazione all'anzianità di grado rivestita nel ruolo sovrintendenti. Valutati, se giudicati idonei ed utilmente iscritti in quadro d'avanzamento, conseguono la promozione al grado superiore con anzianità 31 dicembre dell'anno in cui sono stati utilmente iscritti in quadro d'avanzamento, secondo l'anzianità di grado rivestita. Articolo 48 Inquadramento nel ruolo appuntati e carabinieri. 1. I carabinieri, carabinieri scelti, appuntati ed appuntati scelti, comunque in servizio al 1º settembre 1995, ad eccezione di quelli menzionati nell'art. 47, sono rispettivamente inquadrati nei gradi di cui all'art. 2, comma 1, con le medesime anzianità di servizio e di grado o qualifica. Articolo 49 Passaggio al nuovo sistema di avanzamento. 1. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella "C" allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, nell'arco temporale dal 1º giugno al 31 agosto 1995. 2. Alla stessa data i marescialli capi e i brigadieri già valutati, giudicati idonei, iscritti in quadro ma non promossi perchè non compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1º settembre 1995, nel ruolo degli ispettori, rispettivamente con grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla Commissione di Avanzamento di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212. 3. Gli esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie di cui al comma 1, al venir meno delle cause impeditive, purchè mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel ruolo, sono valutati, anche in deroga a quanto stabilito dagli articoli 37 e 38 del presente decreto, con i medesimi criteri fissati dalle predette leggi e, nell'avanzamento, prendono posto, se idonei, nella graduatoria di merito dei parigrado, con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi sono promossi ed inquadrati secondo le modalità indicate nelle medesime disposizioni. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nei confronti di coloro la cui valutazione sia stata sospesa ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212. Articolo 50 Criteri di inquadramento. 1. Gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali ed al ruolo carabinieri e appuntati sono inquadrati nei ruoli degli ispettori, sovrintendenti ed appuntati e carabinieri, secondo i criteri di cui agli articoli 46, 47 e 48. 2. Gli inquadramenti di cui al comma 1: a) hanno effetto giuridico ed economico a decorrere dal 1º settembre 1995; b) sono effettuati sulla base dell'anzianità di servizio maturata dal momento di iscrizione al rispettivo ruolo di appartenenza, calcolata per ciascun grado secondo i criteri di cui ai seguenti provvedimenti: 1) per il personale appartenente al ruolo sottufficiali, la legge 31 luglio 1954, n. 599, e la legge 10 maggio 1983, n. 212; 2) per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, la legge 13 ottobre 1961, n. 1168, e la legge 1º febbraio 1989, n. 53. Articolo 51 Eccedenze organiche. 1. Le eventuali eccedenze organiche che si dovessero determinare in applicazione delle norme istitutive dei nuovi ruoli potranno sussistere, anche in sovrannumero, fino al riassorbimento con le vacanze che avranno luogo nei ruoli stessi, lasciando altrettanti posti liberi nel ruolo degli appuntati e carabinieri. Articolo 52 Personale della Banda dell'Arma. 1. Gli orchestrali della banda dell'Arma dei Carabinieri che alla data del 1º settembre 1995 rivestano il grado di maresciallo maggiore, maresciallo maggiore aiutante e maresciallo maggiore carica speciale sono inquadrati nel grado di maresciallo aiutante secondo l'ordine di ruolo, prescindendo dallo strumento suonato, e dal periodo complessivo prestato nella parte o qualifica corrispondente. Articolo 53 Disposizioni varie. 1. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni ed agli avanzamenti del personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali e degli appuntati e carabinieri in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale suddetto, ove consegua nomine, promozioni o qualifiche ai sensi del precedente periodo è inquadrato secondo le modalità di cui agli articoli 46, 47, 49, 50 e 52. 2. Il Ministro della difesa, con decreto da emanarsi previa intesa con il Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro di grazia e giustizia ed il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, determina le caratteristiche dei distintivi ed insegne di grado degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri. Sino all'emanazione del suindicato decreto restano confermati i distintivi e le insegne di grado attualmente in uso. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed ai sensi delle disposizioni dallo stesso introdotte, le norme di legge e regolamentari in vigore che per qualsiasi motivo fanno riferimento al personale sottufficiali si applicano, per quanto compatibili e non in contrasto con il presente decreto, al personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti. Dalla stessa data, qualora nelle norme di cui al precedente periodo si faccia espresso riferimento ai singoli gradi o qualifiche della carriera di sottufficiale, tali riferimenti devono intendersi rivolti ai gradi o qualifiche stabilite dalla tabella "E" di equivalenza, allegata al presente decreto. 4. Al personale che alla data del 31 agosto 1995 si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista rispettivamente dall'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 12 della legge 1º febbraio 1989, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria spettante al medesimo personale restano in vigore i livelli retributivi di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, e relativa legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216. 5. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 13, del presente decreto legislativo continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con le norme ivi contenute, le disposizioni di cui al Regolamento per la scuola sottufficiali dei carabinieri, approvate con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno 1993. 6. Gli aspiranti agli arruolamenti nell'Arma dei Carabinieri devono essere in possesso di uno specifico profilo psicoattitudinale da accertare a cura del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. Articolo 54 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1º settembre 1995, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data. 2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, al personale dell'Arma dei Carabinieri è attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennità mensile pensionabile risultante dalla tabella "F" allegata al presente decreto, nonchè gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo. 3. Fino alla successiva determinazione del trattamento economico, al personale inquadrato o promosso nella qualifica di maresciallo aiutante - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, l'indennità mensile pensionabile è fissata nella misura lorda di lire 748.800. 4. Il livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma 3, corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello. Articolo 55 Clausola finanziaria. 1. All'onere derivante all'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130. Allegato 1 Tabella "A" ORDINAMENTO GERARCHICO DEI RUOLI E CORRISPONDENZA DEI GRADI DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CON IL CORRISPONDENTE PERSONALE DELLE ALTRE
 
Sostieni anche tu l'informazione del portale A.Mi.D. effettuando una donazione volontaria.